La prova del nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la malattia professionale lamentata da un operaio esposto a esalazioni di vernici contenenti sostanze “non tabellate” è a carico del lavoratore. Soprattutto quanto la patologia può derivare da più cause.
Data udienza 27 aprile 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27104-2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 547/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/05/2011 R.G.N. 1344/2009.
RILEVATO IN FATTO
Che (OMISSIS) chiedeva l’accertamento del nesso causale esistente tra l’attivita’ lavorativa svolta (operarlo metalmeccanico addetto alla verniciatura, con esposizione a vernici e solventi) e la malattia da cui era affetto (carcinoma alla vescica), con conseguente attribuzione delle prestazioni di legge con riferimento ad un danno biologico pari al 65%;
che rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Torino con sentenza dell’11.05.11 rigettava l’impugnazione relativa alla sussistenza del nesso causale, riformava la prima sentenza solo in punto di spese ed escludeva il nesso causale in base alle considerazioni svolte dei due consulenti tecnici d’ufficio, di primo e secondo grado; il secondo, in particolare, ricollegava la malattia all’elevato grado di tabagismo dell’assicurato, riscontrando prove non attendibili circa i livelli di esposizione a vernici e solventi (contenenti ammine) dallo stesso subiti nella vita lavorativa;
che propone ricorso (OMISSIS) con due motivi illustrati da memoria;
che l’Inail resiste con controricorso;
che il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il primo motivo di ricorso concerne la denuncia di violazione e o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione alla mancanza di esplicita pronunzia sulla domanda di riconoscimento del carattere professionale della malattia;
che il secondo motivo, con duplice articolazione, ha per oggetto la violazione e o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 3 e 4, articoli 2697, 2727 e 2728 c.c., articoli 421, 434, 437 e 445 c.p.c. e articolo 41 c.p., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla erronea convinzione del c.t.u. sulla circostanza che lo stesso ricorrente fosse fumatore da oltre 40 anni, mentre agli atti risultava un tabagismo molto piu’ attenuato (venti anni per poche sigarette pro die); inoltre lo stesso c.t.u. non aveva compiuto accertamenti presso l’INAIL pur essendo stato all’uopo autorizzato per verificare, come espressamente indicato dal ricorrente stesso, se altri operai avessero contratto lo stesso tumore, ne’ aveva tenuto conto dell’istruttoria testimoniale;
che il primo motivo e’ ammissibile in quanto la stessa sentenza impugnata riporta, tra le conclusioni del ricorrente, la richiesta espressa di declaratoria della natura professionale della malattia per cui nessun dubbio puo’ esservi sull’effettiva proposizione di tale domanda;
che lo stesso motivo e’, tuttavia, infondato in quanto la Corte territoriale ha condiviso pienamente le conclusioni del c.t.u., nominato in grado d’appello, escludendo del tutto che si potesse giungere alla conclusione che il carcinoma alla vescica contratto potesse avere origine professionale e non e’ sufficiente a far ritenere omessa tale esplicita pronuncia la circostanza che il dispositivo si sia limitato a dare atto dell’accoglimento del solo motivo relativo alle spese giacche’ la formula dell’accoglimento parziale implica, logicamente, il rigetto dei motivi non accolti;
che e’ fondato il secondo motivo a cui e’ sottesa la questione dell’onere della prova e dei contenuti dell’accertamento in tema di malattia prevista dalle Tabelle di legge riguardanti la classificazione delle patologie di origine professionale;
che, nel caso di specie la voce 34) dell’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1994 prevede la voce “Malattie causate da: a) amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati; b) amine aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati;c) idrazine aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati e le relative lavorazioni;
che, come questa Corte ha di recente ribadito (Cass. sez. lav. n. 23653 del 21.11.2016; n. 13856/2017), “dall’inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purche’ insorta entro il periodo massimo di indennizzabilita’) deriva l’applicabilita’ della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’I.N.A.I.L., quale e’, in particolare, la dipendenza dell’infermita’ da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneita’ sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa e’ necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
che tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non puo’ consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilita’, della idoneita’ della esposizione al rischio a causare l’evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicche’ l’I.N.A.I.L. puo’ solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutivita’, non e’ ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo;
