Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 marzo 2016, n. 9559. In materia di lesioni personali colpose in ambito calcistico, trova applicazione la scriminante atipica dell’accettazione del rischio consentito, e con essa è esclusa l’antigiuridicità del fatto, qualora si tratti di azione posta in essere senza volontà lesiva, nel rispetto del regolamento, e l’evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell’attività sportiva che implica contatto fisico. (Nel caso di specie, viene esclusa l’antigiuridicità del fatto nella condotta del calciatore che, nel corso di una partita di calcio, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata dall’avversario, il quale al termine della partita, impossessatosi del pallone aveva dato vita ad un veloce contropiede della squadra ospitata, spingendo davanti a sé la sfera, con l’intento di guadagnare prestamente l’area di rigore, attingeva, con eccessiva violenza, con un calcio la gamba dell’avversario, causandogli lesioni gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 8 marzo 2016, n.9559 Ritenuto in fatto Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie 'eccellenza', girone Sardegna, D.B.V., calciatore della [...]