Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 5 ottobre 2015, n. 39865
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5752/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2015 la relazione fatta, dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto;
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) di Milano;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 10 dicembre 2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella citta’ emessa il 22 maggio 2012 nei confronti di (OMISSIS), imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale lesioni personali aggravate in danno del proprio coniuge (OMISSIS), dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine alle condotte di lesioni personali aggravate di cui ai capi B) e C) per tardivita’ della querela e rideterminava la pena per i residui reati in anni tre e mesi nove di reclusione, confermando nel resto, ivi comprese le statuizioni civili.
1.2 La Corte di appello, nel richiamare in larghissima parte la dettagliata motivazione del primo giudice, dopo aver minuziosamente ricostruito la vicenda nei suoi piu’ rilevanti passaggi storici ed avere esposto, con altrettanta cura, tutti i motivi di appello, ivi compresi quelli aggiunti esaminati singolarmente con analoga scrupolosita’, ribadiva, anzitutto, la piena credibilita’ della persona offesa, sottolineandone non solo la genuinita’ spontaneita’ costanza e coerenza del racconto, ma anche l’assenza di secondi fini. In ordine a quello che la difesa dell’appellante aveva inteso definire “ambivalenza” della persona offesa (nella misura in cui costei aveva a piu’ riprese manifestato sentimenti di opposto significato verso lo (OMISSIS) proseguendo nella convivenza nonostante gli asseriti ripetuti maltrattamenti ed il clima di assoluta ostilita’ e, di contro, in altre occasioni, accusato il marito, presentando ripetute querele per le lesioni subite nel corso di diversi anni) quasi a voler evidenziare la non credibilita’ della donna, la Corte territoriale, con estrema accuratezza, grazie anche all’ausilio probatorio derivante da numerose testimonianze ab extrinseco (tra le quali le dichiarazioni della madre e della sorella della p.o. che, pur messe al corrente sia pure a larghe linee di quanto la (OMISSIS) era costretta a subire, avevano almeno inizialmente sottovalutato quei segnali di allarme) ha escluso che quegli ondivaghi atteggiamenti fossero sintomatici di una effettiva situazione di conflittualita’ interna, optando invece per l’apparenza delle manifestazioni contraddittorie e dando risalto ad alcuni dati di ben diversa portata: primo tra tutti, gli sforzi della (OMISSIS) di cercare a piu’ riprese di portare avanti il menage familiare per diversi anni – nonostante maltrattamenti di ogni tipo, violenze, aggressioni e lesioni – nel tentativo, risultato vano, di una (ri)composizione dell’unita’ familiare e della serenita’ ambientale anche nell’interesse delle figlie minori di eta’ prepuberale. La Corte distrettuale, richiamando quanto in proposito argomentato dal Tribunale, negava che il regime di conflittualita’ dipendesse da reciproci atteggiamenti offensivi o minacciosi, privilegiando, invece, la tesi delle lesioni, minacce, umiliazioni e aggressioni a senso unico da parte del coniuge odierno imputato.
Ancora, la Corte distrettuale escludeva in modo categorico la consistenza delle argomentazioni difensive che indicavano la donna come incline a divertirsi, a trascurare la famiglia e ad allacciare relazioni sentimentali in costanza di matrimonio o comunque a non disdegnare evasioni sentimentali. In tale contesto la Corte richiamava anche alcune altre testimonianze di soggetti orbitanti nell’entourage della coppia ovvero di soggetti entrati in relazione con la donna in circostanze temporali specifiche, traendo anche da tali dati ulteriori significativi elementi che confermavano sia l’attendibilita’ intrinseca della (OMISSIS) sia la veridicita’ degli episodi da lei segnalati nelle varie denunce. Ulteriore e decisiva valenza – ai fini della dimostrazione non solo del reato di maltrattamenti (proseguito ininterrottamente e con forme crescenti per oltre sette anni), ma anche di singoli episodi di lesioni personali – veniva attribuita dalla Corte ai numerosi certificati medici prodotti in atti e corredanti le varie querele, in cui venivano descritte lesioni compatibili con le violenze subite. Quanto al reato di violenza sessuale, la Corte distrettuale collocava l’episodio in un particolare momento storico in cui i rapporti sessuali ordinari tra i coniugi erano cessati da tempo, ricavando la verita’ del fatto dalla estrema precisione del racconto della vittima ed escludendo che la denuncia della signora fosse di tipo ritorsivo o, ancor peggio, calunnioso. In punto di pena, esclusa la procedibilita’ dei reati di lesioni personali sub B) e C) per il venir meno della circostanza aggravante del nesso teleologia), rideterminava la pena sostanzialmente allineandosi ai parametri di valutazione del Tribunale che condivideva anche nella parte relativa all’esclusione della circostanza di cui all’articolo 62 c.p., n..
