Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 27898 del 26 giugno 2013
Svolgimento del processo
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Si procede, nei confronti dei ricorrenti per più violazioni degli artt. 3 e 10 ter, nonchè del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere – G. G., in proprio e quale legale rappresentante della Frager Building S.r.l., e G.N. quale legale rappresentante della Gerseb S.r.l. (tutte società operanti nei settore della costruzione e commercializzazione immobiliare) – al fine di evadere le imposte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indicato nelle dichiarazioni fiscali sulle imposte per gli anni 2008 e 2009, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo nonchè omesso di versare l’Iva dovuta in relazione agli esercizi 2008 e 2010 ed anche emesso, nel 2010, una fattura soggettivamente falsa.
Per tale ragione, il G.i.p. ha, in accoglimento della richiesta del P.M., disposto il sequestro preventivo, di tutti i beni mobili ed immobili intestati alle predette società, finalizzato alla confisca per equivalente.
Il Tribunale, in sede di riesame, del citato provvedimento ablatorio, ha confermato.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, entrambi gli indagati hanno proposto ricorso, tramite difensore, deducendo (sia pure in atti separati ma sovrapponili):
1) violazione di legge per inesistenza della motivazione nell’ordinanza del G.i.p. e, conseguente, inammissibilità della integrazione della motivazione fatta dal Tribunale. A tal fine, i ricorrenti evocano un precedente giurisprudenziale (n. 22327/12) in cui la fattispecie colà decisa è da considerare sovrapponibile alla presente e si sottolinea che, in quel caso, questa S.C. aveva censurato il fatto che il provvedimento impugnato si risolvesse in mere clausole di stile senza che fosse possibile evincere le ragioni per le quali il giudice aveva fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato. Si sottolinea che, anche nel caso in esame, il G.i.p. ha fatto una sorta di operazione di “copia-incolla” informatico con piccolissime variazioni stilistiche (dettagliatamente indicate);
2) vizio motivazioni ed erronea applicazione della legge processuale.
Tali censure discendono, secondo i ricorrenti, dal fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile il sequestro per equivalente ai fini della confisca nei confronti di persone giuridiche diverse dall’autore del reato e, per di più, ciò sia avvenuto previa irrituale modificazione dei fatti-reato ipotizzati dal P.M..
L’argomentare è supportato dal richiamo a varie pronunzie di questa S.C. (sez. 3^, 14.6.12, n. 25774 e 4.7.12 n. 33371) sottolineando che da esse è possibile evincere i principi secondo cui la misura ablatoria della confisca per equivalente, avendo carattere afflittivo proprio della sanzione penale, non è applicabile retroattivamente e, soprattutto, si può applicare esclusivamente in relazione ai reati previsti dalla L. n. 231 del 2001, art. 24, Tribunale per il Riesame i quali non sono ricompresi i reati fiscali di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.
Unica eccezione è rappresentata dal caso che la struttura societaria costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo al solo fine di porre in essere i reati di frode fiscale di guisa che ogni bene societario, pur fittiziamente intestato alla società, sia in realtà nella immediata disponibilità dell’autore del reato.
Tale, però, non è, per i ricorrenti, il caso in esame ed anche in ciò hanno errato i giudici del riesame sostenendo una tesi che non è contenuta neppure nell’accusa formulata dal P.M. (come dimostra la richiesta di rinvio a giudizio prodotta).
