Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 17 dicembre 2014, n. 26590

 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24149-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), vedova (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
(OMISSIS), vedova (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di eredi del Sig. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1217/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2011 r.g.n. 243/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ricorso incidentale: inammissibilita’ e in subordine accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, accoglieva la domanda di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quali eredi di (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) S.p.A. dal 7 maggio 1963 al 26 giugno 1987, riconosciuto affetto da mesotelioma pleurico in data 1998 e deceduto il (OMISSIS), proposta nei confronti di detta societa’ tendente ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento, ex articolo 2087 c.c., dei danni da liquidarsi iure proprio ed iure hereditatis conseguenti all’evento che aveva colpito il proprio dante causa.
A base del decisum la Corte del merito, innanzitutto, poneva il rilievo che doveva condividersi la consulenza espletata nel corso del giudizio di secondo grado, secondo la quale il decesso del lavoratore era avvenuto a causa di mesotelioma pleurico maligno e non, a differenza di quanto affermato dal CTU di primo grado e condiviso dal Tribunale, in ragione di mesotelioma pericardico e tanto sia per le manifestazioni clinico somatiche in vita – che non avevano mai evidenziato una patologia di pertinenza del cavo pericardio – sia per i rilievi autoptici che dimostravano una cavita’ pericardica completamente libera.
Osservava, poi, la Corte territoriale relativamente al nesso di causalita’ tra l’attivita’ lavorativa e la patologia di cui era portatore il (OMISSIS) che: le misure di protezione adottate dalla societa’ non potevano considerasi sufficienti alla luce delle conoscenze tecniche del tempo cosi’ come emergente anche dalla comunicazione del Responsabile della sicurezza; i verbali che richiamavano l’accordo aziendale del 1977 rilevavano la conoscenza della pericolosita’ dell’amianto; l’esposizione derivava dalla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Quanto al danno la Corte milanese, premesso che in base agli arresti della Sezioni Unite della cassazione (sentenze nn. 26972 e 26975 del 2008)il riferimento a tipi di pregiudizi diversi rispondeva ad esigenze descrittive e non implicava riconoscimento di distinte categorie di danno rilevava che il danno morale, inteso come sofferenza fisica, costituiva una componente del danno biologico. Su tali premesse liquidava per invalidita’ parziale e temporanea la somma totale di euro 10.500,00 e per il danno biologico cd. terminale quella di euro 150.000,000 con giudizio equitativo (eta’ del soggetto e sofferenze fisiche correlate alle malattie che avevano determinato il decesso e psichiche per la situazione di attesa dello spegnersi della vita).
Il danno subito dai congiunti veniva quantificato dalla Corte del merito, in considerazione della gravita’ della perdita subita, del rapporto di parentela e di convivenza,in euro 330.000,00. Tale somma veniva anch’essa con giudizio equitativo “sulla base della gravita’ della perdita subita, del rapporto di parentela e di convivenza” ripartita in favore di (OMISSIS) per euro 110.000,00, in favore di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per euro 80.000,00 ciascuno e in favore di (OMISSIS) per euro 60.000,00.
Sulle somme liquidate, specificava la Corte di Appello, comprensive della rivalutazione monetaria ad oggi, spettavano gli interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo pagamento.
Avverso questa sentenza la societa’ (OMISSIS) ricorre in cassazione sulla base di quattro censure.
(OMISSIS) resiste con controricorso e propone impugnazione incidentale assistita da un’unica censura.
Le altre parti intimate resistono con controricorso. Vengono depositate memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la societa’ deduce vizio di motivazione in quanto la Corte del merito non ha tenuto conto: delle critiche mosse dal consulente di parte alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; delle diverse conclusioni cui e’ pervenuta la consulenza d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado;delle attivita’ lavorative prestate in precedenza dal (OMISSIS) presso altri datori di lavoro.
Il motivo e’ infondato.
Mette conto, innanzitutto, richiamare la ricorrente affermazione di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo cui qualora il giudice aderisca al parere del consulente la motivazione della sentenza e’ sufficiente – ed e’ escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti in una prima difforme relazione, nella relazione di parte o aliunde deducibili (V. per tutte Cass. n. 7494/2011, n. 4850/2009, n. 19256/2003 e n. 3747/2002).
Parallelamente, deve essere richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, per cui in sede di giudizio di legittimita’ non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, principio che trova applicazione anche in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio,e per esse alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione, che intanto sono ammissibili, in sede di ricorso per cassazione, in quanto ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestivita’ di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata, o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (Cfr. ex plurimis Cass. n. 12532/2011 e n. 7696/2006).
