Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 23 ottobre 2017, n. 48590. Quand’è configurabile il concorso di persone nel reato di omicidio nella forma del concorso morale

E’ configurabile il concorso di persone nel reato di omicidio nella forma del concorso morale quando il capo di un’organizzazione di stampo mafioso conferisca ai sodali il mandato generico per la soppressione di tutti i componenti di un clan rivale, o comunque di un gruppo di soggetti impegnati in attività criminose concorrenziali, poiché tale incarico è solo relativamente indeterminato, ma è determinabile in funzione dello scopo perseguito nell’ambito di un progetto specifico, deliberato nelle sue linee essenziali, dal momento che l’appartenenza alla formazione avversaria delimita l’ambito delle possibili vittime. Ne consegue che esso si distingue dal generico programma proprio dell’associazione di stampo mafioso, che proietta nel futuro la realizzazione di una serie imprecisata di reati solo genericamente ed astrattamente previsti.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

SENTENZA 23 ottobre 2017, n.48590

Pres. Di Tomassi – est. Boni

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 19 aprile 2017 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta da S.F. avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, che in data 15 marzo 2017 lo aveva sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del concorso nell’omicidio aggravato in danno di K.S. , rimasto vittima di un agguato mortale il (omissis).
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia I.A. e Q.G. , secondo i quali lo S. , a capo del c.d. ‘clan dei (…)”, pur senza avere individuato preventivamente una vittima specifica, aveva ordinato di uccidere gli extracomunitari che spacciavano droga nel territorio di competenza del clan al fine di riaffermarne la supremazia ed impedire che l’operato di soggetti estranei potesse attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. In esecuzione di tale mandato tra l’ottobre e il dicembre del 1986 erano stati perpetrati l’omicidio del K. , trovatosi in (omissis) in luogo di usuale spaccio di droga, attività che aveva impegnato l’altro soggetto rimasto ferito nello stesso agguato, tale D.S.M. , trovato in possesso di 32 dosi di eroina, nonché in diversa circostanza quello di altri due senegalesi, tali Qu.An.Ge. e A.O.E. , per la cui uccisione lo S. era stato già giudicato responsabile con sentenza della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, che aveva valorizzato le conformi dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori di giustizia L.T.A. e P.G. , indicati a conferma delle altre due fonti dichiarative per la coincidente ricostruzione del contesto di maturazione dei tre omicidi e del ruolo di mandante dello S..
Il Tribunale confermava il giudizio di attendibilità dei collaboratori I. e Q. , sebbene quest’ultimo, diversamente dal primo, non si fosse attribuito il ruolo di esecutore materiale, ma di organizzatore del delitto e di reclutatore dei killers sulla scorta delle direttive impartite dallo S. , sicché il difetto di convergenza nell’indicazione di uno degli esecutori non poteva inficiare la conducenza e l’attendibilità delle loro accuse rivolte contro chi aveva assunto la deliberazione decisiva. Riteneva sussistere la gravità indiziaria anche a fronte di un incarico indeterminato, conferito dall’indagato in assenza della precisa e preventiva individuazione della vittima, per la circoscrizione del novero dei possibili bersagli appartenenti al gruppo degli extracomunitari di colore presenti nell’area del litorale domiziano.
In punto di esigenze cautelari il Tribunale rilevava il pericolo di recidivazione specifica a ragione della pericolosità elevata dello S. , già condannato per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per plurimi omicidi e sottoposto a misure di prevenzione personali, per il quale aveva riportato varie condanne all’ergastolo, nonché l’operatività della duplice presunzione relativa stabilita dall’art. 275 cod. proc. pen., comma 3, non superata da elementi contrari.

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