Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 20 gennaio 2015, n. 854


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4671/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 943/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/09/2011 R.G.N. 1799/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 settembre 2011, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimato a (OMISSIS) dalla (OMISSIS) S.p.A., sua datrice di lavoro a seguito della contestazione disciplinare avente ad oggetto l’addebito, verificato attraverso il personale e le telecamere di sorveglianza, del comportamento, reiterato in piu’ occasioni in un breve arco di tempo, consistito nell’aver il lavoratore furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato, ove operava quale addetto alle vendite, confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro ivi abbandonandone i vuoti che cosi’ erano stati rinvenuti dando avvio alle indagini, e per l’effetto ordinava la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro e la condanna della Societa’ al risarcimento del danno commisurato all’importo della retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quelle dell’effettiva reintegra. A tale pronunzia la Corte territoriale perveniva essenzialmente in considerazione della ritenuta sproporzione tra i fatti addebitati e commessi dal lavoratore, individuati nell’aver per alcune volte, durante gli ultimi giorni del mese di settembre del 2009, aperto e consumato nei locali aziendali delle confezioni di vino, e la sanzione irrogata, sproporzione motivata dal concentrarsi delle mancanze in un periodo breve presumibilmente coincidente con la difficile condizione lavorativa, psicologica e ambientale nella contingenza attraversata dal lavoratore e da questi addotta a giustificazione dell’accaduto tale da rendere le mancanze stesse insuscettibili, tenuto conto altresi’ della precedente condotta lavorativa e delle mansioni svolte dal lavoratore, di pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’ affidando l’impugnazione ad un unico motivo poi illustrato con memoria.
Resiste, con controricorso, il (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo, la Societa’ ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., e della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, in relazione anche alla Legge n. 183 del 2010, articolo 30, comma 3. Motivazione insufficiente ed illogica. Omesso esame di circostanze decisive; omessa motivazione in ordine all’asserita prova di asserite circostanze attenuanti”, lamentando come la Corte territoriale, nell’escludere la ricorrenza nella specie dell’invocata giusta causa di licenziamento, abbia disatteso il canone legislativo che gli impone di tener conto delle tipizzazioni a riguardo previste dai contratti collettivi, rinvenibili nel CCNL applicabile all’articolo 221, che contempla tra le ipotesi di recesso per giusta causa impeditive della prosecuzione anche provvisoria del rapporto “l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”, sottraendovisi per essersi discostata dai canoni valutativi che, alla stregua di un costante indirizzo giurisprudenziale, devono presiedere alla verifica dell’inveramento della fattispecie astratta di cui all’articolo 2119 c.c., dati dalla materialita’ della condotta, da identificarsi, a detta della Societa’ ricorrente, nel reiterato furtivo impossessamento di beni aziendali, dalla natura dell’elemento psicologico, improntato, sempre secondo la versione della ricorrente, alla premeditazione e all’intenzionalita’, dalla gravita’ della condotta da ritenersi, per la ricorrente, insita nel carattere delittuoso della stessa e accentuata dall’atteggiamento inteso pervicacemente a negare la propria responsabilita’ per tutto l’arco del giudizio, e cio’ al punto da non tenere in alcun conto gli elementi probatori a riguardo emersi, in particolare per quel che attiene alle modalita’ in cui e’ stata posta in essere la condotta, per dare rilievo ad elementi sforniti di qualsiasi valenza ai fini in questione, come la speciale tenuita’ del danno, o addirittura apoditticamente, senza motivazione alcuna, ritenuti idonei a porsi quali circostanze attenuanti la responsabilita’ del dipendente cosi’ da risultare ostative al venir meno del vincolo fiduciario.
Il motivo deve ritenersi infondato.
La pronunzia della Corte territoriale, in effetti, si sottrae alle censure mosse dalla Societa’ ricorrente. La Corte non incorre nei denunciati errori di diritto e vizi logici che le vengono attribuiti, non e’ che non tenga conto della tipizzazione del contratto collettivo e applichi in modo non corretto i canoni valutativi che devono presiedere alla identificazione delle ricorrenza di una giusta causa, si rende anzi ben conto della configurabilita’ della condotta del dipendente come impossessamento furtivo di prodotti dell’azienda intenzionalmente operato e tale da integrare gli estremi di una azione delittuosa ma semplicemente supera questi dati nel quadro di una valutazione della proporzionalita’ della sanzione che muove dalla derubricazione della stessa condotta da furto di vino a consumo di vino, come ben rileva la stessa difesa della ricorrente, in cui l’azione dell’impossessamento invito domino e’ meramente funzionale al soddisfacimento di un bisogno di consumo immediato e limitato (al piu’ un cartone di vino da un litro al giorno), una condotta che per essersi manifestata all’improvviso e’ idonea a riflettere una anomala condizione di disagio da parte di un lavoratore che in precedenza non aveva suscitato sul lavoro particolari problemi, e tale valutazione e’ operata secondo un iter logico non privo di tenuta e sostanzialmente neppure fatto oggetto di censura da parte della Societa’ ricorrente.
Il ricorso vi si oppone con la prospettazione di una versione della vicenda che, mirando a dare esclusivo rilievo al fatto materiale dell’impossessamento furtivo, appare assolutamente incommensurabile rispetto a quella della Corte territoriale, per la quale il fatto dell’impossessamento e’ un semplice antefatto, laddove configura la condotta come essenzialmente connotata dalla mera, ancorche’ illegittima, finalita’ di consumo del vino, sicche’ le due versioni restano a fronteggiarsi senza interferire, non valendo quella proposta dalla Societa’ ricorrente ad inficiare la validita’ di quella fatta propria dalla Corte territoriale. E questa, considerata in se’, si ammanta, come detto, di una intrinseca logicita’, dovendosi ammettere che l’appropriazione di beni aziendali non e’ del tutto sovrapponibile alla sottrazione funzionale al consumo immediato del bene, siamo piuttosto, per radicare il paragone sempre nel campo penale, in un’area molto vicina al furto d’uso, per essere il fatto commesso su cose di tenue valore – di qui il rilievo dato dalla Corte territoriale alla tenuita’ del danno, intendendo, con tutta evidenza, non certo discostarsi dall’insegnamento di questa Suprema Corte di cui il Collegio ha piena consapevolezza, ma piuttosto evidenziare da parte del lavoratore, il quale ha deliberatamente scelto il prodotto di piu’ bassa qualita’, la preoccupazione di contenerlo – e per provvedere comunque ad un bisogno in qualche misura qualificabile grave ed urgente, il che abbinato alla considerazione del fattore tempo – viceversa completamente trascurato dalla Societa’ ricorrente – ovvero del manifestarsi improvviso del comportamento illecito e del suo concentrarsi in un arco temporale limitato cosi’ da indurre a ritenerlo frutto di una condizione anomala rispetto alla personalita’ ordinariamente manifestata dal lavoratore, indotta da situazioni del tipo di quelle dedotte dal lavoratore – non propriamente qualificabili frutto di una “favoletta” come vorrebbe la ricorrente e neppure tutte indimostrate, specie se si ha riguardo alle condizioni di salute dei familiari, dalla moglie in stato di gravidanza a rischiosi figlio di quattro anni con problemi respiratori, mai contestate, evenienze che non di rado possono spingere a indulgere a “rimedi” discutibili e socialmente censurabili ma soggettivamente percepiti come necessario sollievo – ben puo’ valere come esimente o circostanza attenuante, in specie se riguardata alla luce di un pregresso connotato in termini affatto diversi, idonea ad escludere, anche in considerazione dell’adibizione del lavoratore a mansioni non implicanti particolari responsabilita’ (la Corte fa riferimento a compiti di sorveglianza e di tenuta della cassa), quel pregiudizio all’affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future in cui si concreta il vincolo fiduciario.
Il ricorso va dunque rigettato Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 100 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *