Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 16 febbraio 2015, n. 6719

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell’11 ottobre 2012 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la sentenza del giudice di primo grado con la quale P.A. era stato assolto dal reato di cui all’art. 589 c.p., per avere commesso il fatto in presenza della causa di giustificazione dell’uso legittimo delle armi. Con la stessa sentenza il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di C.A.P. e Ca.Gi. per la morte di L.P. quale conseguenza non voluta dei delitti di resistenza aggravata commessa con armi, oltre che del delitto di rapina aggravata di un furgone in danno dello stesso L. .
2. Descriveva la Corte la vicenda che aveva dato luogo ai fatti per cui era processo, che aveva visto la mattina del 9 ottobre, all’apertura dell’ufficio postale, tre rapinatori, travisati e armati con pistole calibro 9 con matricola abrasa e In possesso, altresì, di una bomba a mano, oltre che di vari caricatori per le pistole, presentarsi all’apertura dell’ufficio postale e tentare di costringere il personale, minacciando l’uso delle armi, ad aprire la cassaforte; quindi attendere l’orario (le 9 e 30) del presumibile arrivo della direttrice dell’ufficio, facendo apporre all’ingresso un cartello nel quale si comunicava che l’ufficio avrebbe aperto per cause tecniche dopo le nove e trenta. La circostanza aveva suscitato il sospetto dei Carabinieri, che decidevano di sostare a bordo di un’auto di copertura di fronte all’ingresso, posizionandosi dietro a un furgone Fiat Fiorino. I tre rapinatori, che nel frattempo avevano prelevato denaro contante da alcune cassette metalliche, erano usciti dall’ufficio postale in stato di agitazione, travisati e armi in pugno, trascinando due impiegati presi in ostaggio. Spianando le armi era uscito dal mezzo un quarto rapinatore armato di fucile a pompa calibro 12, che aveva puntato contro i carabinieri. Era seguito un conflitto a fuoco nel corso del quale il rapinatore munito di fucile a pompa, identificato nella persona di B.S. , fu colpito a morte, un altro si arrese ai militari, mentre gli altri due, travisati e in possesso di pistole, si diedero alla fuga per le vie di (…), inseguiti dai militari. Nel corso dell’inseguimento furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Quindi, i rapinatori s’impossessarono di un furgone che transitava, minacciando con le armi le due persone che erano a bordo. L.P. , il conducente, si rifiutò di avviare il mezzo, Pi.Lu. , il passeggero, fu costretto a mettersi alla guida, ma non riuscì ad allontanarsi perché bloccato da altre autovetture sopraggiunte. I rapinatori a quel punto presero a scappare a piedi. Nel frattempo furono esplosi alcuni colpi di pistola e il L. fu attinto al capo da un proiettile di rimbalzo, riportando le gravi ferite che dopo alcuni mesi lo condussero a morte. Durante l’inseguimento uno dei rapinatori, identificato come Ca. , fu colpito alla gamba sinistra, l’altro, C. , si rifugiò in un’abitazione e tenne in ostaggio sotto minaccia dell’arma la padrona di casa e i due figli, arrendendosi dopo trattative. Emerse che il proiettile che aveva colpito il L. era stato esploso dall’imputato.
3. I giudici del merito ravvisavano nella condotta tenuta dal militare la scriminante dell’uso legittimo delle armi, escludendo, altresì, l’ipotesi di eccesso colposo. Rappresentavano che, ancorché il conflitto a fuoco dinanzi all’ufficio postale fosse stato di una violenza estrema, la situazione di concitazione e di emergenza caratterizzò anche la successiva fase seguita alla fuga dei due rapinatori, nel corso della quale la pericolosità degli stessi non venne meno, come era dimostrato dal fatto che essi spararono anche in quella fase, con permanenza della pericolosità dei banditi, insieme con il rischio per l’incolumità personale dei passanti e degli stessi carabinieri. Evidenziavano i giudici che era dimostrato che il colpo esploso dall’imputato attinse il L. dopo aver impattato su un bersaglio intermedio.
