Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 16 febbraio 2015, n. 6784

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di A.P. per il reato di cui all’art. 497-ter c.p. per aver detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu in grado di simulare la funzione dei corpi di polizia.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art. 497-ter c.p., rilevando come la Corte territoriale avrebbe preso le mosse dall’erroneo presupposto della sussistenza di un esclusivo vincolo di destinazione del tipo di lampeggiante di cui si discute in favore delle forze di polizia, mentre, alla luce di quanto previsto dall’art. 177 Cod. Strada, tali oggetti possono essere utilizzati anche da altri soggetti, circostanza che escluderebbe la tipicità del fatto contestato.
2.2 Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, lamentandosi in particolare la violazione dell’art. 9 I. n. 689/1981. In tal senso il ricorrente eccepisce la specialità dell’illecito amministrativo di cui al quarto comma dell’art. 177 Cod. Strada rispetto al reato contestato, illegittimamente esclusa dai giudici d’appello sulla base dell’erroneo presupposto per cui tale disposizione punisca esclusivamente l’abuso dei dispositivi acustici e di segnalazione visiva di allarme commesso dai soggetti comunque autorizzati al loro utilizzo e ciò a dispetto del fatto che la stessa non contenga alcuna espressa restrizione in tal senso ed anzi definisca la platea dei propri destinatari ricorrendo al pronome indefinito “chiunque”. Non di meno alcun dubbio potrebbe nutrirsi in merito alla specialità della disposizione amministrativa su quella penale, atteso che dall’esame delle rispettive fattispecie emerge come la seconda faccia generico riferimento alla detenzione oggetti idonei a simulare la funzione dei corpi di polizia, mentre la prima punisca l’utilizzo specifico proprio di dispositivi visivi di allarme del tipo contestato.

Considerato in diritto

1.I1 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con riguardo al primo motivo deve innanzi tutto osservarsi come l’argomento tratto dal ricorrente per sostenere l’atipicità dell’oggetto materiale del reato dall’avvenuto acquisto del lampeggiante sul web si rivela dei tutto inconferente. Ed infatti, per come evidenziato in sentenza (p. 3) e non contestato dal ricorso, è lo stesso imputato ad aver ammesso che oggetto dell’acquisto era un lampeggiante con campana arancione (di cui effettivamente è ammessa la libera vendita) e di aver poi sostituito quest’ultima con altra di colore blu (il cui utilizzo è invece riservato a specifiche categorie di soggetti individuati dalla legge), simulando in tal modo il dispositivo in uso alle forze dell’ordine. E’ dunque evidente che alcuna rilevanza assume ai fini della qualificazione giuridica del fatto il modo in cui l’imputato è entrato in possesso del lampeggiante, atteso che la sua idoneità a corrispondere all’oggetto materiale tipico del reato contestato è il frutto di una condotta fraudolenta dell’A., ulteriore e successiva rispetto a quella del mero acquisto. Non di meno va ricordato come il fatto che un bene venga offerto in vendita sul web non ne rende di per sè lecito l’acquisto e la successiva detenzione. 3. Ciò detto, l’obiezione per cui dalla previsione normativa che autorizza l’utilizzo dei lampeggianti a luce blu non solo alle forze di polizia, ma anche a soggetti ulteriori (vigili del fuoco, soccorso alpino ecc.), deriverebbe l’atipicità del fatto risulta parimenti priva di pregio.
3.1 L’art. 497-ter c.p., infatti, non richiede che gli oggetti ivi menzionati siano destinati esclusivamente all’uso dei corpi di polizia, ma soltanto che questi ultimi li utilizzino e che pertanto la loro detenzione sia idonea a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore e sul potere connesso alla detenzione medesima. 3.2 In tal senso non v’è dubbio allora che la detenzione di un lampeggiante del tipo di quello in uso anche alle forze di polizia collocato sul tetto delle vettura dell’imputato integri la fattispecie contestata. Infatti non può esservi dubbio sull’univoco significato di un comportamento di tal genere, atteso che la collocazione del dispositivo sul tetto di una vettura privata, priva cioè di segni di riconoscimento come sono invece gli automezzi in uso agli altri soggetti abilitati all’utilizzo di lampeggianti blu, non può che far credere che la stessa sia un’auto “civetta” delle forze dell’ordine. 3.3 La qualificazione attribuita dalla Corte territoriale al fatto è dunque corretta, non rilevando a questo punto l’eventuale erroneità delle argomentazioni spese dalla medesima per ricostruire il significato delle norme integratrici del precetto penale. Va infatti ricordato che il vizio di motivazione rilevabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione, Sez. Un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione).
4. Infondato è infine anche il secondo motivo di ricorso.
4.1 Sotto un primo profilo deve osservarsi, nella scia di quanto già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 32964 dei 29 maggio 2014, Piva, in motivazione), come la disposizione sanzionatoria contenuta o T” tuvy nel quarto comma dell’art. 177 CdS debba essere letta alla luce di quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo. In tal senso la scelta del pronome indefinito “chiunque” non può imputarsi alla volontà di punire la condotta di qualsiasi soggetto faccia uso dei dispositivi di allarme supplementari anche se non legittimato a farvi ricorso in condizioni particolari. Ed infatti l’inciso contenuto nella norma sanzionatoria («al di fuori dei casi di cui al comma 1») chiarisce come oggetto dell’incriminazione amministrativa sia sostanzialmente la condotta di abusivo utilizzo dei menzionati dispositivi nella circolazione stradale da parte dei soggetti legittimati al loro utilizzo.
4.2 Ma anche qualora volesse accedersi all’impostazione interpretativa del ricorrente – e cioè che quello configurato dalla norma amministrativa sarebbe un illecito comune e non proprio – va escluso qualsiasi rapporto di specialità tra quest’ultima e quella penale contestata all’imputato.
4.3 Infatti il confronto tra le fattispecie astratte evidenzia come le condotte tipizzate dalla norma penale e da quella amministrativa siano diverse e come dunque alcuna interferenza sussista tra le stesse, impedendo la stessa astratta configurabilità di un’ipotesi di concorso apparente di norme da risolversi applicando l’invocato principio di specialità. Infatti, mentre l’art. 497-ter c.p., al n. 1), punisce la mera detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia (tra i quali, come si è visto, può annoverarsi anche il dispositivo visivo a luce blu lampeggiante), l’art. 177 comma 4 CdS sanziona invece l’abuso nell’utilizzo dei menzionati dispositivi nella circolazione stradale, che è condotta, per l’appunto, affatto diversa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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