Per i fini del riconoscimento della responsabilita’ aquiliana della Consob

segue pagina antecedente
[…]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. – Il ricorso principale proposto contro la sentenza del 5 maggio 2014, ricorso che si prolunga per 130 pagine, contiene 13 motivi cosi’ rubricati:

i) nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 82 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 2, n. 2, articoli 164, 170, 285, 298, 299, 300, 303, 304, 327, 328 e 330 c.p.c., quanto alla erronea declaratoria di inammissibilita’ dell’appello spiegato dalla Consob nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio di primo grado con evento interruttivo non dichiarato ne’ notificato dal procuratore costituito. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

ii) nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., quanto alla omessa pronuncia sull’appello proposto dalla Consob nei confronti di (OMISSIS). In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

iii) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 47 e 97 Cost., della L. n. 216 del 1974 e L. n. 1 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, del Decreto Legislativo n. 415 del 1996, della L. n. 402 del 1967, nonche’ dell’articolo 2043 c.c., dell’articolo 40 c.p., comma 2, e dei principi in tema di elemento oggettivo e di nesso di causalita’ nell’illecito civile omissivo in relazione all’accertamento dell’omissione di vigilanza addebitata alla Consob quale causa concorrente del danno. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

iv) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articolo 40 c.p., comma 2, e articolo 110 c.p., nonche’ dei principi desumibili dall’articolo 2055 c.c. in tema di unicita’ del fatto dannoso in presenza di serie causali autonome, una delle quali sia costituita dalla commissione di reati di natura appropriativa o distrattiva, in relazione all’accertamento di una condotta omissiva colposa di vigilanza della Consob e della sussistenza del nesso causale tra tale condotta e il danno da reato. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

v) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 47 Cost., della L. n. 216 del 1974 e L. n. 1 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, del D.L.gs. n. 415 del 1996, della L. n. 402 del 1967, in relazione alla ritenuta, da parte del giudice d’appello, urgenza per la Consob di procedere ad attivita’ ispettiva nei confronti dell’agente di cambio (OMISSIS). In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

vi) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 216 del 1974 e L. n. 1 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, del D.lgs. n. 415 del 1996, della L. n. 402 del 1967, e segnatamente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, articolo 7 nonche’ dell’articolo 40 c.p., comma 2, e dei principi in tema di nesso di causalita’ dell’illecito civile omissivo in relazione alla idoneita’ dell’intervento ispettivo della Consob ad impedire la prosecuzione dell’attivita’ illecita dell’agente di cambio e la causazione di gran parte del danno. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

vii) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 33, 40, 103, 274, 277 e 279 c.p.c. per aver trattato e deciso come un’unica controversia, con unitario giudizio di accoglimento/rigetto, oltre cento cause distinte e cumulate, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e, in stretta relazione, violazione e falsa applicazione dei canoni fondamentali desumibili dagli articoli 2043 e 2697 c.c. per non aver conseguentemente tenuto conto nel formulare il giudizio dei diversi tempi in cui gli oltre cento attori avevano effettuato i loro versamenti di denaro all’agente di cambio (OMISSIS), vuoi quanto alla esistenza e alla quantificazione del danno patito da ciascuno degli oltre cento attori vuoi quanto all’onere di prova su ciascuno di essi gravante, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’, ancora in stretta relazione ai superiori motivi, nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, stante il difetto assoluto di motivazione con mancanza grafica, relativamente alla decisione di accoglimento delle domande, autonome e scindibili formulate uno actu, dagli oltre cento attori, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

viii) violazione/o falsa applicazione dell’articolo 97 Cost., articolo 2043 c.c., e articolo 40 c.p., comma 2, avuto riguardo alla mancata individuazione del preciso momento a partire dal quale, dopo il luglio 1994, si sarebbe verificata l’omissione colposa della Consob qualificabile come ritardo nell’avvio dell’ispezione presso lo studio dell’agente di cambio (OMISSIS). In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

ix) nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2043, 2697, 1223 c.c. e ss., articoli 2702 c.c. e ss. nonche’ della L. n. 216 del 1974 e L. n. 1 del 1991, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, del Decreto Legislativo n. 415 del 1996 e della L. n. 402 del 1967, quanto all’accertamento e liquidazione del danno asseritamente patito dagli attori. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

