In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9071.

In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il vizio motivazionale e’ deducibile in Cassazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un “fatto storico”) solo ove l’omesso esame riguardi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extra testuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”.

Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9071
Data udienza 29 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – est. Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3376/2014 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1912/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) (di seguito, brevemente, (OMISSIS)) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) queste nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e (OMISSIS) e di (OMISSIS), questi ultimi nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1912 in data 28 dicembre 2012, che ha parzialmente confermato la pronuncia resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Agrigento, n. 456/2006.

Al ricorso hanno resistito (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e le eredi di (OMISSIS), che hanno depositato apposito controricorso con ricorso incidentale, svolgendo unico motivo. Anche (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a unico motivo.

Non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed eredi (OMISSIS) hanno anche depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

2.- La controversia, pervenuta in decisione all’adunanza camerale del 29 settembre 2017, ha per oggetto un’azione di responsabilita’ promossa dal (OMISSIS) nei confronti di taluni ex amministratori della (OMISSIS) (di seguito, brevemente, (OMISSIS)), con riferimento a una serie di atti da questi posti in essere in occasione della fusione per incorporazione di detta Banca nel (OMISSIS), come avvenuta tra la fine del 1989 e la prima parte del 1990.

In particolare (OMISSIS) lamentava il compimento di atti nel periodo intercorrente tra la definitiva determinazione delle condizioni della fusione (con puntuale riguardo alla Delib. di approvazione assembleare della fusione da parte della (OMISSIS), del 17 dicembre 1989) e la stipulazione dell’atto pubblico di fusione (31 maggio 1990), che si sarebbero concretizzati in “ingiustificate” assunzioni del personale, corresponsione di compensi particolarmente elevati a professionisti, conferimento di incarichi professionali non meno onerosi – e anche per “tutelare interessi propri degli amministratori” -, stipulazione di contratti per la formazione del personale pure oltremodo costosi, riconoscimento di “benefici vari” al personale in servizio, “del tutto privi di giustificazione”; che hanno “sensibilmente appesantito la situazione patrimoniale della Banca, ormai destinata all’incorporazione”, con grave danno per l’incorporante Monte.

3.- Il giudice di primo grado, respinte alcune eccezioni preliminari formulate dai convenuti, rigettava tutte le domande, dichiarando compensate, fra tutte le parti, le spese di lite.

A sua volta, la Corte territoriale, pure disattese talune eccezioni preliminari, dichiarava “lo scioglimento del contratto di convenzione per assistenza e consulenza professionale stipulato con l’avv. (OMISSIS), in data 8/10.1.1990”, confermando nel resto la impugnata sentenza e compensando interamente tra le parti le spese del grado.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con i due motivi del ricorso principale si denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 2392 c.c. e segg.; articolo 1218 c.c.; articolo 2697 c.c.; articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli articoli 2391 e 2449, in relazione gli articoli 2392 c.c. e segg.; violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5; violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 (secondo motivo).

5.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e le eredi di (OMISSIS) denunciano: violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; errata compensazione delle spese relative al primo e al secondo grado di giudizio.

Anche il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS) si appunta sulla regolazione delle spese processuali denunciando, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c.. nn. 4 e 5, in relazione all’articolo 92 c.p.c., per errata compensazione delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio.

6.- Il primo motivo del ricorso principale muove dalla premessa che la Corte territoriale ha “ricondotto l’azione promossa dal (OMISSIS) al paradigma dell’azione sociale di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, di cui all’articolo 2392 c.c.”. Cosi’ puntualmente inquadrata la fattispecie concreta e l’azione proposta in giudizio, tuttavia la Corte di appello avrebbe errato – a parere della Banca ricorrente – nel delineare la distribuzione degli oneri probatori conseguente a tale qualificazione. In particolare rileva (OMISSIS) che, posta la detta qualificazione, doveva trovare applicazione – secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (e segnatamente di Cass., 11 novembre 2010, n. 22911) – il principio di cui all’articolo 1218 c.c.; con la conseguenza che, se l’attore rimane gravato della prova della violazione degli obblighi da parte degli amministratori e del danno, “l’imputabilita’ del danno sotto il profilo della colpa e’ presunta”, salva la prova liberatoria dell’osservata diligenza da parte degli amministratori.

Per contro, la Corte palermitana avrebbe fatto uso – questo il nocciolo della censura svolta con il motivo in esame – di una regola opposta nell’esaminare i vari atti portati alla sua attenzione, avendo gravato l’attore anche della prova della colposa negligenza dell’agire degli amministratori.

7.- Il Collegio ritiene che il motivo di ricorso, cosi’ appena riassunto, vada disatteso.

Va premesso che non appare qui discutibile l’inquadramento della fattispecie nell’ambito normativo dell’articolo 2393 c.c., cui la Corte territoriale ha fatto preciso riferimento, sul presupposto della peculiare natura della fusione c.d. speciale Regio Decreto n. 375 del 1936, ex articolo 48, intervenuta nello specifico, e in ragione del conseguente rilievo del carattere universale della successione dell’ente incorporante, istituto di credito di diritto pubblico, alla societa’ incorporata, con l’ulteriore ricaduta che “l’ente risultante l’incorporazione subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all’incorporata (ivi incluso) il diritto al risarcimento del danno per l’operato degli amministratori incorsi in responsabilita’ per atti di gestione illegittimi compiuti nel periodo interinale” (cosi’ a pag. 10 della sentenza), intercorso tra la delibera di approvazione della fusione e la sua attuazione.

Piuttosto – precisato che la Corte di appello ha ritenuto, per l’ipotesi che si dovesse escludere la proponibilita’ dell’azione ex articolo 2393 c.c., che la domanda fosse, comunque, suscettibile di essere esaminata con riguardo alla clausola generale del neminem laedere di cui all’articolo 2043 c.c. (v. sempre a pag. 10) – occorre rilevare che la qualificazione dell’azione nell’ambito della responsabilita’ contrattuale piuttosto che in quella extracontrattuale (su cui si appunta la prima parte del motivo di ricorso) si rivela inconferente ai fini della soluzione della controversia; e cio’ in quanto il regime probatorio – sicuramente differente, nell’uno e nell’altro tipo di azione, quanto all’elemento soggettivo, siccome conformato, per la responsabilita’ contrattuale, alla regola di cui all’articolo 1218 c.c., e’ identico quanto alla dimostrazione dell’elemento oggettivo del danno (sul cui versante, come si vedra’ di seguito, si colloca il percorso argomentativo della Corte territoriale), atteso che l’onere della prova del pregiudizio di cui si invoca il ristoro e della sua riconducibilita’ causale al fatto contestato grava, vuoi nella responsabilita’ contrattuale, come in quella extracontrattuale, sulla parte istante per il risarcimento. In particolare, con specifico riferimento all’azione sociale verso l’amministratore, e’ stato precisato che incombe sulla societa’ l’onere di individuare (oltre che dimostrare) le condotte compiute dall’amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta – cioe’ i fatti costitutivi della responsabilita’ – e i danni che ne assume derivati, onde consentire poi all’amministratore di assolvere all’onere, su di lui gravante, di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva dell’adempimento dei propri doveri. L’indicazione specifica dei fatti materiali che l’attore assume essere stati lesivi del proprio diritto costituisce elemento essenziale, richiesto dalla legge a pena di nullita’, della domanda introduttiva di un giudizio avente ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato quale quello di risarcimento del danno (Cass. 14 giugno 2013, n. 14988).

Orbene ritiene il Collegio che la decisione impugnata non si sia discostata da tale regola probatoria, rivelandosi la censura di violazione dell’articolo 1218 c.c., in comb. disp. con l’articolo 2697 c.c., eccentrica rispetto alla ratio della decisione impugnata.

