Nel compenso agli ausiliari del giudice il potere di proporre opposizione è esercitabile solo quando cessa il segreto istruttorio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9102.

Nel compenso agli ausiliari del giudice il potere di proporre opposizione è esercitabile solo quando cessa il segreto istruttorio.

Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9102
Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28827-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il suo studio e rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia ex lege;

– controricorrenti –

nonche’

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 30/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con ricorso depositato in data 5/6/2012, ha chiesto che, in riforma del decreto emesso il 10/5/2012 dal pubblico ministero presso il tribunale di Roma, fossero liquidati gli onorari, a lui spettanti per la consulenza resa, nella misura richiesta Euro 33.780,13, oltre all’aumento del 100% ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 52 ed alle spese documentate, per la somma complessiva di Euro 86.662,07.

Il tribunale di Roma, con ordinanza depositata il 30/5/2014, ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso sul rilievo che il contraddittorio e’ stato instaurato nei confronti del pubblico ministero e del Ministero della giustizia mentre nessuna notifica del ricorso in opposizione e’ stata eseguita nei confronti degli imputati. Ne’, ha osservato il tribunale, puo’ rilevare che, come attestato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con nota prodotta all’udienza del 2/4/2014, la consulenza tecnica e’ stata disposta e liquidata nell’ambito di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari e che il decreto di liquidazione e’ stato finora notificato solo al consulente, posto che “il procedimento di opposizione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato, parte del processo al quale l’attivita’ dell’ausiliario e’ riferita, e’ senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma dl provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti, onde e’ viziato da nullita’, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in Camera di consiglio senza che all’imputato sia stato notificato l’avviso dell’udienza camerale”. Il caso di specie, ha aggiunto il tribunale, e’ riconducibile all’ipotesi prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 168, comma 3, a norma del quale, nel processo penale, il decreto e’ titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e’ comunicato al beneficiario: solo alla cessazione del segreto e’ comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche’ nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione. In caso di segreto istruttorio, quindi, ha osservato il tribunale, il potere di proporre opposizione e’ esercitabile per tutti i possibili opponenti solo dopo la cessazione del segreto, e “tale interpretazione non solo appare conforme al testo normativo che prevede un’ulteriore comunicazione al beneficiario per l’appunto ai fini dell’opposizione, avendo la prima comunicazione il diverso effetto di consentire all’ausiliario di porre eventualmente in esecuzione 11 decreto di pagamento, ma consente altresi’ di garantire il rispetto del principio del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari ovvero delle parti del processo nel cui ambito e’ stata espletata la perizia penale”, tanto piu’ che, “diversamente opinando, si assisterebbe allo svolgimento, prima della cessazione del segreto, di un eventuale giudizio di opposizione promosso dall’ausiliario senza la partecipazione dell’imputato e/o degli imputati e delle altre parti del processo penale e, successivamente al venire meno del segreto istruttorio, ad un procedimento di opposizione promosso da una qualsiasi delle parti del processo penale i cui atti dovranno – e potranno – invece essere notificati anche al consulente quale contraddittore necessario”. D’altra parte, ha osservato ancora il tribunale, la temporanea sospensione dell’impugnabilita’ del decreto di liquidazione risulta compensata dalla immediata esecutorieta’ del provvedimento in questione mentre la notificazione del ricorso in opposizione al Ministero della giustizia, parte necessaria del procedimento, non garantisce la partecipazione di tutti gli altri litisconsorti necessari individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 170, comma 1.

(OMISSIS), con ricorso notificato al Ministero della giustizia il 28/11/2014 ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma l’1/12/2004, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza.