x) violazione/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2056 e 1223 c.c. e della L. n. 1 del 1991, articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 19 e del Decreto Ministeriale 30 settembre 1991, articolo 2, comma 2, e articolo 5, commi 2-3, avuto riguardo alla mancata detrazione, in sede di liquidazione del danno, di un importo pari al credito vantato per indennizzo verso il Fondo Nazionale di Garanzia pari al 25% della perdita patrimoniale subita. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

xi) violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2055, 1292, 1294 c.c. per avere la Corte d’appello giudicato che ai fini dell’affermazione della responsabilita’ passiva risarcitoria della Consob e’ irrilevante l’esistenza di condebitori solidali, in tal modo omettendo l’accertamento della fattispecie della responsabilita’ imputata alla stessa Consob. In relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

xii) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 345 e 352 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ per violazione degli articoli 2043, 2056 e 1223 c.c. e ss., in relazione all’articolo 360 c.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello illegittimamente duplicato la condanna a favore degli attori portata dalla sentenza di primo grado con omesso esame, rilevante ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (intervenuto pagamento da parte di Consob dopo il rigetto, in appello, dell’istanza di inibitoria) ovvero con omessa pronuncia sull’eccezione di pagamento, rilevabile anche d’ufficio e comunque contenuta nella domanda di restituzione, in ogni caso con violazione e falsa applicazione delle norme emarginate sulla liquidazione del danno;

xiii) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 112, 345 e 352 c.p.c. avuto riguardo alla mancata detrazione, in sede di liquidazione del danno, delle somme conseguite per effetto del secondo riparto parziale eseguito dal Curatore del Fallimento di (OMISSIS) nel corso del giudizio di appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e/o all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

3. – Il ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) ed altri contro la stessa sentenza del 5 maggio 2014 contiene due motivi cosi’ rubricati:

i) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e della L. n. 216 del 1974, articolo 3, lettera g),; Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975, articoli 1, 3, 4, 7, 10 e 13; Decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1979, articoli 24, 25, 37 e 38; L. n. 1 del 1991, articoli 11, 12 e 19; L. n. 289 del 1986, articoli 2 e 10 con riguardo al Regolamento Consob n. 2723/1987; Decreto Ministeriale 30 settembre 1991, articolo 14 con riguardo alla valutazione del comportamento posto in essere dalla Consob prima del luglio 1994. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″;

ii) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e della L. 2 gennaio 1991, n. 1, articoli 2, 6, 9, 11 e 12 con riguardo alla omessa valutazione del ruolo giocato, rispetto al danno lamentato dai controricorrenti, dalla negligente attivita’ di vigilanza posta in essere dalla Consob nei confronti della Sim. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. – Il ricorso della Consob contro la sentenza del 15 giugno 2016 contiene tre motivi cosi’ rubricati:

i) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 99, 112, 189, 359, 400 e 402 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto alla dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” e alla contestuale pronuncia di “condanna” a carico della Consob;

ii) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 99 e 112, 189, 359, 398, 400 e 402 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, a proposito della quantificazione della condanna pronunciata a carico della Consob con l’effetto sostitutivo, quanto al dispositivo, rispetto alla pronuncia d’appello in parte qua revocata;

iii) nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 398, 400 e 402 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere essa pronunciato la condanna a carico della Consob, con effetto sostitutivo, quanto al dispositivo, rispetto alla pronuncia di appello, in modo incoerente con il vizio da essa stessa accertato.

5. – I ricorsi proposti contro l’una e l’altra sentenza vanno riuniti. Difatti, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, devono, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimita’, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di impugnazioni avverso distinti provvedimenti) della norma dell’articolo 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Ed invero, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla citata norma del codice di rito, discende dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda puo’ risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. 5 agosto 2016, n. 16435; Cass. 29 novembre 2006, n. 25376; Cass. 29 luglio 2004, n. 14350; Cass. 3 febbraio 2004, n. 2818; Cass. 19 aprile 2003, n. 6328; Cass. 6 agosto 2001, n. 10835).

6. – Effettuata la riunione, occorre considerare che l’esame del ricorso per cassazione avverso la sentenza oggetto di impugnazione per revocazione si pone in posizione di subordinazione logica rispetto a quella pronunciata in detta sede (Cass. 20 marzo 2009, n. 6878; Cass. 20 maggio 2008, n. 14442; Cass. 29 luglio 2004, n. 14350; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2818; Cass. 2 febbraio 2004, n. 1814).