Va, infatti, considerato che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto delle domande di (OMISSIS) (salvo che per il punto del contratto di convenzione per assistenza e consulenza professionale con l’avv. (OMISSIS), del quale e’ stata dichiarata la risoluzione) in ragione dell'”assenza della prova di un pregiudizio patrimoniale riconducibile alle suindicate condotte poste in essere dagli amministratori della (OMISSIS)” (cosi’ a pag. 14); “l’azione intrapresa” – si ribadisce in motivazione (pag. 10) “non puo’ comunque trovare accoglimento in difetto del lamentato danno, addebitabile agli amministratori della (OMISSIS)”.

Piu’ nel dettaglio la Corte di appello, esaminando i diversi addebiti formulati agli amministratori, ha osservato:

a) quanto alla parcella liquidata all’avv. (OMISSIS), che non era controversa l’effettivita’ della prestazione professionale, inferendone, poi, la necessita’ dalla complessita’ dell’operazione di fusione posta in essere e rimarcando, quindi, la riconosciuta legittimita’ dell’incarico da parte della Banca d’Italia (secondo quanto allegato dai convenuti e non contestato), nonche’ il difetto di prova della non conformita’ della parcella alle tariffe professionali vigenti “tenuto conto del valore dell’atto di fusione (Lire 199.946.285.000), come eccepito da (OMISSIS) e c.ti” (cfr. pag. 11 della sentenza);

b) quanto alla convenzione quinquennale per assistenza e consulenza professionale stipulata con il medesimo avv. (OMISSIS), che la scelta degli amministratori doveva ritenersi inopportuna, pur non ravvisando, anche per tale addebito, l’esistenza di un danno risarcibile per l’ente incorporante; e cio’ in quanto la convenzione e’ stata dichiarata risolta con la stessa sentenza di appello, sul presupposto dell’inefficacia della clausola che precludeva il recesso di (OMISSIS) (cfr. pag. 13 e 14 della sentenza); e va precisato che la decisione in parte qua e’ passata in giudicato, per difetto di impugnazione;

c) quanto al conferimento di un incarico all’avv. (OMISSIS), che “secondo quanto e’ incontroverso, lo stesso ha rinunziato alla menzionata convenzione stipulata con la (OMISSIS) ed ha stipulato nuova convenzione con lo stesso (OMISSIS)” (cosi’ pag. 11 della sentenza);

d) quanto al contratto di formazione del personale, che non risultava che l’attivita’ – da ritenersi “doverosa”, in specie in ragione dell’intervenuta fusione – “fosse in alcun modo in se’, economicamente svantaggiosa per la societa’ (e quindi fonte di un pregiudizio di tipo patrimoniale)”, mentre le conseguenze del recesso da detta convenzione dovevano far carico ad (OMISSIS) trattandosi di una scelta della Banca, le cui ragioni non risultavano neppure esplicitate in giudizio (cfr. pag. 12 e 13);

e) quanto all’ingiustificata assunzione di personale e ai benefici ad esso accordati che, “secondo quanto dedotto in primo grado dalle parti convenute e non contestato”, le assunzioni vennero decise in esecuzione di accordi sindacali raggiunti e sottoscritti a (OMISSIS) presso la sede della Banca (e cioe’ presso (OMISSIS)) il 18 luglio 1989 e quindi “prima della Delib. di fusione, con avallo dei dirigenti di (OMISSIS) (v. articoli di stampa allegati al fascicolo di (OMISSIS) e c.ti”; inoltre neppure era stato contestato che le promozioni dei dipendenti vennero curate direttamente dalla Banca, in piena autonomia dopo la fusione (cfr. a pag. 12 della sentenza);

f) quanto all’incarico conferito al prof. (OMISSIS), secondo la tesi attorea, nell’esclusivo interesse degli amministratori, che risultava in atti essere stato accertato con sentenza passata in giudicato “la piena liceita’ e regolarita’ del conferimento dello stesso, dato “nell’esclusivo interesse dell’organismo societario” (v. sent. Trib. Catania n. 2455/1994 prodotta) con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di conflitto di interesse in capo agli amministratori di (OMISSIS)” (cfr. pag. 12 della sentenza).