Alla stregua dei richiamati principi sono infondate le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata in punto di erronea valutazione delle condizioni patologiche in quanto, per un verso non risulta la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito delle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ne’ e’ specificato dalla societa’ ricorrente in quale atto processuale tali contestazioni sono state dedotte, e dall’altro il giudice di appello da adeguatamente conto della non condivisibilita’ dal punto di vista medico legale della consulenza espletata nel primo grado del giudizio e tanto in considerazione delle manifestazioni clinico somatiche in vita – che non avevano mai evidenziato una patologia di pertinenza del cavo del pericardio – e dei rilievi autoptici che dimostravano una cavita’ pericardica completamente libera.
Ne’ puo’ attribuirsi rilievo decisivo al richiamo operato dalla societa’ ricorrente alle attivita’ lavorative prestate in precedenza dal (OMISSIS) presso altri datori di lavoro, atteso che in ordine a tali attivita’ la relativa incidenza sulla patologia e’ meramente assertiva.
Con la seconda censura del ricorso principale la societa’, denunciando violazione degli articoli 2087, 1218 e 2697 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 e articolo 115 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale, relativamente al nesso di causalita’ tra la morte del (OMISSIS) e l’esposizione alle polveri di amianto, ha fatto riferimento alla nozione di responsabilita’ oggettiva ritenendo automaticamente sussistente la responsabilita’ risarcitoria di essa ricorrente in assenza di un indagine istruttoria correlata alla vicenda lavorativa del (OMISSIS).
Con la terza critica del ricorso principale la societa’ (OMISSIS), assumendo vizio di motivazione, denuncia che la Corte milanese ha omesso d’individuare la condotta positiva che se posta in essere avrebbe evitato il prodursi dell’evento.
Le censure, che in quanto strettamente connesse da un punto di vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate.
Devesi al riguardo rilevare che, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. n. 13956/2012 nonche’ Cass. n. 17092/2012 e Cass. n. 18626/2013), la responsabilita’ dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarita’ del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrita’ fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. n. 6377/2003, Cass. n. 16645/2003). In particolare, con riferimento all’inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimita’ (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex articolo 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni ‘60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che la responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2087 cc, non configura un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, ma tuttavia non e’ circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrita’ psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realta’ aziendale e della sua maggiore o minore possibilita’ di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico” (v. Cass. n. 644/2005). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha riaffermato che la detta responsabilita’ pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrita’ psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. n. 2491/2008 e Cass. n. 15156/2011).
Inoltre e’ stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall’anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. n. 14010/2005).
Infatti si e’ rimarcato che “la pericolosita’ della lavorazione dell’amianto era nota da epoca ben anteriore all’inizio del rapporto di lavoro de quo. Gia’ il Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il Testo Unico della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all’articolo 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell’amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l’applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l’esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, articolo 36, tabella B, n. 13 e il Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l’occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all’osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell’amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso Regio Decreto 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli articoli 10, 16 e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D’altro canto l’asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del ‘900 e fu inserita tra le malattie professionali con la Legge 12 aprile 1943, n. 455. In epoca piu’ recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all’articolo 1, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all’articolo 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell’amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio alla salute puo’ infine ricordarsi che il premio supplementare stabilito dal Testo Unico n. 1124 del 1965, articolo 153 per le lavorazioni di cui all’allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.
D’altro canto l’imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico – scientifiche, e’ uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilita’ per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l’intrinseca pericolosita’ delle fibre dell’amianto, tanto che l’uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all’impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all’articolo 2087 c.c. ed al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 21 ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro e’ tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto e’ possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro” soggiungendo che “le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione”, cioe’ devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosita’ delle polveri. Devono altresi’ esser tenute presenti altre norme dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: cosi’ l’articolo 9, che prevede il ricambio d’aria, l’articolo 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell’ambiente mediante aspiratori, l’articolo 18, che proibisce l’accumulo delle sostanze nocive, l’articolo 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l’articolo 20, che difende l’aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l’uso di aspiratori, l’articolo 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosita’ dell’atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione”.
Da questa ricostruzione storico-giuridica dell’articolo 2087 c.c. in relazione alla fattispecie di cui e’ causa, alla quale il Collegio pienamente aderisce ribadendola nella presente sede, emerge la correttezza della sentenza impugnata che adeguandosi ai richiamati principi sanciti da questa Corte nella specifica materia ha fatto corretta applicazione della norma codicistica denunciata ed ha appunto ritenuto la responsabilita’ della societa’ in relazione alla mancata adozione di quelle cautele – prescritte da norma specifica ed in via generale dall’articolo 2087 c.c. – che avrebbero ridotto il rischio, non essendo necessaria, ai fini di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, la prova che ove adottate siffatte cautele avrebbero evitato l’evento.