Va pertanto esaminato anzitutto il ricorso contro la sentenza resa in sede di revocazione.

7. – (OMISSIS) ed altri hanno formulato eccezione di inammissibilita’ del ricorso ora in esame per carenza di interesse, sul presupposto, in buona sostanza, che la Consob sarebbe risultata vincitrice nel giudizio di revocazione.

L’eccezione e’ fondata.

L’interesse ad agire deve difatti sussistere anche nella fase di impugnazione e deve essere desunto dall’utilita’ giuridica che colui che impugna puo’ oggettivamente conseguire attraverso l’accoglimento dell’impugnazione (Cass. 3 maggio 2017, n. 10726; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 4 maggio 2012, n. 6770): utilita’ che non puo’ evidentemente consistere nella mera pretesa di miglior formulazione della statuizione adottata.

Nel caso in esame la Consob ha denunciato dinanzi alla Corte d’appello di Roma un duplice errore revocatorio della sentenza revocanda, consistente in cio’, che essa, nel pronunciare a suo carico la condanna al pagamento delle somme dovute singolarmente a ciascun attore, non aveva tenuto conto ne’ di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ne’ di quanto da essi attori percepito per effetto di un riparto parziale eseguito nell’ambito del fallimento (OMISSIS), chiedendo darsi atto di tali circostanze ed accertarsi e dichiararsi “che la condanna della Consob… nei confronti di ciascuno di essi deve essere ritenuta come ridotta dell’1%… e, inoltre, dichiarare che tale sentenza e’ esecutiva limitatamente al pagamento di un ammontare pari al 49% degli importi nummari indicati nel dispositivo della stessa sentenza”.

Ora, la sentenza pronunciata in sede di revocazione ha per l’appunto scomputato dall’importo liquidato nella sentenza riportata quanto indicato dalla Consob, sostituendo alla condanna al pagamento di somme sostanzialmente duplicate, rispetto a quelle effettivamente dovute, la condanna al pagamento degli importi correttamente calcolati in quanto depurati delle due componenti in discorso. Di guisa che l’impugnazione proposta non mira ad altro se non ad una -ipoteticamente – piu’ corretta formulazione, sul piano della tecnica giuridica, del dispositivo recato dalla sentenza di revocazione, che, viceversa, secondo la Consob, conterrebbe, in conformita’ alla motivazione, una erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere oltre ad una non dovuta pronuncia di condanna.

Ma, sotto il primo aspetto (primo motivo di ricorso contro la sentenza resa in sede di revocazione), e’ di tutta evidenza che all’impiego, altrimenti senz’altro errato, della nozione pretoria di cessazione della materia del contendere, la quale consiste nel venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, cessazione indubbiamente in stridente contrasto con la statuizione di condanna pure adottata in sentenza, ed in ogni caso recisamente esclusa dalla pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza revocanda, altro significato non puo’ ascriversi se non quello di semplice presa d’atto del riconoscimento, da parte degli originari attori costituiti nel giudizio di revocazione, dell’effettiva sussistenza degli errori revocatori denunciati.

Ed ancora, sotto il secondo aspetto (secondo e terzo motivo di ricorso contro la sentenza resa in sede di revocazione), e’ parimenti evidente che la Corte d’appello, nel revocare la sentenza impugnata, condannando la Consob al pagamento delle minori somme effettivamente dovute, ha semplicemente inteso ottemperare al precetto dettato dall’articolo 402 c.p.c., che, una volta accolta la domanda di revocazione sotto l’aspetto rescindente, investe il giudice della fase rescissoria, imponendo di adottare una nuova decisione di merito sulla domanda originaria destinata a sostituire quella impugnata. Difatti la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicche’ il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame della controversia. Il giudizio ex articolo 402 c.p.c. e’ cioe’ nuovo e non e’ la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito e’ del tutto autonoma e non puo’ certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2181; Cass. 16 maggio 2017, n. 12215).