Orbene – questo, in sintesi, l’apparato motivazionale della decisione impugnata – occorre innanzitutto osservare che la ricorrente ignora le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, come sopra riportate, con riguardo agli addebiti sub b), c) e d), dedicando il primo motivo di ricorso agli addebiti sub a) ed e) e riservando il secondo motivo a quello sub f) (v., per l’individuazione dei punti della decisione censurati, anche pag. 9 del ricorso). Non puo’, invero, tenersi conto di ulteriori e piu’ specifiche censure svolte solo con la memoria ex articolo 378 c.p.c., atteso che essa e’ destinata esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non puo’ servire a dedurre nuove censure o a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e nemmeno a specificare, integrare o ampliare il contenuto del motivo originario (Cass. 12 marzo 2005, n. 5454).

In particolare le plurime censure di violazione di legge sostanziale e processuale e di vizio motivazionale svolte con il primo motivo di ricorso si risolvono, relativamente alla contestata parcella dell’avv. (OMISSIS), nell’affermazione dell’equivalenza della “spesa” con il “danno” e nella considerazione che non sarebbe “toccato” ad (OMISSIS) dimostrare una qualsivoglia violazione della tariffa, facendo carico agli amministratori fornire la dimostrazione della congruita’ della parcella; mentre, relativamente agli addebiti sub e), si incentrano sul rilievo che – ad onta dell'”evidente equivoco” (cosi’ a pag. 14 del ricorso) in cui sarebbe incorsa la Corte di appello – i fatti assunti come pacifici nella decisione impugnata non sarebbero stati affatto tali, per essere stati contestati nelle comparse conclusionali in primo e in secondo grado e nell’atto di appello, contemporaneamente insistendosi sul difetto di prova liberatoria da fornirsi dalla controparte.

7.1. Questo essendo il nucleo argomentativo del motivo – anche a trascurare la non conformita’ della congiunta esposizione di vizi motivazionali e di violazione di legge alle esigenze di chiarezza che devono presiedere all’elaborazione del ricorso per cassazione appare evidente l’eccentricita’ della censura in punto di presunzione della colpevolezza ex articolo 1218 c.c. e, piu’ in generale, l’aspecificita’ delle deduzioni della ricorrente, atteso che esse non si confrontano con i punti della decisione impugnata, laddove si da’ riscontro della necessita’ e legittimita’ dell’incarico conferito all’avv. (OMISSIS) e, con riguardo alla pretesa eccessivita’ della spesa, vengono evocati diversi parametri generali a giustificazione della determinazione del compenso, quali la complessita’ dell’operazione e il valore economico della stessa. Soprattutto ritiene il Collegio che la ricorrente sovrappone e confonde il profilo della colpevolezza con quello della stessa allegazione (prima ancora che della dimostrazione) dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, lamentando la mancanza della prova liberatoria dell’osservanza di criteri tabellari, posto che l’argomento speso dalla Corte di appello si pone sul piano della prova del danno e ancora “piu’ a monte”, su quello delle stesse indicazioni dei fatti materiali addebitati. Invero la ricorrente, persistendo nell’invocare il mancato assolvimento della prova liberatoria, senza indicare neppure in questa sede i criteri tariffari asseritamente violati, si sottrae al preciso onere di specificita’ del motivo, in ragione del quale occorreva precisare cio’ che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso e, in particolare, le voci per le quali vi sarebbe stato il superamento di massima della tariffa.

7.2. Con piu’ specifico riferimento all’enunciata violazione dell’articolo 115 c.p.c. (essenzialmente riferita all’esclusione degli addebiti sub e)), va innanzitutto ribadito, secondo principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione di tale norma puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Va aggiunto che i richiami ad alcuni passi della conclusionale di primo grado e dell’atto di appello, di per se’ comunque insufficienti ai fini della specificita’ della censura, non smentiscono il rilievo di “non contestazione” riferito nella decisione impugnata al contraddittorio nel primo grado del giudizio e, soprattutto, non evidenziano alcun “evidente equivoco” della Corte territoriale – quale che possa essere la valenza nel giudizio di legittimita’ di una denuncia di tal fatta anche, perche’, in conformita’ al principio del libero convincimento enunciato dall’articolo 116 c.p.c., la Corte territoriale ha fatto riferimento anche ad elementi probatori, desunti da articoli di stampa prodotti da alcuni convenuti.

7.3. D’altro canto, il motivo non specifica – come per contro pretende la norma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – un “fatto storico”, il cui esame la sentenza impugnata avrebbe trascurato. Invero va qui applicato il novellato testo del citato articolo, in virtu’ del quale il vizio motivazionale e’ deducibile in Cassazione solo ove l’omesso esame riguardi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extra testuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’” (giurisprudenza costante dopo Sez. Unite, sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014). Tutti elementi affatto dedotti nel motivo all’esame.

Da questo punto di vista, il motivo propone, in realta’, una valutazione del materiale probatorio diversa da quella che la Corte palermitana ha ritenuto di fare propria ne respingere la pretesa attorea, sollecitando il Giudice di legittimita’ a svolgere un giudizio che allo stesso e’, per contro, precluso.

In definitiva, sotto nessuno dei profili invocati, il motivo merita accoglimento.

8.- Il secondo motivo di ricorso concerne, in particolare, la decisione presa dagli amministratori di conferire a un legale un “incarico professionale per la tutela degli interessi propri degli amministratori” medesimi.

A parere della ricorrente, la Corte di appello ha errato nel ritenere che “a seguito di sentenza passata in autorita’ di giudicato, e’ stata accertata la piena liceita’ e regolarita’ del conferimento dello stesso (incarico professionale), dato nell’esclusivo interesse dell’organismo societario (v. sent. Trib. Catania n. 2455/1994 prodotta), con esclusione, quindi, di ogni ipotesi di conflitto di interesse in capo agli amministratori di (OMISSIS)”; in particolare, sui rapporti “tra gli ex amministratori del (OMISSIS) e il (OMISSIS) (che costituiscono il presupposto della domanda di rilevazione)” – si afferma in ricorso (v. pag. 18) “il Tribunale di Catania ha… dichiarato che tale domanda era contenuta in quella oggetto del presente giudizio e ne ha rimesso la decisione al giudice presso il quale il giudizio si era nel frattempo incardinato”.

9.- Il motivo non puo’ essere accolto.

In effetti, il ricorso non riporta che uno stralcio della sentenza del Tribunale di Catania, che non risulta sufficiente, di per se’, a fare comprendere in modo esatto e compiuto i termini della decisione che e’ stata assunta da tale giudicante e la stessa portata delle censure avverso la statuizione qui impugnata.

Il motivo risulta percio’ difettare dei requisiti prescritti dalla norma dell’articolo 366 c.p.c., n. 6. Invero, in seno al ricorso per cassazione l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimita’, nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo, presuppone sempre che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, al fine di consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 21 luglio 2016, n. 15025).

9.1. Per altro verso la congiunta deduzione del vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e di violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, si infrange contro la considerazione dell’inosservanza in ricorso dei canoni del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5 (secondo l’esegesi svolta dalla Sezioni Unite sopra richiamata) e avverso il rilievo che il giudice del merito ha dato conto, con motivazione superiore al minimo costituzionale, delle ragioni del proprio convincimento.

In definitiva il ricorso principale va rigettato.

10.- I due ricorsi incidentali sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente, giacche’, come sopra accennato, si appuntano entrambi sulla regolazione delle spese processuali, interamente compensate tra le parti tanto dal giudice di primo grado, quanto da quello di appello.

Va, innanzitutto, osservato che, nella fattispecie, avuto riguardo alla data di instaurazione del giudizio, trova applicazione la versione originaria della norma dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, in ragione della quale “se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo’ compensare parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (comma sostituito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, con la decorrenza indicata dello stesso articolo 2, comma 4 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 11, con i limiti di applicabilita’ previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 58 della medesima Legge; successivamente, il comma e’ stato sostituito dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1; per l’applicabilita’ di tale ultima disposizione vedi del medesimo Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 13, comma 2, conv. L. n. 162 del 2014).

