In tema di Licenziamento legittimo per sviamento della clientela.
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 1 febbraio 2017, n. 2619
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28895-2014 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 942/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2014 R.G.N. 167/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (OMISSIS) che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 883/12 il Tribunale di Marsala rigettava la domanda di (OMISSIS), ex dirigente di (OMISSIS) S.r.l., avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli il (OMISSIS) e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla societa’, lo condannava a risarcirle il danno per sviamento di clientela, quantificato in Euro 380.386,58.
Con sentenza depositata il 16.6.14 la Corte d’appello di Palermo riduceva il risarcimento ad Euro 291.331,09 – oltre interessi – e confermava nel resto le statuizioni di prime cure.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) affidandosi a nove motivi.
(OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso.
Le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 2, e degli articoli 31 e 36 CCNL dirigenti aziende terziario del 23.1.08, nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di illegittimita’ del licenziamento per mancanza della contestuale motivazione prescritta dall’articolo 36 cit., affermando il giudice d’appello che tale mancanza non era sanzionata e che, comunque, le ragioni del recesso erano state poi esplicitate con una nota del 28.12.2010: obietta il ricorrente che, avendo nell’atto introduttivo del giudizio chiesto non semplicemente l’indennita’ supplementare prevista dal cit. CCNL in ipotesi di licenziamento ingiustificato, ma anche l’indennita’ sostitutiva del preavviso spettante in caso di recesso privo di giusta causa, la sentenza e’ erronea perche’ si e’ limitata a dare conto della mera sussistenza della giustificatezza del licenziamento, non anche dell’esistenza d’una giusta causa; pertanto – si conclude il motivo – in assenza di giusta causa e’ comunque dovuta l’indennita’ sostitutiva del preavviso.
1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del L. n. 604 del 1966, articolo 2 e dell’articolo 36 cit. CCNL, nonche’ vizio di motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata sostanzialmente omesso qualunque motivazione sulla doglianza, mossa nell’atto d’appello, circa la motivazione del licenziamento, genericamente riferita ad una nota del 28.2.10 a sua volta riferita al coinvolgimento del ricorrente nel procedimento di prevenzione a carico del suocero (OMISSIS), senza considerare che l’articolo 36 cit. CCNL sostanzialmente costituisce espressione della L. n. 604 del 1966, articolo 2, comma 2.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e motivazione apparente, per avere la Corte territoriale ancorato il requisito della immediatezza della comunicazione del licenziamento al momento in cui la societa’ era stata posta in amministrazione giudiziaria nel gennaio 2010, allorquando il ricorrente – genero d’un proposto a misura di prevenzione – era apparso espressione d’un assetto di interessi che l’amministrazione giudiziaria era, invece, chiamata a contrastare; la sentenza impugnata – si sostiene in ricorso – ha invece trascurato che per i medesimi fatti, posti a base del provvedimento di sequestro di beni del ricorrente emesso dal GIP il 28.4.09, l’allora consiglio di amministrazione della societa’ aveva deciso di non procedere al licenziamento del ricorrente, non ravvisando in essi alcuna giusta causa di recesso.
1.4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 2 e 31 cit. CCNL, oltre che motivazione apparente, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il licenziamento era ascrivibile a volonta’ societaria e che il decreto del GIP del 28.4.09 era stato solo un atto autorizzatorio funzionale alla rimozione d’un ostacolo giuridico all’esercizio del potere di recesso: si obietta in ricorso che non vi era alcun ostacolo giuridico a tale esercizio e che in tal modo la Corte territoriale non ha risposto al senso della censura, che era quello di lamentare che il licenziamento non era riconducibile alla reale volonta’ della societa’ datrice di lavoro, come desumibile dal tenore della richiesta rivolta al GIP dall’amministratore giudiziario, in cui il secondo chiedeva lumi al primo circa l’eventuale licenziamento di (OMISSIS); nel motivo si censura, ancora, la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che bastasse a giustificare il licenziamento l’impossibilita’ d’un vincolo fiduciario fra l’amministrazione giudiziaria e il genero del proposto alla misura di prevenzione (cioe’ il ricorrente), senza considerare che il sequestro dei beni disposto a carico del ricorrente L. n. 575 del 1965, ex articolo 2 – ter, (applicato ratione temporis nel caso di specie), beni inizialmente ritenuti nella materiale disponibilita’ del proposto alla misura di prevenzione (cioe’ (OMISSIS)) era, poi, venuto meno grazie al decreto di dissequestro emesso il 21.12.11 dal Tribunale di Agrigento.
1.5. Il quinto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 2, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che non possono costituire giusta causa di licenziamento (ai fini del riconoscimento dell’indennita’ sostitutiva del preavviso) le argomentazioni contenute in decreti applicativi di misure di prevenzione che non coinvolgono direttamente il lavoratore, quando da essi non emerga alcun fatto concreto che gli sia riferibile.
1.6. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con i motivi sesto (sotto forma di denuncia di vizio di motivazione in relazione all’articolo 111 Cost.), settimo (sotto forma di denuncia di vizio di motivazione e di violazione dell’articolo 111 Cost., dell’articolo 6 CEDU e dei principi di legge in materia di licenziamento disciplinare per giusta causa) e ottavo (sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1175 c.c., 31 e 36 cit. CCNL e di motivazione apparente).
1.7. Con il nono motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dei principi civilistici in tema di adempimento contrattuale e dell’articolo 1223 c.c., per avere la sentenza impugnata confermato la condanna del ricorrente al risarcimento del danno – sia pure riducendone l’importo – in assenza di prova dell’an e del quantum del preteso danno da sviamento di clientela, prova che non puo’ ricavarsi dalle fatturazioni delle prestazioni rese in proprio da (OMISSIS), atteso che di tali documenti la Corte territoriale non ha chiarito il significato probatorio o l’utile netto conseguibile con l’esecuzione delle forniture in questione, costituito dalla differenza tra il prezzo pagato dai fornitori e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle forniture stesse.
2.1. Il primo e il secondo motivo sono improcedibili per un verso, inammissibili per un altro.
Risultano improcedibili nella parte in cui lamentano violazione o falsa applicazione di clausole del CCNL dirigenti aziende terziario, senza pero’ che il ricorso ne produca il testo integrale.
Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilita’ del ricorso, dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – e’ soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’articolo 1363 c.c..
Ne’ a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresi’ necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. n. 27228/14), il che nel caso in esame non e’ avvenuto.
I due mezzi sono, poi, inammissibili non solo e non tanto per difetto di autosufficienza circa l’esatto tenore delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo di lite e nell’atto d’appello, quanto per il rilievo che – in sostanza si dolgono della mancata pronuncia sull’indennita’ sostitutiva del preavviso, mancata pronuncia che, costituendo un error in procedendo, andava denunciata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, mediante deduzione d’un vizio di nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c..
In altre parole l’impugnata sentenza, lungi dal ravvisare una giusta causa di recesso, si e’ limitata ad affermarne la giustificatezza, cosi’ pronunciandosi soltanto sulla domanda di attribuzione dell’indennita’ supplementare di cui al CCNL dirigenti aziende terziario ed omettendo, invece, di pronunciarsi su quella di corresponsione dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, che presuppone l’inesistenza d’una giusta causa.
In proposito mette conto rimarcare l’insegnamento di Cass. S.U. n. 17931/13, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla norma citata, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Pertanto, ove il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o come avvenuto nel caso di specie – si limiti ad argomentare su violazioni di legge.
Ne’ puo’ supporsi che con l’affermata giustificatezza del licenziamento e con il conseguente diniego dell’indennita’ supplementare la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, pronunciato il rigetto anche di quella sostitutiva del preavviso: cio’ deve escludersi in base alla differenza concettuale (cfr., per tutte, Cass. n. 5671/12) tra i relativi presupposti – rispettivamente, ingiustificatezza e insussistenza di giusta causa -, nel senso che un licenziamento giustificato (ai fini dell’attribuzione dell’indennita’ supplementare) non necessariamente e’ assistito anche da giusta causa.
2.2. L’inammissibilita’ del primo e del secondo motivo in base alle considerazioni esposte nel paragrafo che precede osta anche all’accoglimento del terzo, del quinto, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, tutti relativi al mancato riconoscimento dell’indennita’ sostitutiva del preavviso sul presupposto dell’inesistenza d’una giusta causa di recesso ritualmente contestata.
In altre parole, tutti questi motivi presuppongono – a monte – una denuncia di violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronunCia (sulla domanda di indennita’ sostitutiva del preavviso) che, invece, in ricorso e’ mancata.
2.3. Il quarto e il nono motivo vanno disattesi perche’ sostanzialmente con essi si sollecita solo un diverso apprezzamento del materiale di causa con espresso riferimento a determinati documenti, id est se ne chiede una delibazione nel merito previo accesso al materiale di causa, operazione non consentita in sede di legittimita’.
3.1. In conclusione, il ricorso e’ da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13
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