Per i fini del riconoscimento della responsabilita’ aquiliana della Consob

Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 aprile 2018, n. 9067.

Per i fini del riconoscimento della responsabilita’ aquiliana della Consob, non occorre, in effetti, enucleare un diritto soggettivo del risparmiatore all’integrita’ del patrimonio, e dunque cimentarsi con la discussa figura del danno “meramente patrimoniale”, giacche’ l’ingiustizia del danno ricorre alla condizione necessaria e sufficiente della sussistenza di una lesione inferta ad una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento sulla base di specifici indici normativi, quali nella specie quelli che imponevano alla Consob l’attivita’ di sorveglianza.
L’attivita’ di vigilanza e controllo richiede una prestazione vigile, e cioe’ che il controllo si attivi in presenza di indici di anomalia e di esposti e segnalazioni circa la sussistenza di situazioni anomale o patologiche, ma anche che, per evitare una paralisi, sia dell’attivita’ dell’organo, sia del mercato, questi proceda osservando regole di normale prudenza, onde evitare che segnalazioni fondate soltanto su giudizi soggettivi, eventualmente anche riconducibili a contrasti e mere delusioni di aspettative in ordine all’esito dell’investimento, possano pregiudicare la stessa efficacia ed efficienza dell’organo di controllo.

Sentenza 12 aprile 2018, n. 9067
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5422/2015 proposto da:

Consob – Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’Avvocatura Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Consob – Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’Avvocatura Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

e sul ricorso n. 26026/2016 proposto da:

Consob – Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Consob, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrenti –

e contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

e contro

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso le sentenze della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2828/2014 depositata il 5/05/2014 e n. 3831/2016 depositata il 15/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso per: riuniti i ricorsi n. 9 – rg. 5422/15 e n. 17 – rg. 26026/16, accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso n. 9, rigetto dei restanti motivi. Assorbito il ricorso incidentale. Rigetto degli altri ricorsi;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che chiedono l’accoglimento del ricorso;

uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali nel n. 9, gli Avvocati (OMISSIS), con delega, e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale;

uditi, per i controricorrenti nel n. 17, gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

1. – Gli originari attori, in numero di 113, hanno agito nei confronti della Repubblica Italiana e della Consob dinanzi al Tribunale di Roma e, dopo aver riferito di essere stati clienti dello Studio (OMISSIS), di cui era titolare un agente di cambio, in un periodo compreso tra il 1990 e l’aprile del 1996, hanno chiesto condanna delle convenute al risarcimento del danno subito per effetto di condotte addebitate sia allo Studio (OMISSIS) che alla (OMISSIS) S.p.A., falliti nel (OMISSIS), i quali avrebbero distratto a vantaggio proprio e di terzi le somme da essi attori depositate per essere investite, dolendosi per un verso del tardivo recepimento della direttiva CEE n. 93/22 e per altro verso della mancata vigilanza da parte della Consob sull’attivita’ degli intermediari mobiliari citati.

2. – Nel contraddittorio con i convenuti, che hanno resistito, il Tribunale ha rigettato la domanda spiegata nei confronti della Repubblica italiana ed accolto in parte quella proposta nei confronti della Consob, che ha condannato al risarcimento del danno in misura della meta’ delle somme richieste da ciascun attore, in considerazione della percentuale di ritenuta responsabilita’ concorsuale su di essa gravante.

3. – Contro la sentenza hanno proposto appello principale la Consob ed incidentale gli originari attori, eccezion fatta per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

4. – Con sentenza del 5 maggio 2014 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Consob nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) e respinto l’appello spiegato dalla stessa Consob nei confronti degli altri appellati ivi indicati, accogliendo per converso l’impugnazione incidentale di questi ultimi e liquidando in loro favore l’intera somma da ciascuno chiesta. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha per quanto rileva osservato:

-) che la Consob aveva proposto l’appello nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), decedute nel corso del giudizio di primo grado, in violazione dell’onere di indirizzare l’impugnazione nei confronti dei loro eredi, senza che tale onere fosse subordinato alla conoscenza o conoscibilita’ dell’evento secondo criteri di ordinaria diligenza;

-) che i poteri ispettivi all’epoca attribuiti alla Consob sugli intermediari finanziari, tra i quali rientravano gli agenti di cambio operanti individualmente, erano certamente discrezionali e, tuttavia, detta attivita’ discrezionale trovava un limite nella norma primaria del neminem laedere e nei principi costituzionali di legalita’, imparzialita’ e buona amministrazione;

-) che per la configurazione della responsabilita’ della Consob per omessa vigilanza era necessaria l’esistenza di circostanze di fatto, venute a conoscenza della medesima o colposamente ignorate, che imponessero l’espletamento dell’attivita’ ispettiva;

