cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 24 agosto 2015, n. 35334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 919/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 10/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 10.4.2014 dalla Corte di appello di Caltanissetta che confermava quella in data 18.7.2013 del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di arresto ed euro 1.800,00 di Ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni due, per il reato di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 1 (guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di cocaina fatto; del (OMISSIS)).

2. Deduce i motivi di seguito sinteticamente riportati:

2.1. la violazione di legge in relazione alla valutazione del materiale probatorio, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione di penale responsabilita’, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessita’ di alcuna visita medica.

2.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al rigetto dei motivi di appello;

2.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale con travisamento della prova, avendo adottato per la conferma della sentenza di primo grado solo il referto delle analisi cliniche benche’ lo stesso riportasse l’avvertenza che ai fini medico-legali era necessaria la conferma del risultato con altra metodica;

2.4. la violazione di legge in ordine al rigetto della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’;

2.5. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della chiesta riduzione di pena, del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’invocato beneficio della non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.

4. In particolare, sono fondate le prime tre censure, benche’ le stesse sostanzialmente ripropongano la medesima doglianza gia’ sottoposta all’attenzione della Corte territoriale.

Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’affermazione di penale responsabilita’ in ordine al reato contestato riposa solo sull’esito positivo dell’analisi tossicologica delle urine.

Invero, la condotta tipica della contravvenzione ex articolo 187 C.d.S., commi 1 e 2, e’ quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze sicche’, ai fini del giudizio di responsabilita’, e’ necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 41796 del 11.6.2009, Rv. 245535; n. 39160 del 15.5.2013, Rv. 256830; n. 1541 dell’8.11.2012, Camizzi, non massimata).

Peraltro, sullo specifico punto questa Corte si e’ gia’ pronunciata, affermando che ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si e’ verificato (Cass. pen. Sez. 4, n. 48004 del 4.11.2009, Rv. 245798).

Nel caso di specie si e’ richiamata solo l’analisi delle urine, effettuata in Ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui l’imputato rimase coinvolto, che ha accertato l’avvenuta assunzione (in un momento anteriore imprecisato) da parte del medesimo di cocaina con un valore di concentrazione piuttosto elevato (pari a ng/ml 2541: pari a ben 7 volte la soglia massima).

Null’altro (condizioni fisiche denuncianti la palese alterazione con sintomi tipici di assunzione di stupefacenti in atto ne’, tanto meno, una visita medica a supporto) e’ stato rilevato che consenta, in simbiosi con tale accertamento tossicologico, di ritenere che il (OMISSIS) avesse realmente guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per giunta del tipo accertato dall’analisi.

Le residue censure rimangono assorbite.

5. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

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