Invero – sgombrando il campo dal riferimento da parte dei ricorrenti incidentali alle modifiche della norma introdotte nell’anno 2009 – si osserva che la novella del 2005, che richiede per ritenere la compensazione delle spese, la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione” si applica decorrere dal primo marzo 2006, data di entrata in vigore della L. n. 516 del 2006 e, quindi, ai soli procedimenti instaurati successivamente a tale data; mentre la modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 11, che richiede per la compensazione “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” si applica ai giudizi instaurati dopo la data dell’entrata in vigore del 4 luglio 2009. Per i giudizi instaurati, come quello in oggetto, in data anteriore al primo marzo 2006 continua, dunque, ad applicarsi il principio, secondo cui la valutazione dei giusti motivi – che non risultavano enunciati specificamente, sfuggendo a qualsiasi elencazione che non fosse esemplificativa – e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice di merito (cfr. Cass. 18 gennaio 2008, n. 1030; e con riferimento alla disposizione transitoria che regola l’applicazione della modifica del 2009, cfr. Cass. 29 maggio 2015, n. 11284).

Per altro verso e’ stato affermato – e va qui ribadito – che anche nel regime anteriore a quello introdotto dall’a L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito) (Cass. Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598; Cass. 04 febbraio 2015, n. 1997), fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito puo’ essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneita’, il processo decisionale (Cass. 02 dicembre 2010, n. 24531). In particolare il riferimento “alle questioni trattate” integra motivazione adeguata e ragionevole del provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di appello, anche nella prospettiva piu’ rigorosa introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (Cass. 16 gennaio 2015, n. 661).

10-1.- Questo il quadro normativo di riferimento, si osserva che, nell’esaminare la censura gia’ svolta rispetto alla sentenza di primo grado dagli attuali ricorrenti incidentali, la Corte territoriale ha dato riscontro della sussistenza dei presupposti per l’esercizio potere discrezionale di compensazione, osservando che la compensazione si giustificava “in ragione delle questioni trattate e della condotta delle parti (specie ove si ponga mente alla circostanza che gli amministratori di (OMISSIS), pur nell’imminenza della fusione, hanno adottato delle delibere quanto meno inopportune)”. Tali considerazioni che, nell’ottica di una valutazione unitaria dell’esito del giudizio, appaiono riferibili anche alla decisione di compensazione delle spese di appello, sono, in ogni caso; espressamente confermate con riferimento all’ulteriore attivita’ del grado, quanto “alla peculiarita’ delle questioni trattate” (sia pure con specifico riferimento alla posizione dell’avv. (OMISSIS)) e risultano, altresi’, confortate dal rilievo della “reciproca soccombenza” (con evidente riferimento alla parziale riforma della sentenza di primo grado).

Non vi e’ alcuna violazione di legge, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali e’ configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 20 marzo 2017, n. 7146); mentre le valutazioni svolte al riguardo sono espressione di un potere discrezionale, adeguatamente motivato, del giudice del merito, qui non sindacabile.

Anche i ricorsi incidentali vanno, dunque, rigettati.

11.- Le spese del giudizio di legittimita’ sono regolate secondo il criterio della soccombenza prevalente e fanno, quindi, carico alla Banca ricorrente principale. La relativa liquidazione e’ effettuata in dispositivo.

Stante quanto disposto dall’articolo 13, comma 1 quater del Testo Unico spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 e in considerazione del rigetto sia del ricorso principale che di quelli incidentali, occorre dare atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente principale e delle parti ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Invero in tema di contributo unificato relativo ai giudizi di impugnazione, in forza del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione (Sez. Unite, 27 novembre 2015, n. 24246).

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi rispettivamente proposti in via principale e incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) in favore di ognuna delle due parti controricorrenti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti del versamento, da parte della ricorrente principale e da parte di ognuna delle due parti ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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