Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 28 settembre 2017, n. 22691. Concordato preventivo e diniego dell’omologa

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1. I primi tre motivi di ricorso sono connessi e suscettibili di unitario esame.
Si censura la sentenza nella parte afferente l’iniziativa di fallimento e il procedimento consequenziale.
In particolare, col primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 180, 6 e 7, articolo 69 c.p.c. e articolo 2907 c.c., in quanto il fallimento era stato dichiarato su richiesta del pubblico ministero avanzata al di fuori dei casi previsti dal citato articolo 7, non essendo l’insolvenza risultata nel corso di un procedimento penale ne’ da segnalazione proveniente dal giudice nell’ambito di un procedimento civile.
Sempre col primo motivo la ricorrente denunzia che il pubblico ministero aveva chiesto il fallimento quale mera conseguenza non dello stato di insolvenza ma dell’accoglimento dell’opposizione all’omologazione del concordato.
Col secondo motivo, denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 5, 7 e 15, articolo 101 c.p.c. e articolo 111 Cost., essendo stato il fallimento dichiarato nonostante che il pubblico ministero nulla avesse dedotto a proposito dell’esistenza dello stato di insolvenza.
Infine col terzo motivo viene denunziata la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articoli 5, 7, 15 e 180, articolo 101 c.p.c. e articolo 111 Cost., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per la controversia, non avendo la corte d’appello considerato che, attesa la mancata convocazione in camera di consiglio, ai sensi della L. Fall., articolo 15, la societa’ (OMISSIS) non aveva potuto specificamente interloquire in ordine ai presupposti dell’istanza di fallimento.
2. I motivi sono infondati e il terzo e’ anche inammissibile nella parte tesa a eccepire un vizio della motivazione sulla sottostante questione processuale.
La corte d’appello ha correttamente ritenuto implicita nella richiesta di fallimento la deduzione delle condizioni legittimanti la dichiarazione.
Questa Corte ha gia’ chiarito che il subprocedimento volto alla pronuncia del fallimento, che faccia seguito alla dichiarazione d’inammissibilita’ di una proposta di concordato preventivo, s’inquadra in una procedura unitaria, caratterizzata dall’intervenuta formalizzazione del rapporto processuale dinanzi al tribunale, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento, dovendo essere noto al debitore fin dal momento della proposizione della domanda di concordato, non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa l’audizione del debitore, non prescritta dalla L. Fall., articolo 162 neppure nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007 (cfr. ex aliis Cass. n. 9730-14; Cass. n. 25587-15).
In tal caso non si applica il disposto della L. Fall., articolo 7, alla cui ratio, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma (v. da ultimo Cass. n. 9574-17). Il pubblico ministero viene informato della domanda di concordato preventivo giustappunto ai fini dell’intervento nella procedura e dell’eventuale richiesta di fallimento (L. Fall., articolo 161), tanto che nella stessa ottica egli si dice informato anche della procedura d’ufficio per la revoca dell’ammissione al concordato (L. Fall., articolo 173), oltre che del relativo esito; sicche’ in sostanza il pubblico ministero e’ sempre legittimato, a seguito delle necessarie comunicazioni, a formulare la richiesta di fallimento anche se la notizia dell’insolvenza non sia stata acquisita nelle forme e secondo le modalita’ specificamente previste dalla L. Fall., articolo 7 (cfr., per la richiesta di fallimento formulata a seguito di revoca del concordato, Cass. n. 9271-14; Cass. n. 420912).
Tali principi, enunciati in riferimento all’ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento abbia avuto luogo su richiesta del pubblico ministero a seguito della trasmissione degli atti disposta col decreto dichiarativo dell’inammissibilita’ del concordato o della revoca, trovano applicazione anche nel caso in esame, caratterizzato – per quanto risulta dagli stessi atti enunciati nel ricorso – dall’intervento nel procedimento di omologazione della creditrice (OMISSIS) s.r.l. e del pubblico ministero, dalla opposizione all’omologazione avanzata da entrambi e dalla esplicita iniziativa per il fallimento dal pubblico ministero assunta in quella medesima sede.
3. E’ vano obiettare che dal pubblico ministero non sarebbero state dedotte prove a sostegno dei presupposti del fallimento.
In verita’ occorre distinguere la legittimazione dalla prova, o dall’apprezzamento dell’insolvenza.
Quel che occorre e’ che l’iniziativa per il fallimento provenga dal pubblico ministero – cosa nella specie assolutamente certa.
La prova dell’insolvenza e’ poi segnata dal principio di acquisizione.
Ora dalla sentenza si apprende che la ricorrente era stata posta in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese sia in ordine alle questioni attinenti all’omologazione sia in ordine ai presupposti della dichiarazione di fallimento, avendo partecipato attivamente alla procedura e avendo interloquito sulla richiesta di fallimento che era stata “formulata quasi un anno prima l’impugnata decisione (udienza dell’11 dicembre 2012)”.
In prospettiva di autosufficienza, il ricorso non evidenzia in qual senso e con quali distinte emergenze sarebbero stati contrastati i presupposti del fallimento al punto da imporsi, poi, una distinta istruttoria prefallimentare, avendo l’impugnata sentenza rappresentato che il profilo dell’insolvenza era stato – per quanto si dira’ – praticamente ammesso dalla societa’ fin dalla domanda di concordato.
Resta quindi infine assertoria e puramente teorica la tesi che il mancato svolgimento di un’apposita istruttoria prefallimentare abbia impedito alla debitrice l’apprestamento di mezzi difensivi idonei a contrastare un’iniziativa di gran lunga anteriore.
4. Col quarto mezzo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 5 e 160, nonche’ per omesso esame di fatto decisivo, in quanto la condizione di insolvenza sarebbe stata desunta dall’entita’ dei debiti rispetto all’ipotizzato ricavo della liquidazione, e per il mancato deposito dei bilanci successivi all’esercizio 2008.
Il motivo e’ del tutto infondato, dal momento che la corte d’appello ha messo in rilievo che l’esposizione debitoria della societa’ superava la cifra di 5 milioni di Euro a fronte di un attivo realizzabile per soli Euro 2,1 milioni, e che la stessa societa’, nella proposta di concordato, aveva riconosciuto di essere insolvente: essa difatti aveva concluso dicendo che l’insuccesso della eventuale ristrutturazione dei debiti, di cui alla proposta, avrebbe comportato una pressoche’ inesistente possibilita’ di soddisfacimento dei creditori.
5. I restanti motivi di ricorso, dal quinto all’ottavo, possono essere unitariamente esaminati perche’ relativi alla comune questione del sindacato di fattibilita’ del piano concordatario.
La ricorrente nell’ordine denunzia:
col quinto e col sesto motivo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 160, 161 e 180, oltre che l’omesso esame di fatto controverso decisivo, sostenendo che la corte d’appello abbia reso la decisione ricopiando quanto sostenuto dal tribunale sulla base di aspetti prognostici di mera fattibilita’ pratico-economica della proposta; in tal modo essa avrebbe travalicato i limiti del sindacato sulla fattibilita’ giuridica del concordato;
col settimo motivo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 160, 161 e 180, del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8-quater, della L. n. 724 del 1994, articolo 6, comma 6, oltre che dei decreti assessoriali della Legge Regionale n. 890 del 2002 e n. L. n. 175 del 2014, in relazione alla titolarita’ e alla trasferibilita’ dell’accreditamento istituzionale col s.s.n.;
con l’ottavo motivo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 160, 161 e 180, giacche’ contrariamente a quanto sostenuto dalla corte d’appello la relazione dell’attestatore era da considerare ampia e completa rispetto alla funzione informativa per il ceto creditorio.

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