1.3 Per l’annullamento della predetta sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo quattro specifici motivi. Con il primo si lamenta la contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilita’ per il reato di violenza sessuale di cui al capo E). Con il secondo motivo si prospetta analogo vizio in riferimento alla ritenuta attendibilita’ intrinseca della persona offesa. Con il terzo e quarto motivo viene dedotto il vizio di motivazione sotto il duplice profilo della illogicita’ manifesta e della contraddittorieta’ in punto di conferma del giudizio di responsabilita’ sia per il delitto di maltrattamenti di cui al capo A) sia per le varie condotte residuali di lesioni personali di cui ai capi D) ed F).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ fondato e va rigettato. Con riferimento al primo motivo – incentrato sulla manifesta illogicita’ (oltre che carenza) della motivazione in punto di conferma del giudizio di colpevolezza per il reato di violenza sessuale – in effetti alla stringata (ma non per questo incompleta o manifestamente illogica) motivazione della Corte territoriale, si contrappone una lunga sequela di considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente nelle prime 18 pagine del ricorso, caratterizzate da una serrata critica alla decisione del Tribunale attraverso l’indicazione di sms indicativi dell’ambivalenza della persona offesa verso il coniuge (asseritamente combattuta tra un costante atteggiamento di amore-odio-indifferenza); ancora la insufficienza e genericita’ delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) a loro volta segnate da una sostanziale genericita’ delle confidenze asseritamente fatte dalla (OMISSIS) alla sua amica; l’indicazione di un possibile movente da parte della (OMISSIS) costituito dalla sua intenzione di allontanarsi dal marito per iniziare una nuova vita piena di interessi (gia’ coltivati nei primi anni di matrimonio con il supino assenso del coniuge) e di relazioni interpersonali anche con altri uomini; la citazione di un episodio relativo allo spostamento di rilevanti somme di denaro dal conto comune al conto della donna intenzionata – secondo la difesa – ad alzare i livelli dello scontro di coppia gia’ in corso ma non abbastanza aspro da consentire una separazione immediata.
2. Rileva il Collegio, in via preliminare, che la struttura motivazionale della sentenza di appello, laddove le pronunce di primo e di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a base delle rispettive decisioni, si salda e si integra con quella precedente di primo grado formando un unicum, cosi’ giustificando da parte del giudice di secondo grado una motivazione per relationem (Sez. 2 , 10.1.2007 n. 5606, Conversa e altri; Rv. 236181; Sez. 1 , 26.6.2000 n. 8868, Sangiorgi, Rv. 216906; S.U. 4.2.1992 n. 6682, PM. p.c, Musumeci ed altri, Rv. 191229).
2.1 In aggiunta a cio’ va detto che il giudice di appello, laddove venga investito di specifiche censure, ha il preciso dovere di darvi risposta adeguata o quanto meno sufficiente sia sotto il profilo della esaustivita’, sia sotto il profilo della logicita’ intrinseca, senza, peraltro, che sia necessaria una risposta dettagliata da parte del giudice del gravame ad ogni rilievo dell’appellante ed occorrendo, invece, che l’intero tessuto motivazionale presenti uno sviluppo argomentativo ordinato e completo nel suo insieme attraverso un’analisi delle varie censure difensive nei suoi aspetti essenziali e la correlata valutazione della esattezza o meno dei rilievi in rapporto, sia con il materiale probatorio a disposizione che con il testo della decisione di primo grado la’ dove richiamata.
2.2 Nel caso in esame e’ radicalmente da escludere che possa parlarsi di carenza di motivazione, connotandosi, invece, la sentenza impugnata per una analisi accurata di tutti gli argomenti o circostanze rimarcate dalla difesa nel proprio atto di gravame: la Corte distrettuale, quindi, perfettamente consapevole della necessita’ di rispondere alle varie (e numerose) doglianze difensive, ha fornito risposta su tutto, nulla lasciando al caso e semmai approfondendo, la’ dove necessario, quei punti della sentenza del Tribunale non condivisi dall’appellante.