Non e’ neppur vero che la pronuncia emessa in sede di revocazione, in ragione dell’effetto sostitutivo proprio della sentenza di appello, quantunque resa in sede di revocazione, sostituendosi, per l’appunto, a quella di primo grado, possa ritenersi “non sorreggere ne’ i pagamenti provvisori gia’ ottenuti, ne’ la domanda di restituzione della Consob” (cosi’ a pagina 29 del secondo ricorso Consob). Non e’ difatti seriamente dubitabile che la sentenza pronunciata in sede di revocazione, nel condannare la Consob la pagamento delle somme ivi indicate, lo abbia fatto per essere “pacifico che gli appellati avessero gia’ percepito in pendenza del giudizio di appello… la somma portata dalla sentenza di primo grado” (pagina 14 della sentenza), sicche’ detta sentenza e’ senza alcun dubbio da intendere quale condanna tale da coprire tanto gli importi liquidati dal primo giudice, quanto quelli riconosciuti in sede di revocazione. Con l’ulteriore conseguenza che nessun problema si porra’ in ipotesi di ripetizione di quanto gia’ corrisposto dalla Consob, ove la prima sentenza della Corte d’appello, all’esito della cassazione con rinvio della sentenza a monte che qui, come tra breve si vedra’, verra’ disposta, venga riformata, potendo la Consob ripetere in tutto o in parte l’intero importo corrisposto a ciascuno degli originari attori in forza della sentenza del Tribunale nonche’ di quella pronunciata in sede di revocazione.

In definitiva, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione per revocazione proposta dalla Consob, la quale, una volta agevolmente interpretato il dictum contenuto in tale pronuncia, non ha ragione di dolersi della sua tutt’al piu’ soltanto inelegante formulazione.

8. – L’effetto della conferma della pronuncia di revocazione di una sentenza d’appello impugnata per cassazione, travolgendo definitivamente quest’ultima, fa di regola venir meno l’interesse alla pronuncia su detto ricorso (Cass. 26 gennaio 1999, n. 673; Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2934), sicche’ per tale ragione il ricorso contro la sentenza revocata va dichiarato inammissibile (Cass. 12 novembre 2007, n. 23515): ma cio’, evidentemente, solo nei limiti in cui la sentenza resa in sede di revocazione abbia inciso su quella revocata, travolgendola.

Va da se’ che, nel caso in esame, la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso per revocazione rende inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza revocata limitatamente ai motivi dodicesimo e tredicesimo, che investono il duplice errore commesso dalla Corte d’appello nel non considerare ne’ i pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di primo grado, ne’ il riparto parziale in sede fallimentare di cui si e’ detto.

9. – Occorre dunque passare all’esame dei primi 11 motivi del ricorso principale proposto contro la sentenza del 5 maggio 2014.

10. – (OMISSIS) ha formulato eccezione di improcedibilita’ o inammissibilita’ del ricorso per inesistenza-nullita’ della notifica, e cio’ per violazione della L. n. 53 del 1994, articoli 1, 3 e 7 giacche’ il difensore della Consob non avrebbe indicato il numero dell’autorizzazione alla notifica degli atti giudiziari ed il numero di cronologico, non avrebbe utilizzato un plico recante la dicitura “notifica ex L. n. 53 del 1994”, non avrebbe indicato l’ufficio postale presso cui era stata effettuata la notifica, non avrebbe indicato che la spedizione del plico era effettuata con posta raccomandata, non avrebbe indicato il numero della raccomandata della notifica, attribuendosi inoltre la veste di ufficiale giudiziario.

L’eccezione va disattesa.

L’attivita’ di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (ivi compreso, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente: principio, questo, da ritenersi rafforzato all’esito della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte che ha collocato in un ambito di residualita’ la nozione stessa di inesistenza della notificazione (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916), ma gia’ precedentemente affermato, sicche’ tale nullita’, quand’anche riscontrata, e’ sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa (Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1242; Cass. 22 giugno 2001, n. 8592; Cass. 25 giugno 2003, n. 10077; Cass. 5 agosto 2004, n. 15081; Cass. 10 marzo 2011, n. 5743).

E che si tratti di nullita’ e non di inesistenza e’ del resto espressamente previsto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 11 recante “Facolta’ di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, secondo cui: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

Sicche’, anche ad ammettere la sussistenza della dedotta nullita’, essa sarebbe rimasta sanata per effetto del deposito del controricorso da parte del (OMISSIS).

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *