Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 4 novembre 2014, n. 23448
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio – Presidente
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6120/2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 111/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/01/2011 R.G.N. 436/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) anche per delega dell’Avv. (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale nei confronti di (OMISSIS), rigetto del ricorso principale nei confronti di (OMISSIS), inammissibilita’ del ricorso incidentale.
Dei convenuti si costituirono la preponente e l’agente, la quale ultima chiese pure dichiararsi esclusiva la responsabilita’ del suo subagente (OMISSIS) e, comunque, condannarsi quest’ultimo a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio; sicche’ gli attori, con memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 5, nel testo vigente pro tempore, chiesero pure condannarsi i convenuti a titolo di responsabilita’ precontrattuale, alla restituzione degli importi versati od a titolo di ingiustificato arricchimento.
Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza n. 250/05, accolse le domande attoree nei soli confronti del (OMISSIS), in ragione di euro 117.752,17 in favore de (OMISSIS), di euro 70.754,59 in favore della (OMISSIS) e di euro 39.767, 18 in favore della (OMISSIS), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, ma rigetto’ ogni domanda nei confronti delle altre due convenute e, mentre pose le spese di lite degli attori a carico del (OMISSIS), condanno’ quelli alle spese in favore delle assicuratrici.
La corte di appello felsinea, adita dagli attori originari con citazione notificata il 3.3.06, nella persistente contumacia del (OMISSIS) rigetto’ peraltro il gravame e confermo’ l’esclusione di ogni responsabilita’ in capo alle assicuratrici; e per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 21.1.11 col n. 111, ricorrono oggi, affidandosi a due motivi, i (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS); resistono, con separati controricorsi, sia la (OMISSIS) spa, sia – dispiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato articolato su di un unitario motivo – (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), spa; e, per la pubblica udienza del 7.10.14, depositano memoria i ricorrenti e la controricorrente (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Questi i termini della controversia.
2.1. I ricorrenti principali (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS) e (OMISSIS) – che concludono poi con richiesta di decisione nel merito – formulano due motivi:
– con un primo rubricato testualmente: in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c., (responsabilita’ dei padroni e committenti) e articolo 2043 c.c., nonche’ eventualmente dell’articolo 1388 c.c., (contratto concluso dal rappresentante) e articolo 1393 c.c., e violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2 (… Ne nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) essi censurano la gravata sentenza di appello per mancata applicazione dei principi dell’apparenza del diritto e comunque di quelli elaborati in tema di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2049 c.c., dalla giurisprudenza (soprattutto di legittimita’, con le sentenze di questa Corte 22 giugno 2007, n. 14578, 12 gennaio 2006, n. 408, Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; ma pure da quella di merito); di quei principi invocano l’applicazione ai fatti come ricostruiti, ripercorsi gli acquisiti elementi istruttori sull’apparente normalita’ degli atti compiuti e delle procedure compiute dal (OMISSIS) in nome e per conto delle assicuratrici, come corroborata dalla condotta di successivo riconoscimento – da parte di queste – di numerose polizze stipulate con altri contraenti in circostanze simili; e ne chiedono l’applicazione anche nei confronti della (OMISSIS), ritenuto provato il potere del (OMISSIS) di sottoscrivere direttamente le polizze di quest’ultima;
– con un secondo rubricato testualmente: in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5: in ogni caso e/o in subordine, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2049 c.c., ed anche articolo 2043 c.c., per carente, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , si soffermano sui punti di fatto relativi alle caratteristiche delle polizze loro offerte dal (OMISSIS) – negando la loro qualificazione di atipiche o anomale, anche in virtu’ della condotta della Compagnia assicuratrice nei rapporti con altri clienti – ed al normale espletamento di attivita’ dell’agenzia (OMISSIS) anche con l’insegna (OMISSIS) e del (OMISSIS) con il richiamo ad entrambe; e censurano poi il mancato riconoscimento di responsabilita’ extracontrattuale generale ai sensi dell’articolo 2043 c.c., per non avere ne’ (OMISSIS) ne’ (OMISSIS) sottoposto ai dovuti controlli periodici il sub-agente (OMISSIS).
2.2. La (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) spa, dal canto suo, notifica un controricorso articolato su novantanove facciate prima delle relate di notifica, di cui cinquantacinque costituite dalla fotoriproduzione di documenti addotti come gia’ versati in causa, con il quale:
– quanto al primo motivo di ricorso principale: eccepisce, in via preliminare, la violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non essendo in esso stati ne’ individuati, ne’ trascritti, ne’ genericamente descritti i documenti citati a pag. 25 del ricorso, mentre di altri non e’ stata indicata la sede processuale di produzione, ovvero non e’ stata operata la trascrizione; nega la violazione dei principi in tema di articolo 2049 c.c., per essere corretta l’esclusione, ad opera della corte di merito, di una rappresentanza apparente in capo al (OMISSIS); nega la sussistenza sia della buona fede degli attori (cioe’ un loro convincimento scevro da colpa, incorporando nel controricorso le ricevute dei loro versamenti, tutte non su carta intestata dell’ (OMISSIS) e sottolineando non essere stati mai sottoposti a controparte moduli di essa preponente) che di un proprio comportamento colpevole o di tipo ingannevole (per la diversita’ delle fattispecie addotte come analoghe, anche in tal caso incorporando nel controricorso le copie dei relativi documenti, nonche’ per essere intestati gli assegni veicoli dei pagamenti al (OMISSIS) non ad essa (OMISSIS), ma a quello direttamente, come da copie, anche in tal caso incorporate nel controricorso, dei relativi documenti giustificativi; per essere poi il (OMISSIS) solo sub-agente con mandato senza rappresentanza, come da copia, anch’essa incorporata nel controricorso, del relativo contratto; per il carattere determinante della soia condotta dell’infedele sub-agente; per la riserva all’agenzia generale del ramo vita; per la conoscenza di lunga data tra il (OMISSIS) e gli odierni ricorrenti principali; per l’estraneita’ degli affari prospettati dal (OMISSIS) alla tipica attivita’ sia di (OMISSIS) che della stessa (OMISSIS));
– quanto al secondo motivo di ricorso principale: eccepisce dapprima l’inammissibilita’ del mezzo, in quanto estrinsecantesi in una censura di fatto, non consentita in questa sede; ricorda l’iter normale nel settore della stipulazione dei contratti assicurativi e rimarca la notevole divergenza di quello degli affari proposti dal (OMISSIS) alle controparti; nota come queste ultime fossero consapevoli anche di tale divergenza; esclude la rilevanza dei prodotti strutturati unit linked e index linked; ricorda che i casi prospettati come analoghi presentavano invece peculiarita’, tali da consentirne in qualche modo una riferibilita’ alla stessa (OMISSIS) o alla (OMISSIS); condivide la valutazione dell’impossibilita’ di evitare le condotte del (OMISSIS) con qualsiasi tipo di controllo normalmente posto in essere, attese le concrete modalita’ di quelle, finalizzate proprio all’oscuramento di tutte le operazioni connesse alla normale contabilita’ ed alla gestione lecita dell’incarico di sub-agente, comunque concretate nella mancata stipula di alcuna polizza;
– e dispiega, infine, ricorso incidentale condizionato (pagine numerate da 40 a 43) con cui chiede che, in caso di accoglimento del ricorso avversario, il giudice del rinvio o questa stessa Corte in caso di decisione nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., si pronunzino anche sulla domanda formulata in via subordinata da essa (OMISSIS), escludendo – ex articolo 1227 c.c., comma 2, – dal risarcimento i danni che i danneggiati avrebbero potuto evitare usando l’ordinaria diligenza e comunque diminuendo il risarcimento stesso – ex articolo 1227 c.c., comma 1 – in ragione della colposa compartecipazione dei danneggiati alla causazione dei danni stessi.