2.3 Osserva, poi, il Collegio che in quest’opera di articolata valutazione, la Corte territoriale e’ partita da una considerazione di fondo, di tipo generale, che la difesa ha mostrato di trascurare gia’ nella fase del merito e che, in questa sede, integra piu’ il tentativo di ricostruire alternativamente la verita’ storica di un fatto (percorso non consentito in sede di legittimita’), che l’enunciazione di manifeste illogicita’: correttamente, infatti, la Corte di merito ha inquadrato l’episodio della violenza sessuale in un contesto complessivo, obiettivamente esistente, di maltrattamenti seriali, di grado crescente e ben giustificati anche dalla personalita’ dell’imputato giudicata ipercritica, per un verso, verso i legittimi desideri della donna di arricchire i propri orizzonti culturali e, per altro verso caratterizzata da un senso di inferiorita’ sfociante spesso nella depressione. Non si tratta, quindi, come preteso dalla difesa, di una conflittualita’ di coppia prima strisciante e poi sempre piu’ acuta, nella quale il ruolo dominante era ricoperto dalla moglie (additata quale soggetto dominante ed in grado di condizionare il modo di essere dello (OMISSIS) in seno alla famiglia), ma di una conflittualita’ dovuta alle continue angherie cui la (OMISSIS) (soggetto giovane e dotato di una adeguata cultura) era sottoposta: angherie di ogni tipo che andavano dalle semplici mortificazioni, sia in pubblico che in privato, alle minacce, alle aggressioni fisiche, alle botte ed agli insulti piu’ beceri.
2.4 Pienamente logica quindi l’argomentazione della Corte secondo cui l’episodio di violenza, proprio perche’ fatto isolato sotto il profilo temporale, doveva considerarsi vero (e non semplicemente verosimile) in quanto sganciato da una relazione sessuale ordinata o se si vuole, discontinua, ma pur sempre presente nella vita di coppia. La donna, con la sua denuncia confortata dalla immediatezza della segnalazione al servizio antiviolenza della clinica (OMISSIS), ha inteso evidenziare un elemento di specifica criticita’ che la difesa dello (OMISSIS) intende, invece, segnalare come un modo incoerente ed imprevisto da parte della (OMISSIS), di alzare il livello dello scontro e liberarsi dell’incomoda presenza del coniuge nel modo piu’ semplice possibile: la denuncia per violenza sessuale.
3. Ritiene, al riguardo, il Collegio di svolgere alcune – seppur brevi – considerazioni di ordine generale che valgono a far comprendere la logicita’ del percorso argomentativo della Corte di merito.
3.1 Anzitutto vanno richiamati in principi in tema di manifesta illogicita’ della motivazione elaborati da questa Suprema Corte, tali da giustificare la nullita’ della decisione: il suddetto vizio ricorre quando l’incoerenza della motivazione sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. S.U. 21.9.2003 n. 47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016). Con riguardo, poi, al vizio di contraddittorieta’, essa rientra latu sensu nel concetto di manifesta illogicita’ – attenendo alla coerenza e congruita’ del ragionamento logico-giuridico: trattasi di un vizio che, introdotto come autonomo dalla Legge n. 46 del 2006, si manifesta in termini di incongruenza interna tra lo svolgimento del processo e la decisione e si atteggia, quindi, come una sorta di contraddittorieta’ “processuale” in contrapposizione alla contraddittorieta’ “logica” che e’ intrinseca al testo del provvedimento. Piu’ in generale, si parla di contraddittorieta’ della motivazione quando essa non sia adeguata in quanto non permette un agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a cio’ che e’ stato oggetto di prova (cosi’ Sez. 6 14.1.2010 n. 7651 P.G. in proc. Mannino, Rv. 246172). In ultima analisi il vizio in questione di sostanzia “nell’incompatibilita’ tra l’informazione posta alla base del provvedimento impugnato e l’informazione sul medesimo punto esistente in atti (si afferma cio’ che si nega e si nega cio’ che e’ affermato” (in termini Sez. 3 21.11.2010 n. 12110, Campanella e altro, Rv. 243247).
