Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 ottobre 2017, n. 23408. Nel licenziamento disciplinare non vi è un obbligo del datore di lavoro di offrire in consultazione i documenti aziendali all’incolpato

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Per contro, nel caso di specie qui in esame, dalle scarne allegazioni di cui si detto, in relazione al richiamato articolo 366, circa il ricorso del ricorrente non risulta che costui abbia specificamente e tempestivamente fatto espressa richiesta della documentazione in parola nel corso del procedimento disciplinare, laddove il contrario pare di dover invece desumere dalle surriferite precise enunciazioni sul punto contenute nel controricorso, dalle quali emergono, tenuto soprattutto conto della suddetta audizione personale, richiesta dal diretto interessato, che in quella occasione egli fu ampiamente reso edotto pure delle fonti di accusa a suo carico, quindi fornendo le proprie giustificazioni in merito. Ad ogni modo, non e’ stata debitamente allegata alcuna pronta, precisa ed univoca richiesta in proposito avanzata dall’incolpato (che non risulta, invero, essere stata ritualmente dedotta dal (OMISSIS) mediante apposito motivo con l’interposto gravame, sicche’ a nulla vale la pur generica dichiarazione del teste (OMISSIS) riportata a pagg. 15 e 16 del ricorso -…Ho chiesto di visionare le e-mail, ma ci fu risposto che si trattava di documentazione provata che sarebbe stata resa pubblica in altra occasione…- per giunta contrastata dalla testimonianza (OMISSIS)).
D’altro canto, il ricorrente non ha denunciato, ex articolo 360 c.p.c., la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7 per genericita’ della contestazione disciplinare, ne’ per intervenuta modificazione della stessa, nel qual caso avrebbe potuto eventualmente assumere rilevanza la produzione di ulteriore documentazione concerne addebiti in precedenza non contestati, sicche’ non e’ stata neanche dedotta la violazione del principio della immutabilita’ (a tal riguardo v. anche Cass. lav. n. 12644 del 13/06/2005, secondo cui i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare o di ogni altra sanzione, posti dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono in linea di principio modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, il che ricorre quando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore).
Le precedenti considerazioni, specialmente riguardo alla rilevata carenza di rituali allegazioni, con conseguente inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., bene valgono in ordine pure in ordine al non meglio precisato onere probatorio circa la legittimita’ dell’apprensione dei documenti posti a sostegno del recesso, laddove non risulta indicato se, come e quando tale censura sia stata a suo tempo dedotta nel corso del giudizio di merito, tanto piu’ che della stessa non vi e’ traccia nell’impugnata sentenza di appello. Inoltre, nell’ambito del primo motivo, formulato evidentemente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente ha inammissibilmente omesso pure di indicare quale precisa disposizione di legge ovvero di contrattazione collettiva sia stata violata specificamente, pure in relazione al testo del menzionato articolo 7 dello Statuto, da parte datoriale per fondare l’intimato licenziamento, in relazione all’utilizzo in giudizio dei messaggi di posta elettronica, che le erano stati messi a disposizione da terzi, destinatari degli stessi (cfr. tra le altre Cass. 1 civ. n. 24298 del 29/11/2016, secondo cui il vizio contemplato dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. In senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 5353 del 2007).
Per il resto, ben possono valere i motivati accertamenti e le conseguenti valutazioni dei giudici di merito, riportati in narrativa, e percio’ incensurabili in sede di legittimita’.
Quanto, poi, al secondo motivo sub B (pagine 17 e 18 del ricorso), lo stesso si appalesa inammissibile sotto vari profili.
Ed invero, stando alla sua testuale enunciazione da parte ricorrente (omesso esame e pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio), lo stesso va evidentemente qualificato sub articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pero’ nella specie non consentito per effetto della c.d. doppia conforme decisione impugnata, avendo la Corte distrettuale in data 27 gennaio 13 febbraio 2015 appunto confermato l’appellata sentenza del 18 dicembre 2012, sicche’ opera l’ultimo comma dell’articolo 348-ter dello stesso codice di rito, ratione temporis applicabile in virtu’ del regime transitorio stabilito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (secondo il quale l’articolo 348-ter, introdotto dall’articolo 54, comma 1, lettera a) stesso Decreto Legge “si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, avvenuta il 12 agosto 2012.
Cfr. sul punto, inoltre, Cass. 1 civ. n. 26774 del 22/12/2016: nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348-ter c.p.c., comma 5, – applicabile ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 – il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, – nel testo riformulato dal Decreto Legge n. 83 cit., articolo 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Conforme tra le altre Cass. 2 civ. n. 5528 del 10/03/2014.
V. quindi anche Cass. 6 civ. – 3, n. 26097 in data 11/12/2014, secondo cui in ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” in fatto a cognizione sommaria, ex articolo 348 ter, comma 4 – alla cui disciplina rimanda il quinto e stesso articolo 348-ter, u.c. riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado – c.p.c., e’ escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicche’ il sindacato di legittimita’ del provvedimento di primo grado e’ possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili).
Ove poi la doglianza di cui al punto B1, in ordine alla questione della inutilizzabilita’ dei documenti prodotti dalla convenuta al momento della sua costituzione in giudizio, si voglia diversamente qualificare in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, valgono le precedenti argomentazioni svolte per disattendere il primo motivo di ricorso, mentre diversamente opinandosi, con riferimento all’ipotesi di cui al 360, n. 4, parte ricorrente avrebbe dovuto ritualmente e precisamente censurare un corrispondente error in procedendo, deducendo chiaramente la nullita’ della pronuncia impugnata (v. Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. In senso analogo Cass. n. 24553 del 31/10/2013).

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