Cassazione toga rossa

La massima

1. Nell’ambito del contratto di trasporto, criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra.

2. Posto che, in relazione al destinatario, il contratto di trasporto si atteggia come contratto a favore di terzi, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna.

3. Nel contratto di trasporto, incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all’attore.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 30 gennaio 2014, n. 2075

Ritenuto in fatto

Il presente giudizio attiene alla legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni, in caso di perdita o avaria del carico, nei contratti di trasporto internazionale di merci su strada. Con citazione notificata il 10 luglio 2003 Martin & Boulart Assureurs Maritimes et Transports s.a. (in seguito Martin), convenne innanzi al Tribunale di Pinerolo Rocchetti s.r.l. esponendo: a) che il 22 settembre 2000 Neumaticos Michelin s.a., di cui essa era assicuratrice, aveva affidato alla convenuta per il trasporto a Cisterna di Latina un carico di pneumatici; b) che la partita era tuttavia andata persa, a causa di una rapina con sequestro di persona verificatasi il giorno (OMISSIS)         in un’area di servizio; c) che, in data 19 febbraio 2001, essa aveva corrisposto alla mittente un indennizzo, al netto della franchigia, pari a Euro 116.212,82, rimanendo contestualmente surrogata, fino al predetto importo, nei diritti vantati da Neumaticos nei confronti del vettore, responsabile della perdita ex art. 17 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.).
Sulla base di tali premesse, Martin chiese dunque la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, vinte le spese. Costituitasi in giudizio, Rocchetti s.r.l. contestò le avverse pretese.
Con sentenza del 15 gennaio 2004 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 14 maggio 2007, lo ha respinto.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Martin & Boulart Assureurs Maritimes et Transports s.a., formulando due motivi, illustrati anche da memoria.
Resiste con controricorso Rocchetti s.r.l..

Motivi della decisione

1 La Corte d’appello ha ritenuto corretta l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione di Ginevra, titolare della pretesa risarcitoria correlata alla perdita della merce non era il mittente ma solo il destinatario e quindi, nella fattispecie, Michelin Italia s.p.a., piuttosto che Neumaticos Michelin s.a., alla quale Martin si era surrogata.

Nell’accogliere siffatta opzione ermeneutica – asseritamente in linea con gli enunciati del Supremo Collegio, volti a scongiurare la possibilità che due diversi soggetti siano contemporaneamente legittimati a esercitare l’azione di danno (confr. Cass. civ. n. 10621 del 1993) – il giudice di merito ha valorizzato la sostanziale differenza esistente, nell’ambito dell’art. 13, tra la prima parte – in base alla quale, affinché si realizzi il passaggio della merce arrivata a destinazione nella sfera giuridica del destinatario, è necessario che il medesimo manifesti una volontà in tal senso, chiedendo il rilascio del secondo esemplare della lettera di vettura e la riconsegna del carico e la seconda parte della medesima norma, in cui è prevista l’insorgenza della legittimazione del destinatario a far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto non appena sia stata accertata la perdita della merce o sia scaduto inutilmente il termine previsto per la consegna, posto che sarebbe irragionevole pretendere, in siffatte ipotesi, la manifestazione della volontà dello stesso di riceverla. Di talché in definitiva, secondo il decidente, in base al comb. disp. degli artt. 12 e 13 della Convenzione, o la merce arriva a destinazione e i diritti del mittente a disporne si estinguono con la consegna o la richiesta di consegna del secondo esemplare della lettera di vettura; oppure la merce, perduta, non giunge al luogo stabilito e allora, mentre il mittente perde automaticamente il diritto a disporne, il destinatario, per espressa disposizione della convenzione, diventa titolare esclusivo dei diritti nascenti dal contratto, salvo che il mittente non dimostri di avere disposto il trasporto nel proprio esclusivo interesse.

2.1 Di tale valutazione si duole quindi l’esponente che, con il primo motivo di ricorso, denuncia violazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1521, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., segnatamente contestando l’assunto secondo cui, in ogni caso di perdita della merce, il destinatario sarebbe automaticamente ed esclusivamente legittimato ad esercitare l’azione di danno, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volontà in tale senso. Secondo la ricorrente, invece, in base alle predette norme, il destinatario è autorizzato ad agire per il ristoro dei pregiudizi subiti, ma solo una volta che – e a condizione che – manifestando la volontà di aderire alla stipulazione, sia entrato nel contratto, con correlativa estinzione di ogni facoltà in capo al mittente.