3.2 Con riferimento, poi, alla questione relativa alle, ipotesi di violenza sessuale all’interno di una coppia, e’ il caso di ricordare che l’articolo 143 c.c., disciplinante i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, prevede espressamente che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglie e alla coabitazione”.
3.3 E’ da escludere, quindi, che sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali inteso come mero sfogo all’istinto sessuale contro la volonta’ del partner, tanto piu’ se tali rapporti avvengano in un contesto di sopraffazioni, infedelta’ e/o violenze che costituiscono l’opposto rispetto al sentimento di stima, affiatamento e reciproca solidarieta’ in cui il rapporto sessuale si pone come una delle tante manifestazioni (Sez. 3 12.7.2007 n. 36962, Ponti ed altri, Rv. 237313).
3.4 D’altro canto, ai fini della integrazione della fattispecie delineata dall’articolo 609 bis c.p., e’ sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui liberta’ di autodeterminazione senza che rilevi in contrario l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, in quanto il rapporto coniugale non degrada la persona del coniuge a mero oggetto di possesso dell’altro coniuge con la conseguenza che laddove l’atto sessuale venga compiuto quale mera manifestazione di possesso del corpo, esso acquista rilevanza penale (Sez. 3 4.3.2004 n. 14789, Riggio, Rv. 228448; idem 16.11.1988 n. 11243, Camerini, Rv. 179754). Ne’ basta ad escludere il reato la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l’agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte del coniuge-vittima al compimento di atti sessuali (Sez. 3 7.3.2006 n. 16292, Mansi, Rv. 234171).
3.5 E’ noto, poi, che le relazioni sessuali, per la loro variegabilita’ costituiscono uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabili costituzionalmente: sicche’, se da un lato la liberta’ sessuale va intesa come liberta’ di espressione e di autodeterminazione afferente alla sfera esistenziale della persona, e dunque inviolabile, e’ del pari innegabile che tale liberta’ non e’ indisponibile, occorrendo pur sempre una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione (sessuale) tra loro.
3.6 Orbene, a tali canoni di valutazione si e’ ispirata la Corte territoriale escludendo rilievo, a ragione, a quella pretesa ambivalenza della persona offesa indicata dal ricorrente come giustificazione della sua condotta, in quanto sul punto la Corte territoriale e’ stata sufficientemente chiara: nel richiamare, infatti, ancora una volta, le considerazioni del Tribunale, il giudice distrettuale ha soprattutto inteso sottolineare una serie di dati oggettivi (la testimonianza (OMISSIS) che, pur se non precisa, e’ valsa ad orientare la Corte nel ritenere che le relazioni sessuali e – per quanto puo’ qui specificamente rilevare – l’episodio denunciato dalla (OMISSIS) si svolgevano in generale clima di dissenso, anche tacito, da parte della donna ben percepibile da parte dello (OMISSIS); l’immediatezza della denuncia al S.V.D. della Clinica (OMISSIS); il clima di generale sopraffazione cui la donna era sottoposta; l’assenza di rapporti sessuali risalente nel tempo; la estrema precisione del racconto propria di chi ha vissuto direttamente una simile esperienza). Il motivo di ricorso va, pertanto, disatteso.
4. Passando all’esame del secondo motivo incentrato, invece, sulla manifesta illogicita’ della motivazione in punto di ritenuta attendibilita’ intrinseca della persona offesa, vanno ancora una volta, richiamate le regole generali elaborate da questa Corte Suprema sul tema della credibilita’ della testimonianza della persona offesa.
4.1 E’ stato cosi’ affermato che in materia le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile (e dunque portatrice di uno specifico interesse personale di matrice economica) possono essere poste, da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, purche’ da parte del giudice officiato del compito di valutarle venga resa una idonea motivazione in ordine alla credibilita’ soggettiva del dichiarante e all’attendibilita’ intrinseca del suo racconto. Tale processo di valutazione, proprio per la peculiarita’ della posizione del “testimone-persona offesa” rispetto al testimone c.d. “neutrale” deve essere particolarmente penetrante e rigorosa, occorrendo che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (Sez. 5 8.7.2014 n. 1666, Pirajno e altro, Rv. 261730).
4.2 Cio’ ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad escludere che le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, siano applicabili alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa (cosi’ Sez. 1 19.7.2013 n. 41461, bell’Arte ed altri, Rv. 253214; nello stesso senso Sez. 3 3.5.2011 n. 28913, C. e altro, Rv. 251075).
4.3 A tali criteri si e’ uniformata la Corte territoriale sottoponendo a serrato esame le dichiarazioni della (OMISSIS) senza trascurare le specifiche censure sollevate con l’atto di appello soprattutto con riguardo al profilo dell’attendibilita’ intrinseca del racconto: si e’ gia’ accennato alle valutazione espresse dalla Corte di merito in relazione all’episodio della violenza sessuale che pure, nell’economia della vicenda, non e’ parso assumere valore preponderante rispetto al reato, meno grave sotto l’aspetto punitivo, ma indubbiamente piu’ grave per la sua oppressivita’ e continuativita’ rappresentato dai maltrattamenti in famiglia.
4.4 L’analisi compiuta dalla Corte di merito non e’ stata di certo lasciata all’improvvisazione, non solo perche’ ha fatto tesoro delle gia’ ampie considerazioni svolte dal Tribunale, ma soprattutto perche’, in modo autonomo, e’ stata contraddistinta da valutazioni specifiche sulla personalita’ della (OMISSIS), giudicato soggetto pienamente attendibile e per la sua storia familiare e personale e per le stesse parziali – in quanto decisamente sfumate – ammissioni dello (OMISSIS) in ordine al reato di maltrattamenti: reato che, per le sue intrinseche caratteristiche e modalita’ di commissione si pone al centro della vicenda le cui punte dell’iceberg sono costituite dai vari episodi di lesione personale (oltretutto comprovate dai certificati medici oltre che da testimonianze esterne) e dal ricordato episodio di violenza sessuale.
4.5 In tale opera di valutazione la Corte di merito e’ stata particolarmente rigorosa ed attenta proprio in considerazione delle prove prospettate dalla difesa, avendo cura di decifrare in modo corretto i comportamenti dei due coniugi e dare cosi’ un significato appropriato ad una vicenda dai contorni solo apparentemente complessi.
4.6 Il tema della conflittualita’ di coppia e’ stato in realta’ affrontato in termini assai piu’ vasti alla luce di elementi provenienti da diverse fonti.
4.7 La questione dell’ambivalenza di atteggiamento della (OMISSIS) verso il marito e’ stato affrontato in termini estremamente logici, pur tenendo conto di alcuni elementi introdotti dalla difesa, apparentemente di equivoco significato e tali da disorientare asseritamente lo (OMISSIS): la Corte ha sottolineato alcuni punti basilari quali l’intendimento della donna di cercare di salvare il matrimonio per amore delle piccole figlie; le sue indecisioni nel confidarsi apertamente con i propri stretti congiunti (la madre e la sorella) e financo con gli amici dovute, oltre che alle intenzioni di cui sopra, anche ad un innato senso di vergogna nel dover spiattellare all’esterno la sua difficile situazione familiare; persino alcuni flebili “ritorni di fiamma” verso il marito, da intendersi quali tentativi di riconquistare la perduta serenita’ familiare oltre che di coppia.
4.8 Ma la Corte di merito e’ andata oltre, approfondendo il profilo della ambivalenza anche alla luce dell’atteggiamento dell’imputato, soggetto giudicato estremamente fragile nella sua personalita’ e comunque non altezza del coniuge nel gestire la situazione familiare, tanto da affrontarla nel modo sbagliato, ovverossia attraverso reazioni violente, a volte minacciose, offese ed aggressioni.
5. La difesa, nel malinteso tentativo di spostare l’ago della bilancia in favore dell’imputato, ha descritto la (OMISSIS) come una virago, capace di tenere in scacco il coniuge facendo leva sui suoi desideri nascosti e non soddisfatti: ma, a parte il fatto che l’anelito della donna di arricchire i propri orizzonti di vita rientrava (e rientra ordinariamente) in un contesto di indipendenza ed affrancazione dalle prepotenze del marito all’esclusivo fine di temperarne le conseguenze, la Corte di merito ha disatteso, perche’ non provate, alcune circostanze quali una presunta relazione extraconiugale della (OMISSIS) con altro uomo in costanza di matrimonio, ovvero il desiderio di evasione collegato ad una vita notturna poco compatibile con la conduzione della famiglia, posizionando invece queste manifestazioni di indipendenza (inclusi i viaggi all’estero senza la compagnia del coniuge) con la decisione meditata della donna di separarsi giudicata ormai irreversibile dopo la constatazione della inutilita’ dei tentativi di recupero.