2.3. Infine, (OMISSIS) spa:
– quanto a primo motivo di ricorso principale: ripercorre le modalita’ di stipula dei contratti di assicurazione sulla vita, caratterizzate dal collegamento in rete con elaboratore centralizzato ed altri rigorosi controlli anche sui movimenti di cassa ad essa connessi; ricostruisce i rapporti tra gli odierni ricorrenti ed il (OMISSIS), caratterizzata dall’irregolare consegna di ingentissime somme di denaro senza previa o contestuale consegna della polizza relativa; rappresenta i dati contabili principali relativi alla sua agenzia (OMISSIS) spa; rilegge i principi generali in tema di responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2049 c.c., censurabilita’ in cassazione delle valutazioni ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., apparenza in caso di rapporto col falso rappresentante; rimarca la profonda divergenza del prodotto offerto dal (OMISSIS) rispetto a quelli commercializzati da essa (OMISSIS) e le differenze operative e documentali nella fase di stipula del contratto; esclude una sua responsabilita’ anche extracontrattuale per la condotta del (OMISSIS), in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione di quest’ultimo nei suoi confronti e di qualunque potere di ispezione o controllo; configura i contratti conclusi tra i ricorrenti principali ed il (OMISSIS) come contratti non assicurativi, ma finanziari, caratterizzati dalla finalita’ di investimento; ricorda la piena autonomia degli imprenditori coinvolti nel rapporto di agenzia; esclude la configurabilita’ di un affidamento incolpevole delle controparti sul suo coinvolgimento nell’evidentemente anomalo iter di stipulazione dei contratti di assicurazione;
– quanto al secondo motivo di ricorso principale: nega la sussumibilita’ della doglianza entro la fattispecie dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, essendo pacifici i segni esteriori di identificazione dell’attivita’ del (OMISSIS), ma irrilevanti ai fini del fondamento della prospettata responsabilita’ di essa (OMISSIS), nonche’ essendo irrilevanti – in quanto inidonei ad impegnare essa (OMISSIS) anche per il futuro – i precedenti addotti e l’invocata omessa vigilanza, in quanto mai in grado, per le specifiche modalita’ della condotta del (OMISSIS), che tutto aveva presso di se’ trattenuto, di impedirne gli abusi.
2.4. Con le memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.:
– i ricorrenti: richiamano, quale precedente specifico in ordine alla responsabilita’ dell’agente e dell’assicuratrice, la sentenza di questa Corte, n. 10032 del 19 giugno 2012; controbattono alla (OMISSIS) ricordando la sussistenza del suo potere di proporre eventualmente e direttamente la revoca dei produttori e dei sub-agenti e comunque argomentando per la piena estensibilita’ della responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., anche all’assicuratrice, nonostante il difetto di potere rappresentativo dell’ (OMISSIS), pur potendo il (OMISSIS) comunque firmare alcuni tipi di polizza, secondo la testimonianza (OMISSIS) resa all’ud. 6.2.02; piu’ diffusamente contestano il controricorso ed il ricorso incidentale di (OMISSIS);
– la controricorrente (OMISSIS), nelle more divenuta (OMISSIS) spa (e precisando di avere cosi’ mutato la ragione sociale da (OMISSIS) spa e prima ancora da (OMISSIS) spa e Compagnia Assicuratrice (OMISSIS) spa), ribadisce, dal canto suo, la non configurabilita’ di una sua responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., per l’operato del (OMISSIS), sia per l’assenza di qualunque potere di controllo o rapporto di dipendenza, sia per l’estraneita’ dalle mansioni di quegli delle attivita’ in concreto poste in essere, sia per il concreto oggetto dei contratti stipulati dalle controparti col sub-agente; e nega infine la sussistenza dei presupposti dell’affidamento incolpevole, oltretutto alla stregua del materiale probatorio legittimamente esaminabile in questa sede, per ribadire la correttezza della motivazione della gravata sentenza in punto di natura dei contratti e controlli da essa posti in essere.
3. – I due motivi di ricorso principale vanno esaminati congiuntamente per l’evidente loro intima connessione.
3.1. Va rilevato che la corte territoriale ha rigettato le domande dei (OMISSIS)- (OMISSIS)- (OMISSIS) nei confronti delle assicuratrici, ritenendo:
– inidonea a fondare la pretesa risarcitoria verso le societa’ la millantata spendita di capacita’ di manovra al loro interno da parte dell’autore del raggiro;
– infondata ogni pretesa di conseguire l’adempimento di illecite condizioni promesse dal detto autore e formalizzate in una mera proposta rimessa a conforme accettazione del destinatario;
– irrilevante l’istituto della c.d. apparenza in difetto di poteri di rappresentanza del sub-agente o di vincoli di subordinazione;
– non configurabile un affidamento incolpevole, attesa la mancata previa diligente verifica del complessivo contesto contrattuale e della linearita’ della condotta dell’agente;
– idonee le concrete modalita’ di quest’ultima a frustrare quei controlli e quella vigilanza ispettiva la cui omissione si addebitava alle societa’ cui competevano.
3.2. In materia questa Corte – dopo avere in generale ammesso l’applicabilita’ dell’articolo 2049 c.c., anche in materia di assicurazione (tra le meno recenti: Cass. 19 dicembre 1995, n. 12945; 27 giugno 1984, n. 3776), essendo irrilevante che sussista o meno un rapporto di lavoro subordinato tra agente e preponente (Cass. 21 giugno 1999, n. 6233; Cass. 17 maggio 1999, n. 4790; Cass. 3 aprile 2000, n. 4005) – ha statuito che:
– sussiste la responsabilita’ ex articolo 2049 c.c., dell’assicuratrice per il fatto lesivo causato dall’attivita’ illecita posta in essere dall’agente, ancorche’ privo del potere di rappresentanza, il quale sia stato determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilita’ di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. 22 giugno 2007, n. 14578; nello stesso senso: Cass. 11 febbraio 2010, n. 3095; Cass. 27 giugno 2011, n. 14086);
– sussiste inoltre la responsabilita’ del padrone o committente pure se l’agente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni od agito all’insaputa del datore di lavoro o del preponente (Cass. 6 marzo 2008, n. 6033), sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli (Cass. 4 aprile 2013, n. 8210).
In particolare (come puntualizza testualmente Cass. 16 maggio 2012, n. 7634 – ripresa in buona parte anche da Cass. 19 giugno 2012, n. 10032, invocata dai ricorrenti in memoria -, ove ulteriori riferimenti e richiami di precedenti della giurisprudenza di questa Corte regolatrice):
– i padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti;
– la responsabilita’ del preponente ex articolo 2049 c.c., sorge per il solo fatto dell’inserimento dell’agente cioe’ di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell’impresa, senza che assumano rilievo ne’ la continuita’ dell’incarico affidatogli, ne’ l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: basta che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall’imprenditore e che il commesso abbia svolto la sua attivita’ sotto il controllo del primo atteso che il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorche’ non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi;
– in altri termini, con riferimento alla responsabilita’ dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilita’ della norma di cui all’articolo 2049 c.c., non e’ richiesto l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonche’ della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dai dipendente, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalita’ necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche’ sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, cosi’ da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro;
– con riguardo – ancora – al particolare rapporto di agenzia non si dubita che gli agenti imprenditori possono avvalersi dell’operato di subagenti, cui rimane estranea l’impresa assicuratrice; il subagente assume allora lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all’agente o in ambito piu’ ristretto; ed in una tale fattispecie il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice;
– i contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente (che nel contratto di agenzia e’ l’impresa, mentre in quello di subagenzia e’ l’agente) (cfr., ad esempio, Cass. 10 aprile 1999, n. 3545); la subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne e’ il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale;
– la disciplina del rapporto di subagenzia e’ quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli articoli 1742 e 1753 c.c., (Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).
3.3. La responsabilita’ di colui che comunque fruisce dei risultati dell’attivita’ del dipendente, collaboratore o simile puo’ sussistere, peraltro ed in alternativa, anche su diversa base.
Invero, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello piu’ ampio della tutela dell’affidamento incolpevole, va tutelato chi ha contrattato con colui che appariva in grado di impegnare altri, alla duplice condizione della buona fede dei primo e di una condotta quanto meno colposa dell’ultimo, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentare o di impegnare sia stato effettivamente e validamente conferito a chi ne e’ apparso, nella contrattazione col terzo, dotato (tra le molte, per limitarsi alle piu’ recenti: Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725; Cass. 13 agosto 2004, n. 15743; Cass. 22 aprile 1999, n. 3988, che precisa pure l’applicabilita’ del principio ai negozi per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem; in generale, sul principio si sono espresse, sia pure incidenter tantum, anche le sezioni unite di questa Corte regolatrice, con le sentenze nn. 22910 del 26 ottobre 2006, 5035 del di 8 aprile 2002 e 3083 del 1972).
3.4. Ritiene il Collegio che il carattere generale di tale principio ne escluda la limitazione alle ipotesi di rappresentanza ed al contrario ne consenta l’estensione proprio alla fattispecie dell’occasionalita’ necessaria indispensabile per la configurabilita’ della responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2049 c.c.; al riguardo, non e’ di ostacolo l’unico remoto precedente esplicito di questa Corte (che risale a Cass. 18 agosto 1962, n. 2601), il quale esclude si l’applicazione del principio, ma tanto solamente in concreto ed in relazione alla qualificata insufficienza del solo elemento valorizzato nella fattispecie (la circostanza della formale intestazione della licenza di un pubblico esercizio): cosi’, con tutta evidenza, postulandone – sia pure incidentalmente – l’astratta applicabilita’ anche all’istituto della peculiare responsabilita’ codificata dalla norma in esame.
Pertanto, mentre la responsabilita’ prevista dall’articolo 2049 c.c., si configura, in ipotesi di rapporto di occasionalita’ necessaria tra condotta lesiva ed attivita’ del datore di lavoro o preponente o committente o padrone per il solo fatto dell’inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del primo e prescinde da ogni elemento soggettivo in capo a lui, al contrario, ove quel rapporto sia soltanto apparente – e cioe’ se non corrisponde al concreto ed effettivo ambito dei poteri dell’agente – la responsabilita’ sussiste solo all’ulteriore duplice condizione della buona fede del terzo e di una colpa dell’apparente preponente idonea ad ingenerarne l’affidamento.
3.5. Sulla base di queste premesse, non puo’ allora condividersi l’impostazione dei giudici del merito in ordine alla non configurabilita’ di una responsabilita’ del diretto preponente del sub-agente (OMISSIS), cioe’ dell’agente (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2049 c.c., o del principio dell’apparenza del diritto; per gli stessi principi ed in relazione alla fattispecie concreta, al contrario, il rigetto delle domande nei confronti di (OMISSIS) risponde a diritto, ma la relativa motivazione deve essere corretta.
4. – Le pacifiche circostanze della sussistenza di un rapporto diretto tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), della sua protratta ed incontrastata notorieta’ – anche nel ristretto ambito territoriale coinvolto – in quanto tale (non rilevando non essersi basata, nella specie, sull’impiego di moduli intestati rilasciati direttamente da (OMISSIS)), nonche’ dell’ordinaria estensione dei poteri del (OMISSIS) a fasi anche importanti della negoziazione delle polizze, impone invero la conclusione che, nell’attivita’ di negoziazione di quelle del ramo vita, a prescindere dai concreti poteri conferiti al primo e dalla legittimita’ o meno della sua condotta lesiva, quest’ultima (l’induzione dei potenziali clienti all’affidamento di ingenti somme a valere come corrispettivo di prodotti finanziari inconsueti e straordinariamente convenienti, senza il conseguimento contestuale dei documenti originali) sia stata resa possibile o comunque agevolata proprio dal suo inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa agente e diretta sua preponente.
4.1. Tanto comporta l’irrilevanza del grado di callidita’ della condotta lesiva, posta in essere con stratagemmi e modalita’ tali da evitare od eludere i controlli da parte del (sub-)preponente (OMISSIS) e che invece viene ritenuta decisiva per escluderne la responsabilita’: peraltro, con argomento in se’ non decisivo, perche’ l’inanita’ degli specifici controlli in rapporto a quelle modalita’ potrebbe poi ridondare a danno di chi non ha saputo o potuto elaborarne tali da evitare la produzione degli eventi scongiurati, soprattutto ove non si provi che nessun’altra anomalia di gestione si era riscontrata.
Ma la circostanza che la condotta lesiva del (OMISSIS) sia stata resa possibile o comunque agevolata proprio dal suo inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa agente e diretta sua preponente comporta pure, coerentemente, l’irrilevanza anche del grado di credulita’ dei danneggiati, se non esaminato in rapporto specifico al contesto particolare in cui quella particolare callidita’ sia stata posta in essere, che pure – contraddittoria mente e connotandolo in senso evidentemente, se non spregiativo, certamente negativo o comunque insufficiente – la corte territoriale individua come esistente, quale la compaesanita’ .
Questa puo’ ben definirsi, se non altro ai fini che qui interessano, come una condizione complessa e peculiare, ancor oggi connotata da atavici sentimenti di appartenenza e conoscenza all’interno di un microambiente, i quali quanto minore e’ l’ampiezza dell’ambito sociogeografico di riferimento e maggiore l’intensita’ delle frequentazioni personali e familiari, tanto piu’ risultano profondi e idonei ad interferire nell’acquisizione di informazioni obiettive od affidabili e, sovente in misura decisiva, sulle capacita’ di autodeterminazione dei singoli, anche in rapporto alle reciproche condizioni sociali.
4.2. Pertanto, la (OMISSIS) non risponderebbe dei danni delle attivita’ del suo agente solo se queste ultime fossero del tutto estranee ad ogni anche minima incombenza di lui.
Poiche’ pero’ tali non possono definirsi in astratto le fasi di negoziazione di polizze vita da parte di persona pacificamente da tempo nota su piazza (anche esclusivamente allo stato di quei soli atti legittimamente esaminabili da questa Corte di legittimita’) come subagente assicurativo, la (OMISSIS) ne risponde non gia’, semplicisticamente, per avere omesso (adeguati ed idonei) controlli, ma:
– se le condotte del suo agente siano comunque riconducibili, anche solo in parte, alle sue incombenze, in virtu’ dell’ordinario rischio di impresa posto a base della previsione dell’articolo 2049 c.c., e della riconducibilita’, sia pure con modalita’ peculiari od in genere con limitazioni ed altre cautele, dell’attivita’ posta in essere dal (sub-)agente a quella di impresa propria di (OMISSIS);
– se le condotte del suo agente eccedano i limiti dei poteri di rappresentanza, in virtu’ del principio dell’apparenza del diritto e, quindi, allora alla duplice condizione della buona fede dei terzi e di un atteggiamento colposo della preponente.
4.3. La (OMISSIS) risponde insomma dei danni causati dalle condotte, anche devianti – e purche’ solo non assolutamente estranee alle incombenze – da quelle ordinarie, di un suo agente, siccome essa stessa imprenditrice professionale nell’intermediazione di prodotti assicurativi altrui, quale contropartita dell’inserimento, a vario titolo, del collaboratore nel ciclo di produzione o scambio dei beni o dei servizi offerti, dal quale essa mira a trarre professionalmente utili di esercizio: e, quindi, come contropartita dei benefici che potrebbero derivare ad essa (sub-)preponente dal consapevole professionale avvalimento delle condotte complessivamente poste in essere dal (sub-)agente.
Con la precisazione che, qualora l’agente abbia posto in essere condotte esulanti dalla sua sfera di poteri, sara’ sempre la (OMISSIS) a dovere dimostrare, per andare esente da responsabilita’, analiticamente – se non l’ingiustificabilita’ della buona fede del terzo, almeno e soprattutto – la carenza di sue proprie colpe, che non si esauriscano nella predisposizione di controlli contabili od ispettivi, rivelatisi poi inefficaci, perche’ intrinsecamente inidonei a prevenire le callide condotte dei suoi stessi collaboratori od agenti.
4.4. Con riferimento ad entrambi gli aspetti (buona fede del terzo e assunzione di condotte idonee a prevenire il rischio delle deviazioni dei propri agenti eventualmente infedeli), in un settore notoriamente caratterizzato, come quello assicurativo e fin dall’ultimo decennio del secolo scorso, dalla proliferazione esponenziale di prodotti – e del relativo marketing aggressivo – connotati da aspetti sempre piu’ innovativi e finanziari – quando non francamente speculativi, anche in rapporto alle agevolazioni fiscali pro tempore previste – e dalla possibilita’ di una personalizzazione spiccatissima, con riferimento a platee di clientela tradizionalmente estranee agli intenti speculativi sottesi e non attrezzate – neppure culturalmente – a valutare compiutamente il relativo rischio, il carattere di anomalia o atipicita’ dei medesimi e delle modalita’ di stipula e soprattutto la sua percepibilita’ in quanto tale, oggetto peraltro di tipica ma specificamente orientata indagine di merito, vanno allora verificati con particolare attenzione in rapporto alle circostanze del caso concreto.
4.5. Una tale indagine deve pero’ avvenire nella ben diversa prospettiva, una volta ammessa comunque la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2049 c.c., o dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, verificando quelle anomalie o atipicita’, cioe’, quali elementi che i danneggiati avrebbero potuto o dovuto necessariamente tenere presenti all’atto della formazione del loro convincimento (primi fra tutti la circostanza che la carta intestata delle ricevute – come risulta dai documenti riprodotti con incorporazione al controricorso di (OMISSIS) – sia stata formata dal medesimo (OMISSIS), sia pure spendendo la sua qualita’ di consulente assicurativo (OMISSIS) , ovvero che gli assegni per il pagamento delle ingenti somme siano stati intestati a quest’ultimo e siano transitati per conti correnti personali, sottratti all’immediata potesta’ di vigilanza del preponente, ovvero ancora che non siano state rilasciate contestualmente al pagamento le polizze stesse), anche in considerazione delle condotte analoghe effettivamente conoscibili e della percepibilita’ della differenza dei relativi elementi costitutivi, per limitare se non elidere i danni poi patiti.
In alternativa e cioe’ per il caso in cui l’articolo 2049 c.c., non possa applicarsi direttamente, ma previa applicazione del concorrente principio dell’apparenza del diritto, gli stessi elementi vanno considerati ai fini della configurabilita’ di uno dei due requisiti costitutivi della fattispecie e cioe’ la buona fede incolpevole del terzo, ma allora con la ben piu’ accorta e complessiva valutazione appena indicata; mentre l’ulteriore elemento della carenza di colpa in capo all’apparente padrone o committente o preponente va valutato in relazione – non gia’ all’evidente inidoneita’ di quelli che non hanno funzionato, quanto piuttosto – all’idoneita’ anche solo astratta dei controlli effettivamente predisposti in un contesto macroeconomico come quello sopra indicato ed alla possibilita’ di adottare misure ulteriori e diverse, sia pure entro un evidente intrinseco limite di ragionevolezza in rapporto alle circostanze, per prevenire le condotte devianti dei propri agenti.
4.6. La corte territoriale erra quindi nel non applicare, alle domande nei confronti del diretto preponente del sub-agente infedele, il seguente principio di diritto: in caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un’impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l’impresa ne risponde ai sensi dell’articolo 2049 c.c., se le modalita’ delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell’agente; in caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto all’elemento dell’occasionante necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell’adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarita’ del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti.
Ne consegue che e’ scorretta l’esclusione della responsabilita’ in capo ad (OMISSIS), come operata dalla corte territoriale e sulla base delle ragioni da esse esplicitate: ed i motivi di ricorso, quanto ai rapporti tra originari attori e quest’ultima, vanno allora accolti.
5. – Al contrario, nessun nesso, neppure indiretto, puo’ in concreto ravvisarsi tra l’attivita’ del (OMISSIS) e la (OMISSIS), se non la circostanza, questa si obiettivamente estranea a qualunque sfera di responsabilita’ della seconda, che i prodotti assicurativi offerti sarebbero stati resi proprio da tale Compagnia.
5.1. Ora, e’ proprio l’intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultima ed il sub-agente ad escludere una diretta riferibilita’ dell’attivita’ dell’ultimo alla prima e perfino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari.
A ben vedere, nella fattispecie gli stessi odierni ricorrenti principali paiono prospettare tali casi particolari soltanto – se non altro stando al ricorso e non essendone consentite integrazioni, come le ulteriori argomentazioni sviluppate nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., prive oltretutto di riferimenti agli atti dei giudizi di merito in cui le relative specifiche questioni sarebbero state sottoposte ai giudici di primo e secondo grado – nell’evenienza, desunta da uno stralcio di una deposizione di una dipendente della agente sub-preponente, della capacita’ del (OMISSIS) di conseguire polizze in nome e per conto di essa.
Ma tale unica circostanza, rimasta assai generica e vaga, unitamente alla considerazione dell’istituzionale autonomia dei rapporti e della conseguente almeno tendenziale estraneita’ dei controlli sulle attivita’ dei sub-agenti da parte dell’assicuratrice, e’ di per se’ intuitivamente inidonea ad integrare sia quel vincolo che, per quanto non limitato alle ipotesi di subordinazione, puo’ fondare la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2049 c.c., sia i presupposti per l’operativita’ del c.d. principio dell’apparenza, che esigono anch’essi e pur sempre un minimo di riferibilita’ al contraente rappresentato apparente di una condotta colposa.
A maggior ragione, la mancanza di quest’ultima esclude pure la configurabilita’ dell’ordinaria responsabilita’ extracontrattuale di cui all’articolo 2043 c.c..
5.2. Ne’ giova ai ricorrenti principali il richiamo a Cass. 10032/12, attesa la diversita’ della fattispecie da quella decisa, nella quale – pur riaffermato in generale il principio dell’applicabilita’ dell’articolo 2049 cod. civ. ad una fattispecie assai simile a quella per cui oggi e’ causa – era stata gia’ definitivamente ed in concreto accertata la sussistenza di quel nesso di occasionalita’ necessaria e solo si discuteva sul contenuto del materiale probatorio relativo allo stesso materiale versamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione.
5.3. Pertanto, cosi’ corretta la motivazione della gravata sentenza, nessuna pretesa degli odierni ricorrenti principali puo’ essere riconosciuta fondata nei confronti della (OMISSIS), preponente di (OMISSIS) e prospettata fornitrice dei prodotti assicurativi spacciati dal (OMISSIS), quale agente della medesima (OMISSIS).
6. – Il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS), in disparte i seri dubbi di ammissibilita’ indotti dalla carenza della sua formulazione con chiara indicazione di motivi ricondotti partitamente ad una delle previsioni normative dell’articolo 360 c.p.c., e’ comunque inammissibile, in quanto con esso si ripropongono le domande subordinate, non esaminate dai giudici del merito in quanto assorbite per l’integrale rigetto di ogni pretesa nei confronti della parte che le aveva dispiegate.
Ora, in tema di giudizio di cassazione, e’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorche’ proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si e’ pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (giurisprudenza di legittimita’ fermissima: per limitarsi ad alcune tra quelle dell’ultimo decennio: Cass. 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass. 8 giugno 2007, n. 13514; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 5 maggio 2009, n. 10285; Cass. 7 luglio 2010, n. 16016; Cass. 31 marzo 2011, n. 7503; Cass. 18 giugno 2012, n. 653; Cass., ord. 23 agosto 2013, n. 19481).
7. – In conclusione, mentre il ricorso incidentale di (OMISSIS) spa va dichiarato inammissibile, il ricorso principale va pertanto accolto nei confronti di detta ricorrente incidentale e respinto nei confronti di (OMISSIS) spa, con la conseguente cassazione della gravata sentenza solo quanto alle domande tra le altre parti e conseguente rinvio, in ordine ad esse, alla stessa corte di appello di Bologna, ma in diversa composizione, affinche’ provveda pure sulle relative spese del presente giudizio di legittimita’ in ordine alle domande tra tali parti.
La definizione di ogni altra controversia con (OMISSIS) spa, con il definitivo rigetto di ogni pretesa nei confronti di questa, impone invece di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’ nei rapporti tra essa ed i ricorrenti principali: ma – applicando alla fattispecie il testo dell’articolo 92 c.p.c., anteriore alle novelle del 2006 e del 2009, in ragione del tempo di instaurazione della lite in primo grado – devono ritenersi sussistenti giusti motivi di integrale compensazione al riguardo, attesa, se non la complessita’ delle questioni in fatto risolte, quanto meno il contesto nel quale e’ maturata e si e’ sviluppata la controversia.
Non vi e’ luogo a provvedere su domande tra le parti che hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede ed il (OMISSIS), non essendo qui state trattate ulteriori questioni che abbiano, nei rapporti tra le prime e l’ultimo, visto la soccombenza di alcuno.
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