-) che la Consob aveva ragione di dolersi della decisione adottata dal Tribunale soltanto nella parte in cui il primo giudice aveva addebitato ad essa la mancata esecuzione di ispezioni e controlli pur in assenza di circostanze concrete che ne imponessero lo svolgimento, mentre era giustificato l’addebito di un colpevole ritardo dell’inizio dell’attivita’ ispettiva in seguito a notizie, concernenti la creazione di catene di negoziazione, finalizzate a consentire un ingiustificato profitto in favore di determinate controparti, notizie ricevute nel luglio 1994;

-) che, difatti, la Consob aveva atteso un anno e quattro mesi prima di disporre l’esecuzione dell’ispezione nei confronti dello Studio (OMISSIS), ispezione che era poi iniziata solo dopo altri sei mesi, sicche’ era trascorso nel complesso quasi un biennio, ossia un arco temporale del tutto incompatibile con le esigenze di celerita’ imposte dai compiti di vigilanza attribuiti alla Commissione;

-) che la Consob era titolare di poteri certamente idonei ad impedire la prosecuzione dell’attivita’ illecita ai danni dei risparmiatori, anche con l’esclusione, adottata soltanto il 22 aprile 1996, dell’agente di cambio dalla borsa e dalle contrattazioni telematiche;

-) che lo Studio (OMISSIS), gia’ insolvente dai primi anni 80, aveva continuato ad operare occultando lo stato di insolvenza sino alla dichiarazione di fallimento con la sistematica distrazione delle somme consegnate nel tempo dai clienti per un importo sottratto, anche nell’aprile 1996, in epoca prossima al fallimento, superiore ai 68 miliardi di lire, sicche’ una tempestiva azione ispettiva avrebbe consentito di scoprire la gestione illecita dello Studio (OMISSIS), il che si desumeva dalla circostanza che l’intervento ispettivo della Consob aveva in effetti portato alla scoperta degli illeciti;

-) che l’appello non meritava accoglimento neppure in relazione alla erroneita’ dell’accertamento dell’effettiva sussistenza del danno in capo a ciascuno dei risparmiatori, dal momento che essi avevano prodotto fascicoli individuali contenenti la documentazione posta a supporto della domanda, ivi comprese le ricevute rilasciate dallo Studio (OMISSIS), sicche’ l’appellante avrebbe dovuto argomentare con riferimento a ciascuna posizione sull’idoneita’ dei numerosissimi documenti prodotti a fornire la prova di cui gli attori erano onerati;

-) che il Tribunale aveva errato nel porre a carico della Consob soltanto la meta’ delle somme richieste dagli attori, giacche’ essi avevano agito per l’intero stante la solidarieta’ tra la Commissione convenuta e gli altri responsabili degli illeciti.

5. – Per la cassazione della sentenza la Consob ha proposto ricorso per 13 motivi.

(OMISSIS) e gli altri controricorrenti indicati nel suo controricorso, come elencati in epigrafe, hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi.

Al ricorso incidentale condizionato la Consob ha replicato con controricorso.

(OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese.

6. – Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte d’appello di Roma ha ritenuto ammissibile la domanda di revocazione proposta dalla Consob contro la citata sentenza della stessa Corte del 5 maggio 2014 e revocato per quanto di ragione la medesima, dando altresi’ atto della cessazione della materia del contendere tra le parti costituite e condannando la Consob al pagamento, in favore delle stesse, delle somme singolarmente indicate per ognuna di esse, con interessi, rivalutazione e compensazione di spese.

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale la sussistenza degli errori revocatori denunciati dalla Consob per il fatto che la sentenza impugnata per revocazione non aveva tenuto conto, nel determinare le somme a ciascuno spettanti, ne’ della circostanza che essi avevano percepito per effetto di un riparto parziale dell’attivo del Fallimento dell’agente di cambio (OMISSIS) un importo pari all’1% della sorte capitale del danno preteso, ne’ della circostanza che la Consob aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado nei confronti della maggior parte degli appellati. Dopodiche’ la stessa Corte d’appello ha condannato la Consob a pagare agli originari attori ivi indicati le somme spettanti ad ognuno al netto di quanto gia’ liquidato dal Tribunale e dell’1% percepito in sede fallimentare.

7. – Per la cassazione della sentenza la Consob ha proposto ricorso per tre motivi, formulando altresi’ istanza di riunione dei due ricorsi.

(OMISSIS) ed altri cento hanno resistito con controricorso.

Con separato controricorso ha resistito (OMISSIS).

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

8. – Hanno depositato memorie Consob e (OMISSIS) ed altri.

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