3.1. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che, sia che il L. fosse stato colpito per effetto della deviazione e della notevole deformazione, sia che il P. , sulla base di una erronea valutazione delle circostanze, gli sparò contro, avendolo scambiato per uno dei rapinatori, doveva imporsi l’assoluzione dell’imputato con la medesima formula. In tale seconda prospettiva, si doveva ritenere che le circostanze del fatto fossero tali da giustificare nell’imputato la convinzione che acquattato al suolo fuori dal furgone si trovasse uno dei banditi (non avendo egli visto la fase in cui il L. fu sospinto fuori dal mezzo) e che costui potesse rivolgere verso di lui l’arma che nei momenti precedenti aveva utilizzato. Inoltre, il fatto che la vittima fu colpita di rimbalzo introduceva un profilo di dubbio sulle intenzioni dell’imputato che, in ipotesi, avrebbe voluto soltanto intimorire la persona scambiata per un rapinatore, talché l’evento morte si sarebbe realizzato a causa dell’interferenza del tutto imprevedibile del rimbalzo del proietto verso una parte vitale del corpo della vittima.
3.2. Il collegio riteneva utilmente compiuta la verifica in ordine alla non ricorrenza dell’eccesso colposo e della proporzione nell’uso dell’arma rispetto al rischio concreto che i due rapinatori in fuga, entrambi in possesso di armi micidiali, potessero mettere a repentaglio la vita dei militari e dei terzi, ponendosi come unica condotta alternativa quella della totale desistenza dall’inseguire i rapinatori, in contrasto, però, con un preciso dovere d’intervento.
4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, sia le parti civili, congiunti di L.M. .
5. Il PG deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 53, 55, e 589 c.p. mancanza di motivazione su passaggi essenziali della decisione, con particolare riferimento alla sussistenza della scriminante e del criterio della proporzione della modalità d’uso dell’arma. Rileva il ricorrente che la sentenza applica in maniera errata l’istituto di cui all’art. 53 c.p. e la fattispecie di cui all’art. 589 c.p., ricorrendo a una motivazione che contiene numerose lacune, contraddizioni e passaggi illogici. In particolare, la motivazione è palesemente contraddittoria poiché inserisce arbitrariamente una circostanza inesistente, smentita dagli atti (cioè che i banditi in quella fase temporale avessero esploso colpi d’arma da fuoco verso i passanti e i carabinieri), utilizzata al fine di giustificare l’evidente precipitazione con cui l’imputato agì e posta a base del ragionamento riguardo all’uso dell’arma da parte di P. , costretto a rispondere al fuoco dei malviventi, e alla proporzione tra pericolo in atto e mezzi di coazione usati.
Rileva che il difetto di motivazione sul punto appare particolarmente significativo e censurabile poiché le modalità scelte dai militari S. e M. costituiscono prova inconfutabile che l’uso dell’arma in maniera letale verso i presenti era una condotta per nulla obbligata, certamente non inevitabile e del tutto inadeguata in relazione alla situazione reale in essere: a parità di situazione la diversa condotta assunta dai due menzionati carabinieri si era rivelata, al tempo stesso, preciso adempimento del loro dovere ed efficace modalità d’intervento a salvaguardia degli interessi all’integrità e alla vita di tutti i presenti. Ciò era tanto più evidente, considerato che l’imputato era arrivato sul posto dopo i suoi colleghi con possibilità di vedere obiettivamente la situazione. Di conseguenza era del tutto immotivata l’asserita irrilevanza della condotta dei militari S. e M. ai fini della valutazione della reale situazione vissuta dal P. .
Quanto al profilo attinente alla violazione di legge, rileva che il requisito della proporzione impone all’agente, potendo scegliere tra vari mezzi di coazione o tra diverse modalità di uso dell’arma disponibile, di fare uso del mezzo o della modalità meno lesivi. Osserva che tutte le pronunce sul tema fanno riferimento a un rapporto di proporzione, inteso come bilanciamento d’interessi, tra i quali l’interesse dello Stato all’adempimento del dovere da parte dei PPUU e altri interessi di valore costituzionale, quali il diritto all’integrità fisica e alla vita dei soggetti coinvolti nel reato o estranei alla commissione del medesimo.
La suddetta disamina sarebbe stata trascurata dal giudice d’appello, che l’aveva limitata agli interessi, da un lato, degli autori delle rapine e, dall’altro, del militare gravato dall’adempimento del dovere, trascurando la presenza dell’ostaggio e dei passanti. In questa contrapposizione eventuali lesioni di terzi finiscono con l’essere trasformate in una sorta di effetto collaterale. Rileva l’incongruità del richiamo a Cass. 9961/2000, poiché detta sentenza non si riferisce al rischio per i terzi estranei, ma solo a quello che può derivare ai malviventi. Evidenzia che, trattandosi di un caso verificatosi in presenza di un ostaggio e di passanti, nel giudizio di bilanciamento degli interessi doveva entrare anche quello alla vita e all’incolumità degli ostaggi Pi. e L. , sulla scorta dei quali doveva valutarsi la congruità e la proporzione della condotta assunta dall’imputato. In sostanza la scriminante non poteva ricorrere perché era possibile fare un uso dell’arma allo stesso tempo efficace e non pericoloso per i terzi, come avevano fatto S. e M. , che con la loro presenza e il puntamento delle armi erano stati in grado di bloccare la fuga dei banditi e fare loro abbandonare il furgone.
Rileva che la Corte, confermata la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento e specificata – in contrasto con l’assunto del GUP – la circostanza della deviazione del proiettile, aveva omesso di prendere posizione riguardo al rispetto della regola di condotta prudenziale nel caso in esame.
Deduce, infine, vizio di motivazione con riferimento al tema dell’omicidio colposo, con specifico riguardo alla sussistenza dell’errore che ha determinato la morte della vittima, poiché il L. non rappresentava una minaccia, non avendo armi né passamontagna, né avendo assunto alcun comportamento sospetto che potesse farlo passare per rapinatore.
6. Le parti civili con ricorso per cassazione deducono, in primo luogo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo a un elemento probatorio di carattere decisivo, risultante dal verbale di udienza davanti al GUP e relativo all’audizione del carabiniere M.F. , oltre che dagli altri atti processuali citati. Rilevano che con l’appello era stata evidenziata l’autonomia spazio temporale dell’azione sviluppatasi nella via (…) (inseguimento) rispetto alla sanguinosa sparatoria avvenuta davanti all’ufficio postale. In tale secondo contesto, nonostante la spinta emotiva determinata dai precedenti sanguinosi accadimenti, la situazione concreta che si presentava alla valutazione dei carabinieri era certamente diversa. Evidenziano che i militari S. e M. hanno fornito un resoconto lucido e dettagliato di tale seconda fase fattuale e che era da ritenere ingiustificabile che il giudice di secondo grado potesse aver trascurato le dichiarazioni del M. , omettendo di valutare la frettolosità e l’imprudenza con la quale l’imputato scelse il suo bersaglio ed esplose i due colpi di pistola. Era stato trascurato che il P. , nonostante potesse giovarsi della copertura offertagli dalle mura dell’edifico all’angolo di via (…), esplose i due colpi di pistola pochi istanti dopo essersi affacciato su detta via, senza avere il tempo di valutare la situazione di fatto e distinguere i rapinatori dai passanti.
6.2. Con altro motivo deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 3, 55 e 53 c.p. Rilevano che il caso in questione rientra pacificamente nelle ipotesi indicate dal 1^ comma dell’art. 53 c.p., ancorché, ritenuto correttamente integrato il requisito della necessità dell’uso dell’arma, la sentenza non opera adeguata verifica della sussistenza del seppure implicito requisito della proporzione dell’uso delle armi, il quale impone il bilanciamento degli interessi in gioco. Evidenziano che il rapporto di proporzionalità deve intercorrere non solo tra i mezzi in concreto adoperati e quelli astrattamente utilizzabili, o tra quelli a disposizione dell’aggressore e quelli utilizzati dall’aggredito, ma anche degli interessi giuridici in conflitto e che in tale ottica viene in evidenza che la fuga non lede o pone in pericolo beni primari. Rilevano che il requisito costituito dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza va inteso come applicazione del principio per cui l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione deve costituire extrema ratio nella scelta dei metodi necessari per l’adempimento del dovere e diventa illegittimo ove vi sia altro mezzo possibile.
Osservano che il caso in esame rappresenta una chiara ipotesi di eccesso colposo determinato da inescusabile errata valutazione delle circostanze di fatto che avrebbero reso legittimo l’uso dell’arma. Il colpevole superamento dei limiti suddetti doveva essere individuato nell’aver esploso due colpi di arma da fuoco senza avere preventivamente operato un’adeguata osservazione della situazione concreta. Come emergeva dal comportamento degli altri militari, nella situazione contingente il numero delle persone presenti imponeva una differente scelta strategica che consentisse di salvaguardare l’incolumità degli estranei.

Considerato in diritto

1. Le impugnazioni investono, con censure sostanzialmente sovrapponibili, la questione attinente al mancato rispetto delle norme di legge concernenti la scriminante dell’uso legittimo delle armi (artt. 53-55 e 589 C.P., art. 42 c.3, quest’ultimo richiamato nell’impugnazione delle parti civili), con particolare riferimento alla verifica circa la sussistenza del requisito della proporzione, inteso non solo in funzione della scelta dei mezzi di coazione o delle modalità d’uso degli stessi, ma anche in relazione al bilanciamento degli interessi giuridici in conflitto.
2. All’indicata questione di diritto s’intrecciano, giacché intimamente connesse, le censure attinenti al vizio motivazionale, tanto con riguardo all’unità spazio temporale dell’azione consistita nell’inseguimento rispetto alla precedente sparatoria dinanzi all’Ufficio Postale, quanto con riferimento (elemento evidenziato con l’ultimo profilo di censura svolto nell’impugnazione del P.G.) alla giustificazione dell’errore in cui sarebbe incorso l’imputato nello scambiare per rapinatore un soggetto che non costituiva una minaccia, né poteva apparire tale all’esterno.
3. Va premesso che, come evidenziato da autorevole dottrina, la scriminante in questione nasce da una vocazione autoritaria dell’ordinamento, connessa all’esigenza di assicurare il corretto adempimento dei doveri funzionali e dei compiti di tutela della sicurezza collettiva da parte della forza pubblica. Da ciò la previsione di requisiti applicativi meno rigorosi rispetto a quelli delle altre e più tradizionali cause di giustificazione, tanto che nel testo normativo manca un riferimento espresso al criterio della proporzione. A distinguere la causa di giustificazione in argomento dalle altre e a evidenziarne i differenti criteri di valutazione basti considerare che essa opera nel caso in cui il pubblico ufficiale si trovi in una situazione in cui deve adempiere al dovere di ufficio, senza che sia riconosciuto a chi della causa di giustificazione si avvale, come nel caso di legittima difesa, un’opzione di rinuncia o di commodus discessus.
4. Ciò non significa che, come evidenziato dalla dottrina, il ricorso alle armi non f richieda la presenza di una situazione necessitante e non imponga una reazione I necessitata. Il requisito della necessità, infatti, accomuna la scriminante in esame a quelle previste dalle altre norme del codice e vale a sottolineare che il pubblico ufficiale non deve avere altra scelta, per adempiere al proprio dovere, che usare il mezzo coercitivo. D’altra parte è da considerare che la dottrina più avveduta suggerisce di considerare la proporzione come autonomo requisito implicito della scriminante, da valere non solo in relazione al rapporto fra resistenza o violenza e mezzo coattivo impiegato, ma anche riguardo ai beni in conflitto.
5. I concetti enunciati devono trovare applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, l’attività svolta dall’agente sia avvenuta in costanza di fuga dei malviventi. Occorre chiedersi, tuttavia, se nel caso concreto permanga la necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza che è a fondamento della previsione normativa.
6. Le circostanze emergenti dagli atti processuali evidenziano come correttamente i giudici di merito ebbero ad affermare che al momento in cui P. esplose il colpo d’arma da fuoco che attinse il L. era in atto da parte dei malviventi un’azione violenta, non potendosi attribuire alla fuga posta in essere dagli stessi il connotato di resistenza passiva. Tale ultima situazione può ricorrere (vedi Cass., sez. IV del 7/6/2000 n. 9961, rv. 217623) solo se sia percepibile da parte dell’autorità che la fuga è finalizzata esclusivamente alla sottrazione alla cattura, vale a dire alla conservazione dello stato di libertà, poiché, ove le modalità della fuga facciano sorgere pericoli e rischi, non è consentito al pubblico ufficiale di abbandonare l’inseguimento senza venir meno ai suoi doveri istituzionali rinunziando all’uso dell’arma da fuoco, unica in dotazione del pubblico ufficiale, normativamente autorizzato.
7. È alla luce di tali principi che va valutata la condotta tenuta dal P. .
Invero le risultanze processuali depongono nel senso del permanere anche nella fase del discessus dei malviventi dei motivi di grave allarme che avevano caratterizzato la prima fase dell’azione, svoltasi dinanzi all’ufficio postale e culminata in un vero e proprio conflitto a fuoco. Prova dell’efferatezza della condotta dei criminali è riscontrabile nella fase conclusiva dell’azione, che ha visto il rapinatore C.A.P. rifugiarsi in un’abitazione privata e tenere in ostaggio, sotto la minaccia dell’arma, la padrona di casa ed i due figli di costei, prima di arrendersi dopo trattative. L’iter dei descritti accadimenti non consentiva alla Corte d’Appello di affermare che vi fossero state cesure di sorta nella condotta dei malviventi, terminata con un episodio di violenza almeno pari per gravità e pericolosità al conflitto a fuoco iniziale. E allora, in un contesto di estrema violenza anche nella fase di c.d. fuga, logicamente e ragionevolmente il giudice di appello, così come il giudice di primo grado, ritenne attuale, al momento dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco, il requisito della violenza dell’azione, necessitante, pertanto, d’intervento armato da parte delle forze dell’ordine. Al rilievo si riconnette il tema della proporzione tra la condotta del pubblico ufficiale e la condotta di chi si oppone all’adempimento dei doveri d’ufficio, avuto riguardo al necessario bilanciamento d’interessi insito nella disciplina delle cause di giustificazione. Detta proporzione è stata correttamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale, con statuizione che va confermata in ragione dell’estrema violenza dei malviventi perpetratasi nel corso dell’intera operazione e conclamatasi nella fase finale, nel corso della quale furono messe a repentaglio le vite di tre persone inermi. In definitiva correttamente i giudici di merito accertarono che il pericolo di vita cui erano sottoposti gli ostaggi e i terzi estranei ben giustificava l’uso dell’arma e che quest’ultimo costituiva extrema ratio per fronteggiare la violenza posta in essere dai malviventi.
8. A fronte della violenza perdurante dell’operazione illecita non assumono carattere di decisività né la circostanza, assunta in sentenza e contestata dal PG nel ricorso, dell’avvenuta esplosione di colpi d’arma da fuoco da parte dei malviventi nel corso dell’inseguimento, né le notazioni svolte dalla parte civile nella parte introduttiva del ricorso circa le deposizioni dèi testi S. e M. , con riguardo alla condotta dai medesimi tenuta e alle cautele dagli stessi osservate. La concitazione dell’azione, infatti, non consentiva di operare distinzioni, né la valutazione dei giudici poteva ignorare la situazione di emergenza nella quale i militari operarono, e ciò proprio in ragione del rischio estremo accertatamente esplicitatosi nel corso dell’intera operazione.
9. Per quanto attiene, specificamente, al tema concernente la posizione dell’ostaggio e l’errore nell’identificazione della vittima, deve convenirsi, in aderenza con l’orientamento espresso da questa Corte sul punto, che “perché possa riconoscersi la scriminante dell’uso legittimo delle armi, quale prevista dall’art. 53 cod. pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito” (Sez. 4, Sentenza n. 854 del 15/11/2007 Rv. 238335). Ne consegue che, una volta verificata la sussistenza degli indicati presupposti, nella specie sussistenti per quanto in precedenza argomentato, non è possibile operare distinzioni secondo che l’evento più grave venga a colpire gli stessi autori dell’illecito o anche terzi coinvolti nel teatro del sinistro, questi ultimi, peraltro, difficilmente distinguibili dai primi in ragione dell’accertata dinamica dell’intera azione. D’altra parte, a prescindere dalle notazioni svolte in via ipotetica dalla Corte d’Appello in ordine alla duplice possibilità di ricostruzione della traiettoria del colpo esploso dal P. , deve considerarsi che, in ogni caso, dal contenuto delle sentenza di primo e secondo grado si evince che il proiettile non attinse la vittima direttamente, ma solo di rimbalzo, talché resta accreditata la tesi secondo la quale l’intento dell’agente fu di evitare danni ai presenti.
10. Per tutte le ragioni indicate i ricorsi vanno rigettati, con conferma dell’impugnata sentenza e condanna delle parti private al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del P.G. della Corte d’Appello di Cagliari. Rigetta i ricorso delle parti civili e le condanna al pagamento delle spese del procedimento.

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