Ha resistito il Ministero della Giustizia, con controricorso notificato in data 23/12/2014.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 4 e 5, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168 nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articoli 49, 50, 51, 52, 56 e 170, del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 anche in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., dell’articolo 702 bis c.p.c., anche in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., dell’articolo 2225 c.c., anche in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., e degli articoli 358, 359, 221, 222, 226, 227, 232 e 329 c.p.p. nonche’ dell’articolo 73 disp. att. c.p.p., anche in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost., ha censurato l’ordinanza impugnata, unitamente ai provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento il 19/9/2012, il 26/2/2013 ed il 30/11/2013, per avere il tribunale: – assegnato ai convenuti, per la loro costituzione in giudizio, il termine di venti giorni prima dell’udienza, anziche’ il termine di non oltre dieci giorni prima dell’udienza, come previsto dall’articolo 702 bis c.p.c.; – tardivamente rilevato la mancata inclusione nel ricorso degli avvertimenti previsti dall’articolo 702 bis c.p.c.; – ritenuto di dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli imputati ai quali fosse possibile, nel rispetto delle norme relative all’ostensibilita’ degli atti di indagine, notificare gli atti del procedimento; – imposto al ricorrente l’esecuzione degli adempimenti di rito per la regolare instaurazione del contraddittorio; – ritenuto che nessuna notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto sia stata eseguita nei confronti degli imputati e dichiarato, quindi, l’inammissibilita’ del ricorso; senza, in tal modo, considerare che si e’ trattato della consulenza tecnica disposta non da un giudice, ma dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 359 c.p.p., in un procedimento, segnato dal n. 6429/06, che, al momento dell’istanza di liquidazione del compenso, si trovava nella fase delle indagini preliminari, nel quale, pertanto, l’indiscriminata ostensione alle parti (indagati e/o imputati) del decreto di pagamento – notificato, infatti, al solo consulente – come sostanzialmente ed erroneamente preteso dal tribunale con le ordinanza impugnate, avrebbe consentito agli stessi di avere conoscenza della richiesta di liquidazione del consulente tecnico nonche’ della relazione e delle conclusioni depositate e degli atti ad essa afferenti, determinando un gravissimo vulnus al segreto investigativo ed esponendo lo stesso ricorrente a gravi conseguenze penali se avesse provveduto, con la notifica del ricorso e del decreto di liquidazione, ad una discovery delle predette informazioni agli indagati nella consapevolezza che le stesse erano state oggetto di segretazione da parte del pubblico ministero, compresi il decreto di liquidazione e la consulenza la quale, come da nota di quest’ultimo in data 29/1/2014, non e’ mai stata acquisita in alcuno dei procedimenti stralcio. Ne’, ha aggiunto il ricorrente, puo’ trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, comma 3, a norma del quale il decreto di liquidazione, alla cessazione del segreto, e’ comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, ai fini dell’opposizione, posto che, in tal modo, il decreto di pagamento del pubblico ministero non sarebbe impugnabile fino alla cessazione del segreto procedimentale, con una stasi indeterminata o indeterminabile al diritto del consulente di percepire il giusto compenso ed il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, impedendogli l’esercizio legittimo del diritto di impugnazione del decreto di pagamento a se’ sfavorevole, tanto piu’ che nessuna norma prevede che l’eventuale archiviazione sia comunicata agli indagati gia’ iscritti nel procedimento penale ne’ al consulente tecnico interessato ad opporsi al decreto di liquidazione.

2. Con il secondo motivo, proposto in via dichiaratamente subordinata rispetto all’accoglimento del primo, il ricorrente ha sollevato l’eccezione di incostituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 168 e 170 i quali, ove interpretati ed applicati dal giudice con i criteri e le motivazioni esposte nelle ordinanze impugnate, violerebbero il principio di ragionevolezza in quanto – a fronte della condizione di stasi del procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione, dell’improbabile quanto incerta e conoscibile realizzazione delle condizioni presuntivamente richieste dalla legge affinche’ il consulente tecnico possa proporre ricorso avverso il decreto di pagamento emesso dal pubblico ministero a se’ sfavorevole, nonche’ delta declaratoria di temporanea sospensione dell’impugnabilita’ del decreto di liquidazione – non sarebbero adeguati o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore.

