Per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, il pubblico dipendente non deve solamente essere assolto, ma deve, altresì, comunicare all’ente di appartenenza la pendenza del procedimento affinché l’Amministrazione valuti l’esistenza o meno di un conflitto di interessi e proceda alla nomina di un difensore, in accordo con il dipendente. In mancanza di tale comunicazione, l’ente pubblico non ha l’onere di farsi carico delle spese legali.
Sentenza 31 ottobre 2017, n. 25976
Data udienza 12 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20026-2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TREGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ contro
L’UNIONE DEI COMUNI “CITTA’ DELLA FRENTANIA E COSTA DEI TRABOCCHI”;
– intimata –
avverso la sentenza n. 499/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/04/2013 R.G.N. 1616/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna solidale del Comune di Treglio e dell’Unione dei Comuni “Citta’ della Frentania e Costa dei Trabocchi” al pagamento della complessiva somma di Euro 13.993,66, richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente per difendersi nel processo penale per il delitto di cui all’articolo 323 c.p., conclusosi il 28 ottobre 2009 con sentenza di non doversi procedere perche’ il fatto non costituisce reato.
2. La Corte territoriale, riassunti i termini della vicenda, ha evidenziato che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, articolo 67, e dell’articolo 28 del C.C.N.L. integrativo del 14/9/2000 il dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilita’ ha l’obbligo di inviare all’ente di appartenenza apposita comunicazione, con richiesta di nomina di un difensore che possa assisterlo nel procedimento, in quanto l’accollo delle spese legali e’ subordinato ad una preventiva valutazione, riservata alla P.A., di assenza di conflitto di interessi. La scelta del legale, inoltre, deve essere quanto meno congiunta, come si desume dalla espressione “di comune gradimento” utilizzata dalle parti collettive.
3. Il giudice di appello ha conseguentemente escluso il diritto al rimborso perche’ il (OMISSIS) aveva nominato il difensore in assenza della preventiva comunicazione e solo a distanza di circa quattro mesi aveva informato le amministrazioni convenute della pendenza del procedimento, manifestando nell’occasione la volonta’ di continuare ad avvalersi delle prestazioni del professionista unilateralmente individuato.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese il Comune di Treglio che ha notificato ricorso incidentale censurando il capo della decisione relativo al regolamento delle spese di lite. L’Unione dei Comuni e’ rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente principale denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, ” violazione ed errata applicazione ed interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, articolo 67″. Premette in fatto di essere venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale solo il 26 settembre 2006, allorquando gli era stato notificato dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Atessa l’invito a presentarsi il 29 settembre 2006 per essere sottoposto ad interrogatorio. Evidenzia che il brevissimo lasso di tempo concesso all’indagato non consentiva la preventiva comunicazione ed aggiunge che nessun’altra attivita’ difensiva era stata effettuata nel periodo compreso fra la data dell’interrogatorio e quella dell’invio della missiva agli enti interessati. Precisa che questi ultimi erano rimasti silenti e non avevano in alcun modo censurato l’operato del dipendente ne’ con riferimento alla tempestivita’ della notizia ne’ in relazione alla scelta del legale, evidentemente accettata con comportamento concludente. In diritto il ricorrente principale richiama giurisprudenza amministrativa e contabile per sostenere che il rimborso delle spese legali e’ espressione di un principio di civilta’ giuridica sicche’ il ritardo nella comunicazione puo’, al piu’, giustificare una riduzione della somma, esonerando l’amministrazione dall’obbligo di rimborsare le spese sostenute per le attivita’ difensive gia’ espletate. Aggiunge che l’attivita’ di componente della Commissione nominata in relazione alla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo determinato di sei agenti della Polizia Locale era correlata al rapporto di impiego e precisa che nessun conflitto di interessi poteva essere ravvisato nel caso di specie in quanto le amministrazioni non si erano costituite parte civile nel processo penale, conclusosi con il proscioglimento degli imputati.
2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l’onere della specificita’ imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 4, non deve essere inteso quale assoluta necessita’ di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’articolo 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, ne’ di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo,delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimita’ di individuare la volonta’ dell’impugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c. (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).
Cio’ premesso occorre ricordare che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 26.3.2010 n. 7394 e negli stessi termini Cass. 10.7.2015 n. 14468).
Nel caso di specie il motivo e’ chiaro nel denunciare la errata interpretazione della normativa contrattuale rilevante nella fattispecie (articolo 28 del CCNL 14.9.2000 che ricalca la disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, articolo 67), che avrebbe poi indotto la Corte territoriale a trascurare circostanze di fatto rilevanti in relazione alla diversa esegesi della disposizione prospettata dal ricorrente.
La censura e’, quindi, riconducibile all’ipotesi prevista dall’articolo 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2.
2.1. Il motivo e’ infondato.
E’ gia’ stato evidenziato in piu’ pronunce di questa Corte (cfr. fra le piu’ recenti Cass. S.U. 6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass. 4.7.2017 n. 16396) che l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all’articolo 1720 c.c., comma 2, non e’ incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilita’ civile o penale riguardi attivita’ poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio. Infatti il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell’erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell’amministrazione.
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