Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 29 maggio 2015, n. 23306
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 50/2013 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MESSINA, del 05/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina M., che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, per la riqualificazione dell’originario appello come ricorso per cassazione e rigetto dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina, con pronuncia del 5/12/2013, ha confermato la sentenza emessa il 20/06/2013 dal Tribunale per i Minorenni di Messina, che aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 116, comma 13, per avere guidato il motociclo Kimco Agility 125 tg. (OMISSIS) senza aver conseguito la patente di guida, condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza di norme stabilite a pena di nullita’ con riferimento all’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, per mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia – difetto di assistenza dell’imputato. Il ricorrente si duole del diniego di differimento dell’udienza svoltasi il 21 novembre 2012 dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, nonostante il difensore di fiducia avesse tempestivamente documentato concomitanti impegni professionali specificando l’impossibilita’ di designare un sostituto. La nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, avrebbe, secondo il ricorrente, pregiudicato il suo diritto di difesa per difetto di assistenza dell’imputato, il quale solo in sede di udienza preliminare avrebbe potuto, tramite il proprio difensore nonche’ procuratore speciale, accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato;
b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ ed inutilizzabilita’ con riferimento alle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nell’immediatezza del fatto, ai sensi degli articoli 191 e 63 c.p.p.. Il ricorrente deduce che le dichiarazioni confessorie rese nell’immediatezza del fatto in spregio all’articolo 63 c.p.p. non avrebbero potuto essere utilizzate. Il ricorrente censura, in particolare, che la Corte di Appello abbia rigettato l’eccezione sulla base delle seguenti affermazioni: 1) le spontanee dichiarazioni del minore erano state trascritte nelle forme di cui all’articolo 357 c.p.p., comma 2, lettera b), quando egli non aveva ancora assunto la veste di indagato; 2) la prova della violazione era stata desunta dal verbale di contravvenzione; 3) l’eventuale nullita’ avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine previsto dall’articolo 491 c.p.p., comma 1, ai sensi dell’articolo 181 c.p.p., comma 2, Secondo il ricorrente, la prova documentale contenente le dichiarazioni confessorie e’ inutilizzabile in virtu’ del combinato disposto degli articoli 63 e 191 c.p.p. e tale inutilizzabilita’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado era ricorribile e non appellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3. Nonostante cio’ l’imputato ha proposto una impugnazione che ha qualificato come appello e la Corte di Appello di Messina, non avvedendosi dell’errore, invece di convertire l’appello in ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 580 c.p.p., come doveroso, ha deciso nel merito della impugnazione proposta. Non vi e’ dubbio allora che la sentenza impugnata, che non avrebbe potuto essere resa, essendo la decisione di primo grado inappellabile ed essendo, quindi, la Corte di Appello di Messina incompetente a giudicare la fattispecie erroneamente sottoposta alla sua valutazione, debba essere annullata senza rinvio, cosi’ come stabilito piu’ volte dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico, Rv. 248780; Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738).
Il giudizio deve, pero’, essere ritenuto dalla Corte di Cassazione, non per giudicare sull’odierno ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza annullata senza rinvio, ma per esaminare l’originario gravame avverso la decisione di primo grado, previa qualificazione di tale impugnazione come ricorso per cassazione.
2. Tanto premesso, si esamina il primo motivo dell’appello convertito in ricorso in quanto fondato e assorbente.
2.1. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che all’udienza dibattimentale del 20 giugno 2013 il Pubblico Ministero aveva rinunciato all’esame dei testimoni indicati e che, pur essendosi il difensore opposto, il Tribunale per i Minorenni ha revocato l’ordinanza ammissiva delle prove ritenendo che l’esame dei testi nulla avrebbe apportato ai fini probatori al processo “emergendo dal verbale di contestazione su cui gli stessi dovrebbero riferire”. La sentenza di primo grado ha, quindi, fondato la pronuncia di condanna sulle risultanze del predetto verbale di contestazione a firma dei Carabinieri di Rocca di Caprileone, dal quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 settembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata contestata la violazione dell’articolo 116 C.d.S., commi 13 e 18 con la motivazione “perche’ circolava alla guida del predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente di guida perche’ mai conseguita”.
2.2. Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, quelle dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto d’indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato diverso, posto che l’inutilizzabilita’ dibattimentale prevista dall’articolo 350 c.p.p., comma 7, colpisce solo il primo tipo di dichiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846; Sez.6, n.15483 del 12/02/2004, Cortese, Rv.229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto d’indagine puo’, invece, essere acquisito in altro processo come documento (Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Martinuzzi, Rv. 231875).
2.3. Con particolare attenzione agli atti che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 350 e 351 c.p.p., annotate ex articolo 357 c.p.p., non rientrano nell’elencazione tassativa di cui all’articolo 431 c.p.p., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si puo’ dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni assunte senza le garanzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di reita’ non possono essere utilizzate in dibattimento, imponendo l’articolo 63 c.p.p. di interrompere l’interrogatorio qualora emergano indizi di reita’; la prova contenuta in quegli atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibattimento.
2.4. Occorre, inoltre, distinguere l’inutilizzabilita dalla nullita’, posto che la prima si riferisce all’assunzione di prove acquisite “in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” (articolo 191 c.p.p.), mentre la nullita’ discende dall’assunzione di prove senza l’osservanza delle prescritte formalita’ (Sez. 2, n. 15877 del 27/03/2008, Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del 16/11/1993, dep. 1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571). Si e’, ad esempio, esclusa l’inutilizzabilita’ dei verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’attivita’ amministrativa extraprocessuale, ancorche’ non sia stato dato avviso al difensore, qualificando tale omissione in termini di nullita’ (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518), ovvero dei verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza nell’attivita’ di accertamento di reati tributari, fino a quando non siano emersi indizi di reato e nei limiti in cui si tratti di atti irripetibili (Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Aportone, Rv. 251235; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Ceragioli, Rv. 242523). Anche il contenuto dichiarativo di un verbale di un’attivita’ processuale ripetibile e’ utilizzabile, purche’ sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457), risultando sempre importante chiarire che possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento i verbali di constatazione per le parti concernenti attivita’ irripetibili (Sez. 3, n. 28930 del 27/05/2004, Troncone, Rv. 229494).
2.5. Se ne desume che l’espresso divieto posto dall’articolo 63 c.p.p., comma 1, non consenta, in applicazione di tale distinzione, di utilizzare le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona non sottoposta alle indagini nel medesimo procedimento, sia in quanto si tratta di prova assunta in violazione di un divieto posto dalla legge, sia in quanto il verbale che contiene tale dichiarazione riguarda un atto ripetibile, risultando in ogni caso inconferente ogni richiamo alle preclusioni ed alla sanatoria delle nullita’.
3. Attesa la fondatezza dell’eccezione d’inutilizzabilita’ del verbale contenente le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato e verificata la centralita’ di tale documento nella motivazione della condanna (Sez. 6, n.1255 del 28/11/2013, dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Messina per nuovo esame.
4. Ricorrono i presupposti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 2, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omissione delle indicazioni delle generalita’ e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l’originario appello come ricorso, annulla la sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale per i minorenni di Messina per nuovo esame.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
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