Si soggiunge, comunque, che la tesi del carattere fittizio delle società dei ricorrenti è smentita dal fatto che la Gerseb opera da anni nel campo dell’edilizia realizzando numerosi complessi immobiliari e che – se si accedesse alla tesi del Tribunale che è fondata solo sulla sottolineatura dell’identità del soggetto amministratore e del fatto che esso sia unico – si dovrebbe arrivare al paradosso di ritenere fittizie tutte le società di capitali partecipate da parenti dell’amministratore;
3) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p., perchè non si può applicare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto ma solo del prezzo del reato. Ciò è stato affermato anche dalle S.U. del 25.6.0 n. 38691;
4) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p., perchè, in ogni caso, il sequestro qui disposto è indiscriminato mentre avrebbe dovuto essere correlato alle imposte asseritamente evase dalle altre società diverse dalla Gerseb (quella che avrebbe beneficiato del risparmio di imposta). Invece, si fa notare, il Tribunale – dopo essersi contraddetto logicamente affermando, a f. 19, che obiettivo dichiarato del legislatore è quello della confisca per equivalente dei beni di cui la persona fisica colpevole di un reato abbia la disponibilità – ha ignorato il dictum di questa S.C. (sez. 3^, 22.3.12, n. 17465) secondo cui il Tribunale per il Riesame deve apprezzare il valore dei beni sequestrati al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario;
5) violazione dell’art. 273 c.p.p., per omessa motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al superamento delle soglie di punibilità per i reati contestati. A tal fine, si rammenta che dalle stesse s.i.t. acquisite dalla G.d.F. risulta che numerosi acquirenti di immobili avevano dichiarato di aver corrisposto a titolo di prezzo le somme indicate negli atti notarili e di avere, poi, pagato a parte le somme dovute per le modifiche e migliorie effettuate sull’immobile. Sulla scorta di tali dati, doveva escludersi che fossero stati raggiunti seri indizi del superamento delle soglie di punibilità, previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, per ciascuna società. Il motivo, si sottolinea, è stato ignorato dal Tribunale per il Riesame.
I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
3. Motivi della decisione – I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.
3.1. (quanto ai primo motivo). La censura qui proposta è esattamente la medesima portata all’attenzione del Tribunale per il Riesame che, però, vi ha dato risposta puntuale ed adeguata sì da rendere praticamente “apparente” il presente motivo.
Deve, infatti, ribadirsi la giustezza dei rilievi del Tribunale là dove ricorda che il “filtro” operato dal G.i.p. nella propria ordinanza (con la quale ha disposto, contestualmente, una misura cautelare personale e, la presente, reale) non presta il fianco a critiche perchè la motivazione per relationem è tecnica argomentativa pienamente legittima a condizione che rispetti determinate condizioni che qui sono state ritenute osservate.
E’ ben vero che, in talune fattispecie, come quella trattata nel precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti, questa S.C. (rv, 233082) ha deplorato il ricorso al richiamo, ma solo perchè esso si era risolto nella riproduzione, pura e semplice, della decisione confermata accompagnata da una dichiarazioni di adesione, anch’essa espressa in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza argomentare sull’inconsistenza 0 sulla non pertinenza di detti motivi.
Il caso in esame è ben diverso come, del resto, è stato già affermato da questa S.C. proprio con riferimento alla medesima ordinanza cautelare impugnata per la parte in cui disponeva gli arresti domiciliari nei confronti degli odierni ricorrenti.
Ci si riporta, pertanto, per brevità, a quella sentenza n. 17729/13 del 21.3.13 di questa stessa sezione.
3.2. (quanto ai secondo motivo). Deve essere respinto anche il presente motivo visto che ciò che in esso si deduce è stato vagliato con cura dal Tribunale per il Riesame con motivazione articolata, basata su precisi richiami alla giurisprudenza di legittimità e che è pervenuta a conclusioni che questo collegio condivide.
La decisione impugnata, infatti, mostra di avere ben presente la recentissima sentenza di questa stessa sezione (sez. 3^, 19.9.12, Unicredit, rv. 254796) nella quale è stato fatto il punto della situazione a proposito del dibattuto tema della applicabilità della confisca per equivalente su beni appartenenti a persona giuridica, ove si proceda per violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società.
Nella sua disamina, il Tribunale (a conferma della considerazione in cui ha tenuto le obiezioni difensive – analoghe a quelle odierne) ha ribadito che, in effetti, anche nelle pronunzie di questa Corte sì da atto che nessuna fonte legislativa primaria contempla la eventualità di una tale responsabilità della persona giuridica da consentire una aggressione al suo patrimonio per illeciti tributari commessi dal suo amministratore (a differenza di quanto avviene per il reato di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 10), e ciò, ancorchè si tratti di reati posti in essere nell’interesse ed a vantaggio della società stessa.
