Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 99. Il giudice di pace non può avere dal ministero della Giustizia i danni per la malattia contratta nell’ambiente di lavoro

Il giudice di pace non può avere dal ministero della Giustizia i danni per la malattia contratta nell’ambiente di lavoro perché la categoria dei magistrati onorari ai quali appartiene non è legata allo stato da un rapporto di impiego pubblico ma da un rapporto di servizio volontario.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 99
Data udienza 11 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24174/2012 proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 594/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2012 R.G.N. 277/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTO E MOTIVI
1. La Corte di Appello di Genova, adita in via principale da (OMISSIS) ed in via incidentale dall’Inail, con la sentenza n. 594 in data 20.7.2012, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), giudice pace, volta alla condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni alla salute, morale ed esistenziale, conseguiti all’infezione provocata dal batterio della tubercolosi contratta nell’ambiente di lavoro ed alla condanna dell’Inali alla liquidazione della rendita ovvero al pagamento della somma spettante in capitale e in accoglimento dell’appello incidentale ha posto a carico del (OMISSIS) le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado.
2. In relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero, la Corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 2087 c.c., non trovava applicazione nella fattispecie dedotta in giudizio perche’ non sussisteva tra il Ministero ed il (OMISSIS) un rapporto di pubblico impiego, in quanto quest’ultimo aveva lavorato nella qualita’ di magistrato onorario; solo nell’atto di appello quest’ultimo aveva fatto riferimento alla responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., e al solo fine di invocare una interpretazione estensiva dell’articolo 2087 c.c., ai sensi dell’articolo 32 Cost., e degli articoli 1175 e 1375 c.c..
3. In relazione alle domande formulate nei confronti dell’Inail la Corte territoriale ha ritenuto che i giudici di pace non rientrano tra i soggetti obbligatoriamente assicurati dall’Inail ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 1 e 4, e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e tanto sia dal punto di vista oggettivo (lavorazioni protette) sia sotto il profilo soggettivo difettando i requisiti della subordinazione e della parasubordinazione; la non configurabilita’ di un rapporto di pubblico impiego escludeva l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 127.
4. La peculiarita’ della disciplina relativa ai giudici di pace, coerente con specificita’ del rapporto di servizio onorario, escludeva la configurabilita’ della violazione del principio costituzionale di parita’ di trattamento.
5. Infine, quanto all’appello incidentale proposto dall’Inali, la Corte territoriale ha ritenuto le spese relative alla CTU espletata nel giudizio di primo grado dovevano essere poste a carico del (OMISSIS) in applicazione del principio di soccombenza.
6. Avverso questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Inail.
Sintesi dei motivi di ricorso.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *