Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 23 ottobre 2015, n. 4875

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4329 del 2010, proposto da

Ve.Fi., rappresentata e difesa dagli avvocati Fr.Pa. e Ro.Ro., con domicilio eletto presso l’avv. Ma.Le. in Roma, viale (…);

contro

Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) -Soprintendentenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell’Abruzzo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

Comune di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati St.Ga. e Ni.Za., con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO -SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 725/2009, resa tra le parti, concernente diniego di sanatoria edilizia -vincolo paesaggistico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo e del Comune di Vasto, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi gli avvocati Ro. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Dagli atti di causa risulta che:

-nel 2001 la signora Ve.Fi. ottenne dal dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Vasto un’autorizzazione edilizia – la n. 444 del 13 settembre 2001 – per l’installazione di una “copertura rimovibile in acciaio sul terrazzo di proprietà “ dell’immobile condominiale in località San Tommaso di Vasto Marina, collocato nell’ambito dell’area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico dal d.m. 2 febbraio 1970 e a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della legge 1 agosto 1981, n.431 perché interna alla fascia di territorio costiero di 300 metri dalla linea di battigia;

-in data 29 luglio 2004 l’odierna appellante chiese al Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, la sanatoria -condono per la trasformazione dell’opera suddetta, sita all’ultimo piano del fabbricato, avente una superficie di circa 90 mq. e una volumetria, a quanto consta, di oltre 200 mc., da terrazzo coperto a unità abitativa, dichiarando l’abuso di tipologia 1, vale a dire, secondo la classificazione del relativo allegato 1, opera realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conforme alle norme urbanistiche;

-inoltre, con atto del 31 gennaio 2005 la signora Ve. domandò al Comune (“qualora necessario”) anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, della suddetta trasformazione del terrazzo coperto in unità abitativa. Il Comune, acquisita la documentazione integrativa richiesta, con nota del 27 gennaio 2007 inviò questa seconda domanda alla Soprintendenza dell’Aquila, ai fini delle determinazioni di competenza;

-intervenuta un’integrazione documentale la Soprintendenza, con atto del 4 luglio 2007, inviato al Comune e alla richiedente Ve., diede parere negativo all’accertamento della compatibilità paesaggista poiché “le opere realizzate abusivamente contrastano con la salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed ambientali dell’area interessata, in quanto costituiscono un’impropria addizione volumetrica sull’edificio preesistente e come tale, anche a causa dei dati dimensionali propri dell’intervento abusivo, rappresenta un elemento fortemente sgradevole e squalificante per il pubblico godimento – dai punti di vista della battigia e dell’arenile – dell’intero contesto panoramico costituito dalla linea di costa già edificata e dall’antistante naturalistico sistema dunale”;

-il dirigente del Settore Urbanistica del Comune, con atto del 31 ottobre 2007, a seguito d’istruttoria tecnica e visto il parere contrario della Soprintendenza, respinse la domanda di condono edilizio ex art. 32 cit. richiamando il contenuto del parere negativo della Soprintendenza e inoltre perché l’abuso era stato realizzato su immobili soggetti a vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici istituiti prima della esecuzione delle opere abusive, in assenza di titolo abilitativo e in modo non conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2. Il diniego di condono e il parere negativo della Soprintendenza sono stati impugnati dalla signora Ve. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo –sezione staccata di Pescara, nel gennaio del 2008, con un ricorso affidato a tre motivi, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Con ordinanza n. 69 del 2 aprile 2008 il dirigente del Settore Urbanistica del Comune, richiamati il parere sfavorevole della Soprintendenza e il diniego di condono edilizio, ha ingiunto alla signora Ve. di demolire le opere abusive realizzate.

L’ingiunzione di demolizione è stata impugnata, con motivi aggiunti, nel giugno del 2008, per difetto d’istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento, e sotto profili ulteriori.

Comune e Ministero si sono costituiti per resistere e il Tribunale amministrativo, con la sentenza in epigrafe, ha giudicato il ricorso infondato respingendolo e condannando la ricorrente alle spese a favore del Comune. Spese compensate nei riguardi del Mibact.

La sentenza appellata, per quanto più rileva in questa sede (v. p. IV. della decisione, pagine 8 e 9):

-ha osservato in via preliminare che la sanatoria ex art. 32 del d.-l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, ha un ambito di applicazione diverso da quello della compatibilità paesaggistica, che di fatto costituisce un’autonoma sanatoria per gli illeciti ambientali, a tal fine consentita dall’art. 1, comma 37, della legge di delega 15 dicembre 2004, n. 308, quando sono state effettuate opere prive del necessario nulla osta;

-ha sottolineato che nel caso in esame il diniego di sanatoria edilizia non è affatto meramente consequenziale al diniego di compatibilità paesaggistica opposto dalla Soprintendenza, ma è meramente consequenziale solo per l’implicito, contestuale e definitivo diniego di questa compatibilità, subordinata, appunto, dal comma 39 dell’art. 1 della legge n.380 del 2004, al preventivo parere della Soprintendenza. Il diniego di sanatoria edilizia si fonda invece sull’autonomo e diverso impedimento – in relazione alla tipologia dell’abuso e della sua non conformità (non) alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso – costituito dall’espresso divieto posto dall’art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326 del 2003, di poter sanare opere edilizie cosi abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo su aree sottoposte a preesistente vincolo ambientale e paesaggistico. Perciò si appalesano irrilevanti, per la negata sanatoria edilizia, tutte le censure di eccesso di potere e di violazione di legge dedotte a sostegno dell’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza e sulla necessità o meno del parere stesso ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo modificato dalla stessa legge n.326 del 2003, essendo stato questo parere richiesto ai diversi fini di cui all’art. 1, comma 39, della legge n.308 del 2004;

– ha soggiunto che, trattandosi di diniego di sanatoria edilizia del tutto obbligato a causa del chiaro disposto normativo e della tipologia di abuso (1) indicata nella domanda, neppure era necessaria la preventiva comunicazione dei motivi ostativi.

La sentenza ha poi considerato inammissibili le critiche indirizzate contro il parere sfavorevole della Soprintendenza, poiché dirette in sostanza a contrapporre una valutazione di merito opposta a quella dell’organo territoriale del Mibact (v. pagina 10 sent.) e ha giudicato in parte irricevibili per tardività e in parte infondati i motivi aggiunti diretti a contestare il parere negativo della Soprintendenza, recepito dal Comune, e l’ingiunzione di demolizione.

3. La signora Ve. ha proposto appello avverso la sentenza per le ragioni che saranno esposte in prosieguo.

Il Comune e il Ministero si sono costituiti per resistere.

L’udienza per la discussione del ricorso nel merito è stata fissata per il 27 gennaio 2015.

Il 13 gennaio del 2015 l’appellante ha chiesto al Comune l’apertura di un procedimento in autotutela rivolto all’annullamento o alla revoca del diniego di sanatoria ex art. 32 della l. n. 326 del 2003.

L’Ufficio Urbanistica del Comune, in prossimità dell’udienza di discussione, ha comunicato che i tempi di decisione sull’istanza sarebbero stati lunghi.

Su richiesta dell’appellante la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza del 6 ottobre 2015.

Con nota del 23 settembre 2015 il Comune ha informato l’appellante di non poter accogliere l’istanza non esistendo allo stato i presupposti per annullare in autotutela il diniego di condono, e ciò per le ragioni ricavabili dallo stesso atto di diniego, dalla relativa relazione tecnica, dal parere della Soprintendenza e dalla sentenza del Tribunale amministrativo.

L’annullamento del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione –ha soggiunto il dirigente del Settore Urbanistica- potrebbe derivare dall’accoglimento dell’appello.

L’istanza di nuovo rinvio dell’udienza, presentata dall’appellante il 23 settembre 2015 e motivata in ragione dell’esigenza d’impugnare la nota del Comune, è stata respinta nel corso dell’udienza del 6 ottobre 2015. Il ricorso è stato quindi discusso e trattenuto in decisione.

4. In via preliminare pare il caso di precisare che l’istanza di rinvio ulteriore dell’udienza è stata respinta in forza del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. art. 111 Cost. e art. 2 Cod. proc. amm.), alla realizzazione del quale il giudice e le parti sono chiamati a cooperare (cfr. art. 2, comma 2, Cod. proc. amm.): Del resto, l’appellante non ha indicato in maniera puntuale – al di là di un riferimento assai generico e insufficiente all’illegittimità della nota – quale sia la necessità difensiva correlata all’interesse a impugnare la nota medesima, tenuto conto dell’oggetto e della finalità della controversia. In ogni caso, non è in discussione il diritto di difesa della signora Ve., posto che il passaggio in decisione del ricorso non le preclude la facoltà d’impugnare la nota del Comune.

4.1. Ciò posto, con l’appello la signora Ve.:

– premette che la perizia di parte dimostra che a seguito della realizzazione della copertura del terrazzo la sagoma dell’edificio non era stata modificata dal tamponamento eseguito, con ogni conseguenza sull’erroneità della valutazione formulata dalla Soprintendenza;

– rammenta il contenuto in particolare di due delle censure formulate in primo grado, attinenti rispettivamente: a) al fatto che la semplice chiusura di un terrazzo coperto preesistente non comporta alcun accrescimento della sagoma originaria e non pregiudica l’ambiente circostante, caratterizzato, peraltro, da una forte antropizzazione, con conseguente denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, valutate in modo positivo dalla Soprintendenza; b) al fatto che l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex l. n. 308 del 2004 non era necessario (da pag. 5 a pag. 11 dell’appello);

– deduce che la sentenza ha speso solo una pagina (da fine pag. 8 a fine pag. 9) per disattendere questi articolati motivi, “dando una soluzione semplicistica” che non risponde alla logica delle norme.

4.1.1. Per quanto riguarda in particolare la questione se l’edificio si trovi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’atto d’appello:

– rimarca che l’edificio non rientra nella fascia di rispetto oggetto del vincolo paesaggistico (pag. 2);

-quindi fa riferimento a un vincolo “eventualmente relativo e non assoluto” (pag. 3);

-si ribadisce che nessun vincolo è apposto sul fabbricato oggetto dell’intervento abusivo e che il vincolo ministeriale e della l. n. 431 del 1985 non esclude l’edificabilità sull’area protetta;

-si riconosce che la Ve. ha presentato domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della l. n. 308 del 2004 e, nel contestare l’operato della stessa Soprintendenza –non comprendendosi perché la Soprintendenza non “gradisca” l’intervento, peraltro di semplice tamponatura e non d’impropria addizione volumetrica all’edificio preesistente eseguito dalla Ve. dopo avere legalizzato per 30 anni trasformazioni ben più ponderose e continuando oggi ad assentire sopraelevazioni sullo stesso fronte in aree limitrofe-, si accenna a un’ “originaria imposizione” del vincolo ex lege n. 431 del 1985;

-ci si duole del fatto che il Tribunale amministrativo avrebbe respinto il ricorso sul dichiarato presupposto che l’edificio insistesse nell’àmbito della fascia vincolata per la tutela paesaggistica quando era pacifico il contrario, come emerge dalla perizia di parte, non essendo l’edificio situato in zona soggetta a vincolo paesaggistico (pagine 13 e 14).

Si aggiunge, per completezza di esame, che nel ricorso di primo grado si riconosceva in più punti che l’opera era stata realizzata in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex lege n. 431 del 1985 precisandosi soltanto (v. p. 4) che nessun vincolo diretto e specifico gravava sul fabbricato, e si concludeva per l’inesistenza di vincoli sulla proprietà della Ve..

Occorre rilevare che la sentenza di primo grado muove dalla premessa che l’edificio si trova in zona vincolata e si basa sul presupposto di un’incompatibilità paesistica accertata per le ragioni “sopra contestate”; quando in realtà l’edificio come detto non insiste in zona vincolata, si fa discendere la conseguenza che il Soprintendente avrebbe dovuto declinare la propria competenza, anziché addentrarsi in valutazioni –comunque erronee – sull’incompatibilità delle opere realizzate e sul pregiudizio per il godimento pubblico del contesto panoramico dai punti di vista della battigia e dell’arenile.

La sentenza avrebbe dunque errato nel considerare inammissibili i motivi di gravame ulteriori, trincerandosi dietro all’assorbimento di essi rispetto al tema principale del ricorso, legato all’incompatibilità col paesaggio circostante (v. fine pag. 9 –pag. 10 sent.).

4.2. L’appello è infondato e va respinto, la sentenza impugnata va confermata.

Si può prescindere dal sottoporre a disamina l’eccezione difensiva comunale d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm. , eccezione sollevata perché l’appellante, anziché esporre “lespecifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, si sarebbe limitata a riproporre i motivi di ricorso.

4.2.1. Nella prospettazione dell’appellante, il diniego di condono è conseguenza del parere negativo della Soprintendenza e il rigetto del ricorso di primo grado si fonda sul presupposto di un’incompatibilità paesistica che si ritiene criticabile.

Detto altrimenti, diniego di condono e ordinanza di demolizione sarebbero stati adottati sulla sola base del parere negativo della Soprintendenza: con la conseguenza che, con l’annullamento in sede giudiziale di quest’ultimo, verrebbero a cadere anche gli atti emessi dal Comune.

Così però non è.

In realtà, va chiarito anzitutto che, diversamente da quanto assume la ricorrente e odierna appellante, e come si evince da una lettura piana dell’atto comunale di ripulsa dell’istanza di condono edilizio, la domanda di sanatoria ex d.-l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, è stata respinta, all’esito dell’istruttoria tecnica, non solo mediante il richiamo al parere negativo della Soprintendenza, ma anche in quanto le opere erano state realizzate:

– su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesaggistici istituiti prima della esecuzione di dette opere;

– in assenza del titolo abilitativo edilizio e

– non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. sopra, p. 1. , verso la fine).

Il diniego di condono si regge su due capi di motivazione diversi e autonomi.

Viene in discorso quel che si usa talora chiamare “atto plurimotivato”: alla luce del principio giurisprudenziale della ragione sufficiente, riferito a un siffatto atto, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggerelo.

Nel caso in esame il diniego di sanatoria si sostiene non solo, e non tanto, sul motivato parere statale negativo di compatibilità paesaggistica richiesto ai fini di cui all’art. 1, comma 39, della l. n. 308 del 2004, ma, come giustamente ha rilevato la sentenza, “sull’autonomo e diverso impedimento – in relazione alla tipologia dell’abuso e della sua non conformità (non) alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso – costituito dall’espresso divieto posto dall’art. 32, comma 27, lett. d), della l. n. 326/2003, di poter sanare opere edilizie cosi abusivamente realizzate in assenza di titolo abilitativo su aree sottoposte a preesistente vincolo ambientale e paesaggistico” (v. sopra, p. 2.).

Difatti il comma 27 dell’art. 32 del detto d.-l. n. 269 del 2003 dispone che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Questo aspetto, non censurato dall’appellante se non con l’asserzione che la sentenza avrebbe fornito una “soluzione semplicistica” alla questione, è passato in giudicato. Perciò le doglianze ulteriormente dedotte in questa sede non sono ammissibili.

4.2.2. Per la questione dell’inclusione dell’edificio nella zona vincolata paesaggisticamente, nel richiamare i contenuti del ricorso in appello e del ricorso di primo grado (v. sopra, p. 4.1.1. ), in primo luogo appare assai dubbia l’ammissibilità del profilo di censura, perché sollevato per la prima volta in grado d’appello, quindi in violazione dell’art. 104, comma 1, Cod. proc. amm..

Dalla lettura del ricorso di primo grado e della documentazione prodotta in giudizio emerge come la situazione dei luoghi “presupponesse e implicasse” la sottoposizione dell’immobile a vincolo paesaggistico, in quanto collocato all’interno della fascia di territorio costiero costituito dai 300 metri dalla linea di battigia, ex art. 1 d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 (v. oggi art. 142 d.lgs. 2 gennaio 2004, n. 42). L’area in questione è poi comunque assoggettata a vincolo amministrativo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, apposto con d. m. del 2 febbraio 1970, recante “dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera delComune di Vasto”, vincolo che, ai sensi dell’art. 157 del t. u. n. 42 del 2004, conserva piena efficacia.

La stessa Ve., del resto, aveva chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica sull’assunto dell’assoggettamento a vincolo dell’area e dell’immobile.

Nemmeno la documentazione depositata in giudizio dall’appellante, anche per ciò che riguarda la ricaduta dell’area nella zona D del Piano paesistico regionale, scalfisce le diverse risultanze documentali evidenziate da Comune e Mibact.

Non pare superfluo aggiungere che nel 1970 l’immobile, in base a quanto affermato dal Comune, senza contestazione della Ve., non era stato edificato.

Non può escludersi che la ricorrente, odierna appellante, intendesse far riferimento all’inesistenza di un vincolo “diretto” o “specifico” sul fabbricato, non venendo in questione un “edificio di valenza monumentale” (si veda il ricorso di primo grado).

Ma è agevole rilevare che una cosa è il vincolo di bene culturale e altra il vincolo paesaggistico: nel caso in esame viene in rilievo non un vincolo del primo genere, ai sensi dell’allora l. 1 giugno 1939, n. 1089 (v. ora l’art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004) quanto un vincolo paesaggistico,che come tale concerne un’area ben più vasta di quella del singolo immobile.

4.2.3. Queste considerazioni sono sufficienti per dispensare il Collegio da argomentazioni aggiuntive a confutazione delle contestazioni ulteriori svolte nell’appello.

Tuttavia, non appare inutile soggiungere che:

-sulla contestazione, in sede giudiziale, del parere della Soprintendenza, in modo condivisibile la sentenza ha evidenziato come l’interessata avesse inteso contrapporre, inammissibilmente, una diversa valutazione di merito a quella della Soprintendenza, puntualmente motivata con riferimento al pregiudizio arrecato dalle dimensioni dell’abuso edilizio al contesto panoramico tra la linea di costa già edificata e l’antistante sistema naturalistico dunale. Apprezzamento di merito sindacabile in giustizia amministrativa solamente per manifesta erroneità o illogicità, che nella fattispecie non si ravvisano (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 settembre 2012, n. 4759; 8 maggio 2015, n. 2675, dove si precisa che l’apprezzamento dell’organismo territoriale del Mibact, in quanto avente contenuto tecnico –discrezionale, è assoggettato esclusivamente a un sindacato giurisdizionale esterno, svolto nei limiti della verifica della corretta percezione da parte dell’organo pubblico dei presupposti di fatto del provvedere, della completezza dell’istruttoria; della ragionevolezza della scelta compiuta in relazione alla fattispecie concreta, della adeguata esternazione delle ragioni della decisione; e che questo giudice d’appello non può sostituire la propria valutazione a quella rientrante nei poteri dell’Amministrazione);

-la disparità di trattamento denunciata (v. sopra, p. 4.1.) non può avere ingresso. Per consolidata giurisprudenza, in tema di autorizzazione paesaggistica la disparità di trattamento è vizio assai difficilmente riscontrabile, atteso il giocoforza diverso impatto sul paesaggio di due progetti, quand’anche simili tra loro (Cons. Stato, VI, 13 febbraio 1984, n. 81; 8 agosto 2000, n. 4345; 24 ottobre 2008, n. 5267; 11 settembre 2013, n. 4497; 5 marzo 2014, n. 1059; 1 aprile 2014, n. 1559; 10 febbraio 2015, n. 718)

5. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza, come di regola, nei confronti del Comune di Vasto, e si liquidano nel dispositivo.

Nella peculiarità della controversia il Collegio ravvisa, invece, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, Cod. proc. amm. e 92, secondo comma, Cod proc. civ., eccezionali ragioni per la compensazione nei riguardi del Mibact.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Vasto le spese, i diritti e gli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA.

Spese del grado di giudizio compensate nei riguardi del Ministero.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Gabriella De Michele – Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2015.

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