Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 99. Il giudice di pace non può avere dal ministero della Giustizia i danni per la malattia contratta nell’ambiente di lavoro

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24. Il terzo motivo e’ infondato perche’ il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, (Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, articolo 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza), nella parte in cui definisce la figura del “lavoratore”, non solo non ha alcuna interferenza con la responsabilita’ ex articolo 2087 c.c., configurabile per quanto innanzi osservato (cfr. punti da 13 a 20 di questa sentenza) solo nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ma risulta comunque inapplicabile “ratione temporis” perche’ la disposizione e’ entrata in vigore (15.5.2008) successivamente alla verificazione dei danni dedotti in giudizio.
25. Il quarto motivo, che addebita alla sentenza erronea valutazione dell’eccezione di incostituzionalita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 1 e 4, e Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 5, per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 32 e 35 Cost., nella parte in cui non prevedono che anche il funzionario onorario debba essere garantito dall’assicurazione Inail e’ inammissibile.
26. La violazione di precetti costituzionali non puo’ essere direttamente prospettata a motivo di doglianza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’eventuale contrasto della decisione impugnata con i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di norme di legge, puo’, infatti, essere portato ad emersione con la formulazione dell’eccezione di illegittimita’ costituzionale della norma applicata (ex multis Cass. SSUU 7929/2013; Cass. 14319/2016, 17862/2016, 3798/2014).
27. La questione di legittimita’ riproposta nel motivo in esame e’ da ritenersi manifestamente infondata per non essere in alcun modo equiparabile l’attivita’ svolta dal giudice di pace a quella di un pubblico dipendente ovvero a quella svolta da un lavoratore parasubordinato, per le ragioni esaminate nei punti da 13 a 20 di questa sentenza.
28. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione che correla le doglianze in essi formulate, sono infondati perche’ la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva che l’insussistenza di un rapporto di impiego pubblico esimeva dall’esame dei motivi di appello relativi agli eventuali profili di responsabilita’ datoriale dedotti dall’appellante e, quanto all’appello incidentale, che la soccombenza del ricorrente costituiva ragione per porre a carico del medesimo le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
29. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.
30. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero ed all’Inail le spese del giudizio di legittimita’, liquidate, quanto al Ministero, in Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e, quanto all’Inail, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre iva e C.P.A..

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