Il divieto di ne bis in idem che ha assunto il rango di principio generale anche con l’attuale codice di rito non può dirsi violato se nei due processi relativi a distrazioni di marchi di impresa rientrano anche altre contestazioni e sono in gioco diverse società.
Sentenza 19 settembre 2017, n. 42834
Data udienza 24 febbraio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOVIK Adet Toni – Presidente
Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 36/2016 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 07/07/2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BONI Monica;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa il 7 luglio 2016 la Corte di Appello di Trieste, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, respingeva perche’ infondata la richiesta, avanzata nell’interesse del condannato (OMISSIS), di applicazione del principio “ne bis in idem” e di revoca della sentenza della stessa Corte di appello del 3/10/2014, definitiva il 16/3/2016, con la conseguente esecuzione della sola sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 19/3/2010, definitiva il 31/3/2011, rilevando al proposito che i fatti di reato rispettivamente giudicati con le due sentenze non erano coincidenti sotto il profilo delle condotte materiali.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente, il quale deduce:
a) violazione di legge in riferimento all’articolo 6 CEDU, comma 1, il quale sancisce che ogni persona ha diritto ad un processo equo celebrato da un tribunale indipendente ed imparziale; al contrario, il collegio della Corte di appello pronunciatosi sull’incidente di esecuzione proposto era composto da due magistrati che avevano pronunciato la sentenza di condanna da revocare e che si era reso autore della violazione della prescrizione di cui all’articolo 6 CEDU, paragrafo 3, lettera d), il quale impone al giudice di secondo grado che intenda affermare la responsabilita’ dell’imputato di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come del resto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 27620 del 6/7/2016. Nel caso di specie, la rinnovazione era stata chiesta da piu’ imputati, ma era stata negata alla luce delle dichiarazioni del curatore della societa’ fallita con la conseguente compressione dei diritti difensivi, per cui la presenza di quegli stessi magistrati nel collegio interpellato quale giudice dell’esecuzione ne compromette l’imparzialita’ e la terzieta’ e la possibilita’ di celebrare un giusto processo, nel quale viene in gioco la liberta’ della persona.
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