Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23408. Nel licenziamento disciplinare non vi è un obbligo del datore di lavoro di offrire in consultazione i documenti aziendali all’incolpato

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Con il primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) ha denunciato violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazione di lavoro, per il fatto che parte datoriale aveva prodotto soltanto in sede di costituzione in giudizio tutte le e-mail sulle quali si fondava la contestata concorrenza sleale, asseritamente provenienti dall’incolpato, omettendo di mettere a disposizione in sede di audizione prima del licenziamento in data
28 ottobre 2010. Di conseguenza, andava affermato in diritto, L. n. 300 del 1970, ex articolo 7 che la contestazione disciplinare in sede di audizione deve consentire al lavoratore di venire a conoscenza degli addebiti, di visionare tutti documenti comprovanti le sue responsabilita’ e di poter dunque argomentare compiutamente a sua difesa, non potendo essere riservata solo al giudizio la produzione documentale a sostegno delle ragioni di parte datoriale; in ogni caso, incombendo al datore di lavoro anche la prova della legittima apprensione dei documenti posti a base della decisione circa la risoluzione del rapporto, specialmente ed implicitamente allorche’ si tratti di comunicazioni personali. Parimenti, andava fornita la prova dell’effettiva messa a disposizione del lavoratore degli atti e documenti contestatigli. Infine, doveva essere fornita la prova che gli atti e i documenti siano stati legittimamente acquisiti, e non gia’ captati fraudolentemente.
Con il secondo motivo il ricorrente si e’ doluto per l’omesso esame e la conseguente omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, il giudice aveva completamente omesso di considerare di rispondere su un evidente discrasia piu’ volte sottolineata anche nei verbali di primo grado e ribadita quale prima doglianza dí appello. Infatti, la Corte milanese non aveva risposto sulla questione posta, laddove era stato lamentato il fatto di non aver conosciuto messaggi di posta elettronica se non dopo il deposito della costituzione in giudizio di parte resistente; non aveva poí mai “minimamente esaminato”, ne’ “risposto alla questione della in utilizzabilita’ dei documenti depositati solo all’atto della contestazione e senza che vi fosse stata la contestazione degli stessi in sede di costituzione”. Tra l’altro, come da verbale di udienza del giudizio di primo grado in data 13 settembre 2012, era stato ribadita la non accettazione del contraddittorio, nonche’ sottolineando tale motivo di doglianza in appello, senza pero’ sul punto di giudice avesse preso posizione, spiegando le ragioni per cui disattendeva l’eccezione.
In diritto, quindi, l’omissione di pronuncia su un punto preliminare e decisivo della controversia determinava la nullita’ assoluta della sentenza, parimenti cassabile dovendo affermarsi che in sede di audizione il lavoratore deve essere edotto di tutti documenti a suo carico, non potendo il datore di lavoro riservarsi di presentare atti e documenti nell’eventuale prosieguo.
Inoltre, la sentenza era affetta da nullita’, avendo il giudice fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni di un teste ( (OMISSIS)), che si trovava in palese conflitto di interessi e di animosita’ nei confronti del ricorrente, sulla cui attendibilita’ il giudicante, sebbene sollecitato, aveva omesso di pronunciarsi, salvo poi a ritenerlo attendibile a riscontro dei documenti tardivamente prodotti dalla societa’.
Infine, come terzo motivo di nullita’ (pero’ raggruppato anch’esso nell’ambito dell’anzidetto omesso esame sub B, di cui al secondo motivo – v. pgg. 17 e 18 del ricorso), il (OMISSIS) ha lamentato che il giudicante aveva male interpretato le dichiarazione del teste Santoro, il quale aveva asserito che egli vendeva a clienti non (OMISSIS) per conto della (OMISSIS). Le anzidette doglianze devono essere senz’altro disattese in forza delle seguenti considerazioni, per cui il ricorso va respinto.
Va premesso che il ricorso appare anche carente in ordine allo svolgimento dei fatti di causa, nonche’ per difetto di specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali lo stesso si fonda (articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), segnatamente in ordine alla causa petendi dedotta con il ricorso introduttivo del giudizio, riguardo ai motivi di gravame (con il quale si consuma, come e’ noto, il potere d’impugnazione, non valendo al riguardo difese successivamente dispiegate) fatti valere con l’appello (nei limiti sanciti dagli articoli 434 e 437 codice di rito), nonche’ con riferimento al contenuto della lettera di giustificazioni del 22-06-2010, fornite a seguito della contestazione disciplinare in data 15-06-2010, unitamente alle dichiarazioni rese in sede di audizione personale il 28 giugno 2010 e di cui al relativo verbale in pari data, ed ancora all’udienza del 28 settembre 2011, in primo grado, nonche’ per di piu’ con riferimento alle dichiarazioni rese dalla teste (OMISSIS), sentita il sette marzo 2012; il tutto come, per contro, dettagliatamente precisato ed allegato, pure con l’analitico indice della relativa produzione, nel controricorso della (OMISSIS).
Orbene, il primo motivo risulta comunque infondato, condividendo il collegio il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 23304 del 18/11/2010), secondo cui la L. n. 300 del 1970, articolo 7 non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilita’ per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all’esito del procedimento suddetto, l’ordine di esibizione della documentazione stessa (in senso analogo v. pure Cass. lav. n. 18288 del 30/08/2007, conforme id. n. 7153 del 17/03/2008. Cfr. altresi’ Cass. lav. n. 6337 del 13/03/2013, secondo cui nel procedimento disciplinare, sebbene la L. 25 maggio 1970, n. 300, articolo 7 non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione, la documentazione su cui essa si basa, egli e’ pero’ tenuto, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti aziendali all’incolpato che ne faccia richiesta, laddove l’esame degli stessi sia necessario per predisporre un’adeguata difesa).

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