Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 24 agosto 2015, n. 35331

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Tere – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2810/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 05/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per l’inammissibilita’;

Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 5/12/2013, confermo’ la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, in data 7/3/2005, con la quale (OMISSIS), giudicato colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale, ai danni di (OMISSIS), era stato condannato alla pena stimata di giustizia, nonche’ a risarcire il danno procurato alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, ponendo a carico del medesimo imputato le provvisionali di cui in dispositivo.

In particolare si rimproverava al ricorrente, alla guida di un’autovettura Mercedes, di avere, per colpa specifica, consistita nell’aver tenuto velocita’ ben al di sopra del massimo consentito e, comunque, inadeguata in relazione al contesto, oltre che per colpa generica, violentemente tamponato l’autovettura Punto FIAT condotta dalla vittima, che lo precedeva procedendo nella terza corsia dell’autostrada (OMISSIS), all’altezza di (OMISSIS) (senso di marcia in direzione Nord), la quale, a velocita’ ridotta, aveva evitato autovettura ferma per incidente, cosi’ procurando la morte della conducente della Punto, a cagione delle gravissime lesioni riportate.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato da tre censure, denunzianti vizio motivazionale in questa sede rilevabile e violazione di legge, in ordine ai seguenti profili.

a) La Corte di merito aveva errato e violato l’articolo 192, c.p.p., nel ricostruire la dinamica del sinistro: gli accadimenti erano stati tali che l’imputato non avrebbe potuto evitare l’impatto: l’autovettura in panne si era appena fermata all’interno della corsia centrale, tanto che il conducente stava proprio in quegli istanti uscendo dal mezzo; l’autocarro del tipo bisarca che precedeva entrambe le autovetture coinvolte nel mortale incidente, dopo aver avviato una manovra di scarto a sinistra, si era, immediatamente dopo, spostato nella corsia di destra e l’autovettura condotta dalla vittima, a velocita’ ridotta aveva iniziato a superare il mezzo fermo, occupando la corsia di sinistra.

b) Non era vero essere rimasto provato che il (OMISSIS) teneva velocita’ di circa 180 Kmh, ma di 130 Kmh, nel rispetto, quindi, del massimo consentito. La maggiore velocita’ stimata era solo frutto di mere congetture (le sensazioni dei testimoni e il risultato di accertamento tecnico non risolutivo); quanto, poi, ai danni procurati, certamente gravi, a cagione della differenza di massa e potenza fra i due mezzi, doveva escludersi che fossero rimasti i segni della maggiore ipotizzata velocita’ sulle carrozzerie (vero e proprio “sfrangiamento” delle lamiere).

c) All’imputato, il quale non aveva ragione alcuna per tenere velocita’ inferiore al massimo consentito, non avrebbe potuto addebitarsi l’evento, per lui inevitabile, in quanto aveva la visuale coperta e non avrebbe potuto in alcun modo fronteggiare l’improvviso rallentamento dei veicoli che lo precedevano. In ogni caso, la Corte di merito non aveva preso in considerazione la condotta colposa della vittima. Infine, era rimasto non dimostrato che, pur ad ammettere che l’imputato avesse tenuto velocita’ maggiore del consentito, procedendo a 130 Kmh avrebbe evitato l’incidente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere disatteso.

3.1. I sintetizzati motivi, osmotici fra loro, propongono una versione congetturale, secondo la quale l’incidente era da ritenersi indipendente dalla condotta dell’imputato.

Per disattendere la censura basterebbe affermare, appunto, la congetturalita’ dell’asserto, del tutto privo di richiami processuali che lo rendano minimamente plausibile e sfornito di apprezzabile specificita’.

Peraltro, la Corte di merito, richiamando e condividendo pertinentemente la sentenza di primo grado (non v’e’ dubbio, infatti, che le argomentazioni del Tribunale, note alla Corte d’appello e all’imputato e dalla seconda evocate, coerenti con il percorso logico del secondo giudice, integrino la motivazione di quest’ultimo – cfr. a riguardo della motivazione per relationem, Sez. 2 , 17/2/2009, n. 11077 -), ha smentito, senza che il ricorso si mostri in grado di disarticolare il ragionamento motivazionale, con piena concludenza logica le affermazioni oggi ribadite dal ricorrente, senza apporto di profili di novita’.

Invero, la circostanza che il (OMISSIS), alla guida della potente autovettura, marciasse a velocita’ manifestamente eccessiva risulta ampiamente dimostrato, oltre che dalle risultanze univoche dell’accertamento tecnico, corroborato dalle dichiarazioni testimoniali, anche dall’impressionante conseguenze procurate nell’impatto (l’autovettura dell’imputato ando’ ad incastrarsi fino ai sedili anteriori di quella tamponata, la quale, indi, veniva proiettata per aria e sospinta contro il guard-rail, con numerosi carambolamenti).

A riguardo degli apprezzamenti di circostanze di comune percezione da parte di testimoni non sussistono divieti probatori di sorta, quanto la necessita’, peraltro comune nel vaglio delle prove dichiarative, di accertarne l’affidabilita’ (cfr., sul punto, Cass., Sez. 4, n. 6085 del 31/1/1974, dep. 23/9/1974, Rv. 12799, tuttavia, non smentita da successive pronunce). Affidabilita’ che, nel caso di specie, non par dubbia, trattandosi di percezioni provenienti da soggetti a loro volta in movimento, con piena conoscenza della velocita’ da loro tenuta, quindi ben in condizione di cogliere lo scarto.

E’ del pari rimasto provato che ove il (OMISSIS) avesse tenuto anche il massimo della velocita’ astrattamente consentita l’urto sarebbe sto evitato o, comunque, avrebbe avuto conseguenze assai minori (sul punto la censura e’, come si e’ anticipato, del tutto generica).

Peraltro, a voler concedere, per mera comodita’ argomentativa, che l’imputato marciasse alla velocita’ di 130 Kmh, non e’ dubbio che lo stesso fosse in colpa, in quanto una tale velocita’ massima, presuppone che la visuale autostradale risulti libera per un assai lungo tratto, cosi’ da permetterne tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza e, in ogni caso, mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionale all’elevata velocita’ tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata.

Infine, correttamente, la Corte di Bologna ha escluso qualsivoglia colpa della vittima, la quale, diligentemente e prudentemente, trovatasi davanti l’improvviso ostacolo, costituito dall’autovettura fermatasi, l’aveva superata occupando l’unica corsia libera (quella di sinistra).

Le conclusioni di cui sopra sono il frutto di un vaglio probatorio puntuale e logicamente apprezzabile, rimasto, come si e’ detto, non contrastato.

4. l’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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