Con l’ultima censura del ricorso principale la societa’, prospettando violazione degli articoli 2059 e 2697 c.c., deduce che la Corte del merito, quanto al danno iure hereditatis, riconoscendo il danno biologico cd. terminale ed il danno da inabilita’, ha erroneamente proceduto ad una duplicazione del risarcimento del danno, mentre in relazione al danno iure proprio ha riconosciuto una pluralita’ di danni in assenza di prova del concreto pregiudizio patito.
In particolare per quanto attiene agli attuali controricorrenti, eredi di (OMISSIS), la S.p.A. (OMISSIS) rimarca come il danno non patrimoniale morale non ricorre automaticamente e che, quindi, le controparti avrebbero dovuto allegare concrete e significative circostanze atte a dimostrare lo sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse” e cioe’ lo sconvolgimento della esistenza obiettivamente accertabile in ragione della alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare.
Rileva il Collegio che la censura e’, alla luce della giurisprudenza piu’ recente di questa Corte, qui da ribadire, infondata nella parte in cui contesta la liquidazione dei danni subiti dal (OMISSIS) sia sul versante patrimoniale, sia di quello della sofferenza fisica e di quelle psichiche e morali, scaturenti dalla consapevolezza del malato dello spegnersi della vita.
Questo giudice di legittimita’, infatti, ha sancito che il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita – bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile – e’ garantito dall’ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, (per tutte V. Cass. 1361/2014).
Tanto comporta che non vi e’ stata alcuna duplicazione del danno in parola avendo la Corte riconosciuto iure hereditatis, il danno biologico cd. terminale ed il danno da inabilita’.
Sotto altro profilo, ossia quello dei danni liquidati in favore degli eredi, a censura e’ fondata perche’ la Corte del merito ha proceduto alla loro liquidazione senza dare conto – anche sulla base di presunzioni – della esistenza di tali danni e perche’ ha applicato criteri di valutazione non idonei alla loro “personalizzazione”.
E’ oramai da tempo acquisita la condivisione dell’assunto che il principio dell’integrale risarcimento del danno non puo’ subire restrizione quando e’ in discussione la tutela dei diritti fondamentali ed individuali della persona (Cfr. Corte Cost. 485/1991) e che alla inderogabilita’ di tale tutela debba conseguire, come e’ stato osservato in dottrina, una consequenziale personalizzazione dei pregiudizi che tenga conto delle modalita’ del caso concreto e della sua specificita’ al fine di pervenire ad una “totale restaurazione della persona”.
Corollario, sul piano della realta’ fattuale, e’ che i principi ora enunciati portano ad evidenziare – ancora una volta in linea con quanto sostenuto con la dottrina civilistica – come soprattutto in tema di quantificazione dei danni non patrimoniali si possa evidenziare la necessita’ di una drastica riduzione dell’applicazione delle poste liquidatorie indicate nelle tabelle normative (di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e al Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modifiche, articoli 138 e 139) o in quelle di diversa natura, come le tabelle del Tribunale di Milano, la cui applicabilita’ in giudizio ha trovato riconoscimento anche a livello di giurisprudenza di legittimita’ (Cfr. ex plurimis: Cass. 14402/2011 nonche’ Cass. 12408/2011, che ha evidenziato come il richiamo alle tabelle di Milano garantisce una unita’ di trattamento di riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal suddetto Tribunale essendo esso gia’ ampiamente diffuso sul territorio nazionale tanto da assumere la valenza in linea generale di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.).
Le suddette considerazioni hanno indotto – specialmente in settori come quello giuslavoristico in cui non di rado si assiste alla lesione di diritti primari dei lavoratori aventi copertura costituzionale – ad auspicare un progressivo allargamento dell’area della risarcibilita’ dei danni non patrimoniali, quali quelli morali, ed alla formulazione di un catalogo di diritti inviolabili al fine di garantire una piena tutela della integrita’ sia fisica che morale della persona, che quale espressione primaria della dignita’ umana, viene tutelata dall’articolo 2 Cost. e dall’articolo 1 della Carta di Nizza (che antepone la dignita’ finanche alla vita) ed ora dal Trattato di Lisbona ratificato dall’Italia con la Legge 2 agosto 2007, n. 290).
Alla stregua delle svolte riflessioni puo’ affermarsi che il “principio della personalizzazione del danno non patrimoniale” e, in primo luogo, del danno morale soggettivo per richiedere un’attenta valutazione delle modalita’ delle singole ed individuali situazioni esistenziali in cui versa il danneggiato e per richiedere, altresi’, un esame delle possibili ricadute delle sofferenze sulla salute anche psichica dello stesso danneggiato ha portato ad un graduale “declinio delle tabelle” ed a rendere la materia in esame poco permeabile ai criteri di quantificazione delle summenzionate tabelle per essere queste volte ad equiparare – al fine di garantire in tutto il territorio nazionale un uguale trattamento nella loro liquidazione – danni che, invece, per loro natura, devono rimanere differenziati.