Peraltro, proprio basandosi sulla recente pronunzia prima citata (rv. 254796), si è posto l’accento sulla possibilità di diversificare sul rilievo che, solo se si è al cospetto di persone giuridiche di dimensioni non modeste, il comportamento delle persone fisiche, seppure illecito, non può incidere in maniera significativa.
In tal caso, è allora possibile teorizzare, allo stato l’esistenza di una sorta di vera e propria “impunità fiscale” della società rispetto alla persona fisica che ne fa parte e vi opera per suo conto.
A diverse conclusioni, però, si può pervenire quando l’autonomia della struttura societaria rispetto al soggetto indagato non sia così netta perchè si è al cospetto di società di consistenza limitata e nelle quali, anzi, – si è detto – le persone giuridiche rappresentino una sorta di “emanazione meramente strumentale degli autori del reato – persone fisiche – ossia un comodo ed artificioso schermo al cui riparo agire indisturbati”.
Sulla base delle emergenze investigative fin qui acquisite, nel caso in esame, il Tribunale teorizza in modo convincente e logico che le società facenti capo agli odierni indagati rientrino, per l’appunto, in tale ultima ipotesi.
A tal fine, il Tribunale sottolinea la constante ricorrenza della persona del principale indagato, G., e di altri suoi familiari nel ruolo di legali rappresentanti delle società Germar e Gerseb S.r.l. evidenziando “la significativa ed ampia presenza apicale, assolutamente prevalente nell’arco di vita delle società (e comunque determinante in relazione agli illeciti in contestazione) dell’indagato ( G.G. n.d.r.) nel ruolo di amministratore delle società, con alcune solo temporanee rotazioni intra-familiari”.
Inoltre, i giudici del riesame – quasi in replica all’obiezione difensiva qui svolta (secondo cui siffatto argomentare finirebbe per “criminalizzare” per così dire tutte le società di capitali partecipate da parenti dell’amministratore) – fanno notare come, a riscontro delle ipotesi formulata, desti non poche perplessità anche la “anomala creazione e la successiva gestione di ben quattro società per realizzare, come da oggetti sociali, sempre la medesima attività professionale da parte dell’indagato”.
Correttamente, poi, si sottolinea anche che si tratta di elementi che non abbisognano di una contestazione specifica essendosi semplicemente al cospetto di una delle possibili prospettive entro cui collocare e leggere gli elementi investigativi fin qui acquisiti.
E’ per tale ragione, del resto, che, trattandosi di una lettura accurata e tutt’altro che manifestamente illogica del bagaglio indiziario, la motivazione del Tribunale per il Riesame è da ritenere qui incensurabile. In particolare, ciò si può affermare con riferimento alla conclusione secondo cui il sequestro a fini di confisca per equivalente, di cui qui si discetta, è ammissibile dovendosi ritenere che le società facenti capo ai ricorrenti avessero una portata meramente fittizia e strumentale.
Ciò, del resto, è possibile evincere anche dagli ulteriori “indici rivelatori” rappresentati dalla promiscuità operativa (meglio descritta a f. 16) e dalla circostanza che i soci fossero sempre ed esclusivamente (e con una presenza imponente) G.G., suo padre, N., ed il fratello Sebastiano, ditalchè, le società erano “sostanzialmente una semplice proiezione esterna, fittizia, di un patrimonio e di scelte individuali dell’indagato e, in modo solo molto più sfumato, dei suoi più stretti congiunti” (f. 17).
A conclusione di un ragionamento decisamente coerente e completo, si sottolinea, infine, come vi sia giurisprudenza di questa S.C. che afferma (sez. 3^ n. 6894/11) la possibilità di disporre il sequestro per intero anche nel caso in cui il bene sia in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo laddove esso sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione.
Orbene, nella specie, non solo non si parla di beni in comproprietà con “terzi” – bensì con stretti familiari che svolgono ruoli marginali “offuscati dall’assorbente gestione diretta” dello stesso indagato G.S. – ma, vi è anche una “diretta disponibilità da parte dell’amministratore indagato dei beni, peraltro immobili e, quindi, allo stato da reputare indivisibili”.
3.3. (quanto ai terzo motivo). Ciò che i ricorrenti sostengono nel terzo motivo deve essere disatteso perchè inesatto.
Erroneamente, infatti, si sostiene la non applicabilità della confisca per equivalente con riferimento al supposto “profitto” del reato perchè essa, invece, concernerebbe solo il “prezzo”.
L’assunto è smentito dallo stesso tenore della norma: la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, recita testualmente 143: “nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.”.
Evidente, quindi, che la disposizione non opera alcuna differenziazione tra l’art. 322 ter c.p.p., commi 1 e 2.
Una limitazione in tal senso è stata sostenuta da questa Corte (S.U., 25.6.09, Caruso, rv. 244189) ma solo perchè la fattispecie sottoposta al suo esame concerneva il delitto di peculato (che, infatti, è richiamato solo nel comma 1 dell’art. 322 ter c.p.p.).
A maggior riprova dell’assunto, ricorre altra decisione di analogo tenore (Sez. 2^, 20.12.06, Napolitano, Rv. 235828) ove, trattandosi di altro reato (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si fa notare che il sequestro per equivalente si può estendere anche al profitto del reato (e non solo al prezzo) perchè l’art. 640 quater, nel richiamare l’art. 322 ter, non fa distinzione tra il comma 1 ed il comma 2.
3.4. (quanto al quarto e quinto motivo). Devono, infine, essere respinti anche il quarto e quinto motivi di ricorso (trattabili congiuntamente perchè riguardanti lo stesso profilo della “eccessività” del sequestro).
E’ ben vero, infatti, che si è più volte affermato come il Tribunale per il Riesame non possa esimersi dall’apprezzare la proporzione tra l’importo sequestrato per equivalente e l’ammontare del presunto profitto (sez. 3^, 22.3.12, Crisci, rv. 25238O; sez. 3^, 7.10.10, Giordano, rv. 248697; sez. 6^, 23.11.10, Marini, Rv. 2489S6; sez. 5^, 9.10.09, sortino, rv. 245727) ma è anche vero che ciò non va inteso nel senso che debba essere il Tribunale ad eseguire materialmente i calcoli del caso.
Una volta ottenuto dal G.i.p. il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, la sua esecuzione materiale – nel senso della individuazione dei beni da apprendere e della quantificazione del loro valore – compete al P.M. (che, a tal fine, si avvale legittimamente della P.G.) (Sez. 3^, 8.2.12, Genovese, Rv. 252344).
E’ fin troppo evidente che, nè, il G.i.p., nè, il Tribunale per il Riesame disporrebbero dei mezzi per operare in detta direzione.
Ciò che, invece, il Tribunale per il Riesame può, e deve, fare è controllare che, appunto, non vi sia sproporzione tra il presunto profitto e quanto vincolato.
Nella specie, però, la doglianza è ingiustificata per le medesime ragioni già esaminate ed illustrate da questa stessa sezione nella già menzionata sentenza n. 17729/13 del 21.3.13.
Anche in quella occasione, infatti, sia pure al fine di invalidare la misura cautelare personale, era stato sostenuto dalla difesa lo stesso argomento del superamento delle soglie di punibilità dei reati contestati.
Trattandosi di discorso fattuale, concernente le peculiarità della fattispecie in esame, ben ci si può semplicemente richiamare a quella decisione di reiezione (già nota ai ricorrenti) ove (ff. 3 e 4) con ampiezza di argomenti, si specificano le ragioni per le quali il giudice di merito, per la elevata entità dell’evasione fiscale, avesse correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, ed ampiamente superate le soglie di punibilità.
Nel respingere i ricorsi, segue, per legge, la condanna di ciascuno ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti l’art. 615 c.p.p. e ss..
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
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