cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 23 febbraio 2015, n. 7961

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 755/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DESTRO CARLO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/11/2013, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di 10 mesi e 20 giorni di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, applicando la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per il reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies, a lui ascritto per essersi posto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,62 g/l), provocando un incidente stradale: fatto accertato in (OMISSIS) alle ore 3,20 dell'(OMISSIS).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso la Corte d’appello di rilevare la nullita’ dell’accertamento tecnico irripetibile eseguito sulla persona dell’imputato, tramite etilometro, in quanto non preceduto dal rituale avvertimento da parte delle forze di polizia del suo diritto di nominare un legale di fiducia da cui farsi assistere.
La difesa ha depositato in data 15/12/2014 memoria con la quale illustra ulteriormente le ragioni poste a fondamento della dedotta nullita’ dell’alcoltest per omesso previo avviso della facolta’ per l’indagato di farsi assistere da difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati. La Corte d’appello ha espressamente rilevato che non vi e’ prova che, prima dell’esecuzione dell’alcoltest, sia stato dato all’indagato l’avviso dovuto ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. della facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Ha tuttavia ritenuto che la nullita’ che deriva da tale omissione, poiche’ – per incontrastata qualificazione – a regime intermedio, doveva considerarsi sanata in quanto non dedotta ne’ al compimento dell’atto, ne’ immediatamente dopo, allorche’ l’indagato si presento’ avanti il comando di polizia per sottoscrivere il verbale di contestazione, ma solamente nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito abbreviato.
Sul punto, pero’, ossia sulla individuazione del termine per proporre l’eccezione di nullita’, a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso all’indagato ex articolo 114 disp. att. c.p.p., la decisione impugnata deve ritenersi non conforme a una corretta interpretazione del dato normativo, quale da ultimo chiarita con arresto nomofilattico della Sezioni Unite della Suprema Corte.
Con recentissimo arresto, invero, le Sezioni Unite, risolvendo precedente contrasto sul punto, hanno affermato il principio secondo cui “la nullita’ conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., puo’ essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’articolo 180 c.p.p. e articolo 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado” (Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, non ancora massimata).
Nel caso di specie tale termine risulta rispettato e la nullita’ che deriva dalla predetta omissione non puo’ pertanto considerarsi sanata.
4. Va chiarito peraltro che, diversamente da quanto postulato dal ricorrente, la nullita’ incide non su tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile ma (solo) sul procedimento di assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello di rendere inutilizzabile a fini probatori l’esito di quell’accertamento, il che incide sul merito della decisione impugnata, risolvendosi in un error in judicando, non anche sulla validita’ formale degli atti processuali diversi da quello.
Deve quindi pronunciarsi l’annullamento della (sola) sentenza d’appello con rinvio alla Corte territoriale, diversa sezione, la quale dovra’ procedere a nuovo esame nel merito sui temi investiti dall’atto di gravame, ovviamente non tenendo piu’ conto degli esiti del ridetto accertamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.

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