Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 28 settembre 2017, n. 22691. Concordato preventivo e diniego dell’omologa

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6. Puo’ osservarsi che la corte d’appello ha argomentato il diniego dell’omologazione della proposta concordataria sulla base di quattro concorrenti rilievi:
(a) perche’ la prima delle prospettive delineate nella proposta era stata imperniata sull’utilizzo perdurante dell’azienda sanitaria concessa dalla (OMISSIS), ma tale prospettiva era irrealizzabile giuridicamente attesa la prossima scadenza del contratto di affitto; invero per perseguire l’obiettivo era stato altresi’ indicato dalla proponente un eventuale trasloco in un immobile asseritamente idoneo all’esercizio dell’attivita’ sanitaria, offerto in affitto da altra societa’ ( (OMISSIS) s.r.l.); purtuttavia codesta ulteriore societa’ non era la proprietaria dei locali, sebbene a sua volta una mera locataria, sulla base di un contratto il cui contenuto, oltre tutto, non era stato possibile verificare;
(b) perche’ la concreta attuazione del piano era da considerare compromessa dall’irragionevole dilatazione dei tempi di pagamento, stabiliti in dieci anni senza interessi in funzione della correlata necessita’ di acquisizione di margini positivi di liquidita’;
(c) perche’ la disciplina di settore implicava un’autorizzazione alla gestione e un accreditamento presso il s.s.n.; onde non potevasi apprezzare l’esistenza di un diritto all’accreditamento, visto che questo pur sempre era rimesso al giudizio discrezionale della regione sulla scorta della ritenuta idoneita’ della struttura in relazione al fabbisogno di assistenza, alla garanzia dei livelli essenziali uniformi e di quelli integrativi locali; tutto cio’ avrebbe richiesto la prova, in capo alla societa’, per lo meno della disponibilita’ giuridica dell’azienda sanitaria, cosa che invece era da escludere, avendo l’affittante (OMISSIS) gia’ richiesto la restituzione dell’azienda a suo tempo concessa in affitto;
(d) perche’, in ultimo, la relazione del professionista attestatore circa la veridicita’ dei dati e la fattibilita’ del piano era manifestamente inadeguata, non essendo stato affrontato affatto il problema della imminente perdita dei locali ospitanti la struttura e dell’impossibilita’ di ovviarvi mediante modalita’ alternative, ed essendo stato preso in considerazione, quanto al soddisfacimento dei creditori, solo il primo periodo susseguente (fino al 2014), senza indicazione dell’effettivo arco temporale di riferimento del piano e senza conseguente possibilita’ di oggettivo apprezzamento delle variabili congiunturali eterogenee su quello incidenti nei dieci anni a venire.
7. Giova dire che, mediante una siffatta analisi della prospettiva concordataria, la corte d’appello non ha esorbitato dai limiti del sindacato giurisdizionale, ma ha valutato la suddetta prospettiva sulla base della causa concreta che le era stata impressa. E quindi non e’ proficuo obiettare che le modalita’ di soddisfacimento previste nella proposta non consentivano di ravvisare alcuna contrarieta’ a norme imperative di legge.
Invero la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle sezioni unite della Corte (v. Cass. Sez. U n. 1521-13), cosi’ come di recente ribaditi e portati ai piu’ compiuti sviluppi dalla giurisprudenza di questa sezione (cfr. soprattutto Cass. n. 9061-17), giacche’ ancora una volta va sottolineato che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimita’ sul giudizio di fattibilita’ della proposta di concordato non restando avvinto dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la sola valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che pero’ ha a oggetto la questione afferente la piu’ o meno rilevante probabilita’ di successo economico del piano e i rischi inerenti.
Il menzionato controllo di legittimita’, cioe’, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilita’, revoca e omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l’effettiva realizzabilita’ – giustappunto – della causa concreta, la quale e’ da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, senza contenuto fisso e predeterminabile, ma dipendente dal tipo di proposta formulata.
Come questa Corte ha avuto modo di precisare, la nozione sottesa all’insegnamento delle sezioni unite evoca il richiamo di una prospettiva funzionale, e dunque suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneita’ ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati (v. appunto Cass. n. 9061-17). Il che ulteriormente significa che la verifica di fattibilita’, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneita’, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue, al di la’ del mero riscontro di legalita’ degli atti in cui la procedura si articola, e al di la’ di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilita’ del programma.
Pertanto la verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano, nella specie compiuta dalla corte d’appello, costituisce estrinsecazione del potere-dovere di sindacato cosi’ come delineato in base agli insegnamenti di questa Corte, secondo la ormai consolidata dicotomia per la quale: (a) il sindacato sulla fattibilita’ giuridica, intesa come verifica della non incompatibilita’ del piano con norme inderogabili, non incontra alcun particolare limite; (b) il controllo sulla fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ nei fatti del piano medesimo, e’ esso pure demandato al giudice sebbene nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine (compendiabile nel concetto di implausibilita’ o irrealizzabilita’) del piano medesimo a raggiungere gli obbiettivi prefissati; implausibilita’ o inettitudine individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi (v. gia’ Cass. n. 11497-14 e Cass. n. 26329-16).
Da questo punto di vista la valutazione della corte distrettuale non puo’ dirsi minata da quanto sostenuto nel settimo motivo di ricorso, dovendosi puntualizzare che il giudice a quo non si e’ affatto sostituito alla regione nell’apprezzamento inerente il trasferimento di titolarita’ della struttura accreditata, ovvero, a monte, nel ruolo di salvaguardia della programmazione regionale sugli standard qualitativi delle strutture.
Tutto al contrario, la corte d’appello ha efficacemente rimarcato che, per il carattere soggettivo e per la rilevanza pubblicistica, l’autorizzazione e l’accreditamento non erano affatto scontati e certamente non rientravano nel complesso dei beni aziendali suscettibili di trasferimento tra le parti, fermo che il requisito prioritario (e ovvio) della disponibilita’ giuridica dell’azienda sanitaria in capo alla proponente era in concreto da escludere.
8. Contro tale argomentazione, in se’ corretta e implicante conformi accertamenti di fatto, si infrangono tutte le critiche della ricorrente. E tanto basta a disattendere i citati motivi di ricorso.
Va peraltro aggiunto che la censura consegnata all’ottavo mezzo, a proposito della motivata valutazione della corte del merito circa I’ inadeguatezza della relazione del professionista attestatore, e’ del tutto inammissibile, risolvendosi in un sindacato di fatto privo di qualsivoglia supporto argomentativo.
Sicche’ gia’ solo l’inammissibilita’ di tale ultimo mezzo comporterebbe la necessita’ di disattendere il ricorso, visto che l’incompletezza o l’inadeguatezza della relazione del professionista, essendo espressamente dalla legge contemplata alla stregua di motivo di revoca del concordato preventivo (L. Fall., articolo 173), e’ da se’ sufficiente a sorreggere anche il diniego di omologazione.
Il ricorso e’ rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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