3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 168 intitolato “decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato…”, prevede, da un lato, che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato… e’ effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede” (comma 1) e, dall’altro lato, che “il decreto e’ comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e’ titolo provvisoriamente esecutivo” (comma 2). Il Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 170 aggiunge che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato,…, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione ” e che “l’opposizione e’ disciplinata dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 15”. Ora, premesso che avverso l’ordinanza che abbia deciso sull’opposizione proposta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 contro il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, nella disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 e’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento definitivo, non altrimenti impugnabile (articolo 15, comma 6, cit.), decisorio di questioni relative a diritti soggettivi (Cass. 28766 del 2017), questa Corte ha ritenuto che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 le parti del processo nel quale e’ stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie, per cui l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullita’ del procedimento e della decisione, (Cass. n. 23192 del 2012; Cass. n. 17146 del 2015). Cio’ comporta che, nel caso in cui il decreto di liquidazione in favore dell’ausiliario (vale a dire, tra gli altri, il perito o il consulente tecnico: Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 1, lettera n.) e’ stato emesso dal giudice ovvero dal pubblico ministero (Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 1, lettera a) nell’ambito di un procedimento penale (intendendosi per tale tanto il giudizio penale, quanto il procedimento penale: Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 1, lettera p), l’imputato, quale parte del processo al quale l’attivita’ dell’ausiliario e’ riferita, e’ senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti (Cass. n. 4739 del 2011; conf. Cass. n. 24786 del 2010; Cass. n. 3936 del 2015, in motiv., che si e’ pronunciata con riguardo ad un decreto di diniego della liquidazione pronunciato dal pubblico ministero). Il procedimento, infatti, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attivita’ espletate ai fini di giudizio penale, ha carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e parte necessaria del procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento. In particolare, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi penali suscettibili, in caso di mancata condanna degli imputati o di impossibilita’ di recupero, di restare a carico dell’erario, che le anticipa (Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 4), anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, e’ parte necessaria (Cass. SU n. 8516 del 2012), al pari degli imputati, trattandosi di spesa ripetibile (Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 5, lettera d: “gli onorari, le spese e le indennita’ di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”) che gli stessi, in caso di condanna, devono pagare ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 204 il quale, appunto, prevede l’obbligo del recupero nei confronti dei condannati delle spese ripetibili (Cass. n. 3936 del 2015, in motiv.). Il ricorso in opposizione, dunque, tanto nel caso in cui il decreto di liquidazione e’ pronunciato dal giudice (penale), quanto nell’ipotesi in cui tale decreto sia emesso dal pubblico ministero (che pure ha carattere giurisdizionale: Cass. n. 25127 del 2013), dev’essere necessariamente notificato, oltre che al Ministero della Giustizia ed al pubblico ministero, anche all’imputato: a meno che il procedimento non si trovi, come nel caso in esame, in una fase nel quale sussista “il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato”. In tali ipotesi, infatti, il Decreto Legislativo n. 115 cit., articolo 168, comma 3, prevede che “… il decreto e’ titolo provvisoriamente esecutivo…” e che “e’ comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche’ nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione” solo “alla cessazione del segreto”: cio’ significa, in definitiva, che se il procedimento penale non si trova in una fase in cui sussista “il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato”, il decreto e’ comunicato al beneficiario il quale, se propone opposizione, deve notificare il relativo ricorso, oltre che al Ministero della giustizia ed al pubblico ministero, anche all’indagato o all’imputato (cfr. Cass. n. 2176 del 2013, in motiv., che ha dichiarato di condividere la relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c., la quale aveva rilevato come il procedimento risultasse viziato nella formazione del contraddittorio posto che “dall’articolo 170 T. U. spese di giustizia si evince che nel giudizio di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato sono legittimati all’opposizione – e sono dunque parti necessarie del procedimento – il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero. Nella specie non risulta che in sede di opposizione siano stati citati gli imputati, ove individuati, sebbene si legga in ricorso che il procedimento riguardava intercettazioni telefoniche connesse ad indagine per omicidio”;

rinviato la causa al giudice di merito per “… valutare se sussistano imputati individuati, ai quali sia possibile, nel rispetto delle altre norme applicabili, tra le quali quelle relative all’ostensibilita’ degli atti di indagine, notificare gli atti del procedimento”). Se, invece, il procedimento penale si trova in una fase in cui sussista “il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato”, il decreto e’ comunicato al beneficiario il quale, pero’, da un lato gode della sua provvisoria esecutivita’ ma, dall’altra, non puo’ proporre immediatamente opposizione, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi: solo in questo momento, infatti, il decreto, quale che sia o potra’ essere l’esito delle indagini svolte, e’ comunicato, oltre che alle “parti”, “nuovamente” al beneficiario, il quale, dunque, puo’ proporre la relativa opposizione, al pari delle altre parti, notificando il relativo ricorso, oltre che al Ministero della Giustizia ed al pubblico ministero, anche all’indagato o all’imputato. Si tratta, come e’ evidente, di un sistema che, senza alcuna lesione al diritto alla tutela giurisdizionale, assicura una ragionevole ed equilibrata tutela a tutti gli interessi coinvolti: quelli dello Stato allo svolgimento delle indagini, anche peritali, ed alla loro segretezza; quelli del beneficiario, che viene immediatamente pagato, sia pur nei limiti della somma liquidata, salva l’opposizione non appena cessa il segreto investigativo; quelli dell’indagato o dell’imputato, che, appena possibile, sono messi nelle condizioni di ricevere la comunicazione del decreto, onde a loro volta proporre opposizione, o di ricevere la notifica dell’opposizione del beneficiario, che si dolga della originaria liquidazione. L’ordinanza impugnata si e’ attenuta ai principi esposti mentre l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della norma in questione risulta manifestamente infondata.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG nella misura del 15%. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

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