Detti danni, infatti, in quanto non omologabili sulla base di indici standards di liquidazione ed in quanto non suscettibili di essere risarciti – in ragione di una propria specifica natura – nel “loro preciso ammontare” sono assoggettabili da parte del giudice, alla stregua di quanto disposto dagli articoli 1226 e 2056 c.c., unicamente ad una valutazione equitativa, che deve fare riferimento a criteri funzionalizzati alla “personalizzazione” del danno, in linea con i dieta giurisprudenziali piu’ volte ribaditi, con i quali e’ stato rimarcato il dovere del giudice del merito di dare conto dei criteri di valutazione equitativa e del percorso logico che ha condotto al risultato finale della liquidazione,in ordine al quale deve considerare tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente – quali elementi di riferimento pertinenti – l’attivita’ espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, la gravita’ delle lesioni e degli eventuali postumi permanenti subiti (Cfr. in tali sensi Cass. 20320/2005 e Cass. 11039/2006).
Per gli enunciati principi il giudice di merito, pur non essendo tenuto, nel liquidare equitativamente il danno non patrimoniale, ad una motivazione minuziosa e particolareggiata, e’ obbligato, pero’, a perseguire una “personalizzazione” del danno, che passi attraverso la individuazione di criteri valutativi parametrata alla specificita’ del caso esaminato e, conseguentemente, dando il dovuto rilievo anche alla natura ed alla entita’ delle sofferenze ed alle consequenziali ricadute sul vivere quotidiano del danneggiato (Cfr. al riguardo per riferimenti Cass. 11039/2006 cit.).
Corollario ultimo dell’iter argomentativo seguito, e che, in parziale accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, la sentenza della Corte territoriale va cassata nella parte in cui – dopo avere riconosciuto agli eredi di (OMISSIS), in proprio e quali eredi del suddetto (OMISSIS), danni non patrimoniali nella complessiva somma di trecentomila euro – ha ripartito tale somma, cosi’ come riportato nello storico di lite, senza procedere ad una motivata ed esauriente personalizzazione dei danni subiti da ciascuno degli eredi, per non avere indicato con la necessaria specificita’ le ragioni poste a base della differenza nel riparto; differenza oscillata tra massimo di centodiecimila euro (in favore di (OMISSIS)) ed un minimo di sessantamila euro (in favore di (OMISSIS)), e giustificata con richiamo del tutto generico solamente al “rapporto di parentela e convivenza”, senza nessun esame e valutazione delle specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte del (OMISSIS) ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti e conviventi.
Per concludere, dunque, a seguito della cassazione della sentenza impugnata la causa va rimessa alla Corte di Appello di Milano (in diversa composizioni) che si atterra’ al seguente principio di diritto: “nella liquidazione dei danni non patrimoniali patiti dagli eredi per la morte di un loro congiunto per malattia professionale (nella specie per mesotelioma polmonare) il giudice del merito pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, e’ tuttavia tenuto, nella valutazione equitativa di detti danni ex articoli 1226 e 2059 c.c., ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificita’ del caso da esaminare e, conseguentemente, funzionalizzati ad una “personalizzazione” di detti danni, non conseguibile, invece, attraverso standards valutativi delle tabelle normative (di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 e del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e successive modifiche, articoli 138 e 139) o di quelle del Tribunale di Milano, che hanno trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimita’”.
Con il ricorso incidentale (OMISSIS), denunciando violazione dell’articolo 1219 c.c. sostiene che la Corte del merito ha erroneamente liquidato interessi e rivalutazione monetaria (quest’ultima gia’ calcolata nelle somme liquidate) dalla domanda intendendo con cio’ erroneamente la data del primo atto giudiziale, mentre in realta’ interessi e rivalutazione monetaria dovevano farsi decorrere dalla raccomandata del 27 maggio 2000 con cui gli eredi del (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della malattia e morte del loro congiunto, mettevano in mora la societa’ (OMISSIS).
La censura e’ infondata.
Invero il ricorrente incidentale con la censura in esame deduce un omessa pronuncia, tuttavia non allega,in violazione del principio di autosufficienza, di aver chiesto nell’atto introduttivo del giudizio la liquidazione degli accessori con decorrenza dalla data della allegata messa in mora. Ne’ specifica di aver fatto riferimento in detto atto alla raccomandata del 27 maggio 2000.
In conclusione va accolto, e solo in parte, il quarto motivo del ricorso principale mentre gli altri motivi di detto ricorso in uno a quello incidentale vanno rigettati.
Conseguentemente la sentenza impugnata va, in relazione al motivo accolto, cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimita’ alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie in parte il quarto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

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