5.1 Se a tutto questo si accompagna il contorno di prove documentali e testimoniali puntualmente indicate dalla Corte territoriale (con specifico riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia), ben si comprende come l’operato della Corte sia del tutto esente da censure sia sul piano logico, sia anche sul piano piu’ strettamente giuridico del rispetto dei criteri di valutazione della prova.
6. Anche il terzo motivo, legato alla manifesta illogicita’ della motivazione in punto di conferma del giudizio di responsabilita’ per il reato di maltrattamenti e’ infondato ed anzi, ai limiti della inammissibilita’ nella misura in cui da parte della difesa si tende a ricostruire in termini differenti l’intera vicenda dei rapporti familiari.
6.1 In questo senso va interpretata la tesi difensiva basata sull’assenza di tracce di esperienze traumatiche vissute dalle piccole figlie della coppia, (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione alla valutazione espressa di sanitari dell’Azienda ospedaliera di (OMISSIS) in una relazione del 25 marzo 2012 nella quale veniva sottolineato il rapporto di fiducia e di scambio affettivo adeguati da parte delle minori verso le due figure genitoriali (e il padre in particolare indicato quale autore di maltrattamenti verso la figlia (OMISSIS)).
6.2 Dalla sentenza impugnata si traggono elementi inequivocabili delle sofferenze inflitte alla bambina come riferito dalla sorella e dalla madre della (OMISSIS) che avevano notato segni fisici sul volto della minore e soprattutto una sua balbuzie sintomatica del clima di oppressione che si respirava in famiglia.
6.3 Ma va anche aggiunto che il reato di maltrattamenti secondo la contestazione riflette soprattutto comportamenti aggressivi, violenti, minacciosi, offensivi e lesivi verso la (OMISSIS), vero ed unico obiettivo dello (OMISSIS), mentre per quanto riguarda la piccola (OMISSIS) l’unica forma di maltrattamenti emergente dall’imputazione e’ quella verbale caratterizzata da offese alla bambina perche’ prendeva le difese della mamma.
6.4 D’altra parte rientra nella comune esperienza il fatto che i bambini di eta’ prepuberale, costretti ad assistere e talvolta a subire manifestazioni di violenza, aggressivita’ umiliazione all’interno della famiglia, una volta allontanati da quel clima oppressivo, riprendono, aiutati dall’eta’ e dall’apporto costruttivo degli adulti, il loro sistema abituale di vita e le loro relazioni anche con chi viene additato come autore di quel clima in nome dell’amore filiale verso i genitori: in questo senso quindi non sembra potersi attribuire soverchio significato alla tesi difensiva come correttamente fatto da parte del giudice distrettuale che ha invece concentrato la propria attenzione sui ripetuti episodi di maltrattamenti subiti dalla (OMISSIS) e percepiti anche all’esterno da familiari ed amici della coppia, come diffusamente ricordato dalla Corte distrettuale nelle pagg. 15-17 della sentenza impugnata.
7. Inammissibile, invece, si prospetta il quarto motivo di ricorso relativo alla asserita manifesta illogicita’ in punto di conferma della responsabilita’ dello (OMISSIS) per il reato di lesioni personali, sia perche’ fondato su censure in fatto (come nel caso della presunta banalizzazione da parte della Corte territoriale dell’argomento difensivo che evidenziava una disfunzione tiroidea della (OMISSIS) da lei non curata), sia perche’ manifestamente infondato alla luce dell’ampia motivazione della Corte sui vari episodi delittuosi (ivi compresi quelli per i quali e’ stata poi dichiarata l’improcedibilita’ per ragioni processuali) integrati da plurimi elementi probatori inclusi quelli documentali.
8. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al rimborso delle spese del grado liquidate, sulla base della nota prodotta, in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge in favore della parte civile (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), da distrarsi a favore dell’Erario, in quanto la (OMISSIS) risulta essere stata ammesseci patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ sui minori (OMISSIS) e (OMISSIS), liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese generali, da distrarsi in favore dell’Erario.
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