che (vd. Cass. 19047/2006) nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come e’ ben noto, e’ ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovra’ allegare e provare i fatti materiali (nel caso di specie i prodotti chimici usati nella sua vita lavorativa), sui quali si svolgera’ d’ufficio il giudizio medico legale che solo puo’ stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica;
che pertanto la prima operazione che il giudice del merito deve compiere e’ quella di definire se l’agente patogeno di cui si’ discute (vernici utilizzate dalla datrice di lavoro) contenessero ammina aromatica derivata dall’ammoniaca o dal benzene, e come tale rientri nella voce 34 della tabella, o in altra, o in nessuna, mentre la seconda operazione e’ di accertare se la specifica forma tumorale e’, secondo la scienza medica, causata dall’agente patogeno tabellato, sul che in effetti si e’ concentrata l’indagine del giudice d’appello;
che circa il grado di certezza del nesso causale, stante la centralita’ della valutazione scientifica e quindi del giudizio dell’ausiliare sotto il controllo del giudice, valgono in ogni caso le acquisizioni della giurisprudenza di legittimita’ in punto di rilevanza del giudizio probabilistico sulla eziopatogenesi professionale che puo’ essere ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilita’, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresi’ valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all’entita’ ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602);
che va ribadito, ancora, che il ctu puo’ giungere al giudizio di ragionevole probabilita’ anche in base alla compatibilita’ della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l’assenza di altri fattori extra – professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n. 4292), potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 25 maggio 2004 n. 10042, Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilita’ (Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684; (vd. nello stesso senso, Decreto Ministeriale 27 aprile 2004, che ha recepito il parere della Commissione medica nominata ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 10, comma 4, relativo alla centralita’ del solo grado di probabilita’ e non piu’ alla certezza scientifica);
che, nella fattispecie, e’ agevole rilevare che la stessa Corte d’appello di Torino ha dato atto della circostanza, desunta dalla relazione del consulente d’ufficio, che quest’ultimo pur ritenendo l’effettiva esposizione all’azione di vernici ed ammine aromatiche come possibile fattore causale del carcinoma vescicale contratto dal ricorrente ha concluso affermando con certezza che la causa del carcinoma alla vescica sia da ritenere l’abitudine al fumo di sigaretta e non l’attivita’ lavorativa svolta dalla parte presso la (OMISSIS) s.p.a.;
che tale opinione del consulente viene associata al dato anamnestico secondo cui l’abitudine al fumo sarebbe durata per oltre 40 anni dal 1963 al 2007 (pag. 5 della sentenza impugnata) unitamente al dato, rinvenuto in certificazioni INAIL del 29 maggio 2009 ed in testimonianze, non meglio chiarite, che dalla fine degli anni âEuroËœ70 presso la (OMISSIS) s.p.a. non vi erano vernici contenenti ammine aromatiche e dagli anni âEuroËœ90 l’ambiente di lavoro mostrava concentrazioni di sostanze pericolose inferiori al limite;
che, tuttavia, in pieno contrasto con tali allegazioni, alla pagina 3 della relazione di c.t.u. del grado d’appello si legge che il (OMISSIS) riferi’ di aver fumato circa 10 sigarette al giorno nel periodo compreso tra il 1963 ed il febbraio 1985 e poi 5 o 6 dal 1986 al 2007, per cui non e’ dato comprendere quale sia stata la fonte del convincimento del c.t.u. che invece afferma con certezza che il (OMISSIS) fumo’ per quaranta anni senza dar conto della notevole variazione dell’intensita’ dell’assunzione di sigarette nel tempo;
che, dal libretto di lavoro e dalla deposizione del collega di lavoro del (OMISSIS), (OMISSIS), e’ emerso che il ricorrente, dipendente della (OMISSIS) s.p.a. quale operaio smerigliatore dal 18 aprile 1961 al 30 aprile 1996, lavorava senza protezione in area contigua alle cabine di verniciatura con conseguente inevitabile contaminazione delle esalazioni e che non e’ stato accertato e valutato neanche il dato epidemiologico pure evidenziato dell’insorgenza della medesima patologia nei colleghi di lavoro del (OMISSIS) ed (OMISSIS);
che nessun concreto approfondimento risulta essere stato effettuato sul rinvenimento di dati relativi alla tipologia di vernici utilizzate dalla datrice di lavoro, nonostante l’ampio mandato conferito al c.t.u.; che, quindi, il secondo motivo di ricorso va accolto e che l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Torino che, in diversa composizione, provvedera’ a riesaminare il merito della questione alla luce dei summenzionati principi, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che giudichera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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