L’esposta lettura della Convenzione – aggiunge – consentirebbe, in continuità con la giurisprudenza della Corte Regolatrice, dei cui enunciati il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno, di uniformare la disciplina del trasporto internazionale di merci su strada alla disciplina del contratto di trasporto accolta dal nostro ordinamento, improntata al principio per cui il destinatario, al quale la merce sia stata consegnata o che ne abbia chiesto la consegna, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico.

In ogni caso l’esclusione di qualsivoglia legittimazione attiva in capo al mittente all’esercizio delle azioni di danno sarebbe iniqua e irragionevole almeno con riferimento ai casi in cui la consegna, nel rapporti tra mittente e destinatario, sia volta a realizzare non già l’interesse di quest’ultimo, ma quello del mittente a che la cosa venga, sia pure temporaneamente, a trovarsi nella disponibilità del destinatario.

2.2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia mancanza o insufficienza della motivazione con riferimento all’interpretazione del contratto intercorso tra le parti dal quale emergerebbe, a detta dell’esponente, la inequivoca volontà delle stesse di individuare nel mittente il soggetto legittimato ad agire per il risarcimento del danno conseguente alla perdita delle merci trasportate.

3 Le censure svolte nel primo mezzo sono fondate per le ragioni che seguono.

Questa Corte ha costantemente considerato criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra (confr. Cass. civ. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. civ. 1 dicembre 2010, n. 24400; Cass. civ. 13 dicembre 2010, n. 25110; Cass. civ. 21 marzo 2008, n. 7672).

Più nello specifico, precisato che la normativa codicistica mantiene integra, in relazione al destinatario, la costruzione giuridica del contratto di trasporto come contratto a favore di terzi, si è affermato, con tranquillante uniformità, che la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (confr. Cass. civ. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. civ. 4 ottobre 1991, n. 10392). Nella medesima prospettiva si è anzi evidenziato che incombe sul vettore che, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione dello stesso, l’onere di provare l’avvenuta richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 cod. civ. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all’attore (Cass. civ. 21 maggio 1998, n. 5084; Cass. civ. n. 10392/1991 cit.).

4 Ora, da tale orientamento, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, questa Corte non si è discostata neppure nella sentenza 26 ottobre 1993, n. 10621, avendo ivi per contro ribadito che la C.M.R. ha recepito la portata dell’art. 1689 cod. civ. Il solo punto in cui il citato arresto risulta difforme dalla giurisprudenza dominante è quello in cui riconosce, in via esclusiva, al destinatario la legittimazione a far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto anche quando sia scaduto – e perciò solo che sia scaduto – il termine in cui questa avrebbe dovuto arrivare.

Ma siffatto approdo ermeneutico è in contrasto con il chiaro dettato dell’art. 1689 cod. civ., che inequivocabilmente esige, per l’acquisto dei diritti in capo al destinatario, la richiesta di riconsegna rivolta al vettore, di talché l’affermazione non può essere, in parte qua, condivisa.

5 A non diverse conclusioni deve peraltro pervenirsi anche con riguardo al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra, posto che, a giudizio del collegio, una corretta esegesi di tali norme non autorizza affatto la scissione della disciplina, in punto di legittimazione, a seconda dell’esito del trasporto, prefigurata dal giudice di merito, di talché le implicazioni che questo ha preteso di trarre dalla non felice formulazione delle due norme vanno al di là del segno, essendo scarsamente compatibili con il tenore letterale delle disposizioni e, al postutto, insostenibili sia sul piano logico che su quello sistematico.

6 Non è superfluo aggiungere, per puro spirito di completezza, che la Corte territoriale, pur avendo richiamato i principi enunciati dal giudice di legittimità nella sentenza 26 ottobre 1993, n. 10621, ne ha fatto un’applicazione del tutto peculiare, avendo esteso l’insorgere della legittimazione esclusiva del destinatario a far valere i diritti derivanti dal contratto di trasporto al caso in cui sia accertata la perdita del carico e non appena tale cognizione venga conseguita, conseguentemente ignorando che, nella fattispecie, neppure era maturato il termine entro il quale il trasporto avrebbe dovuto essere completato, posto che la merce andava consegnata il 27 settembre 2000, verso le ore 8, laddove essa fu trafugata verso le ore 5.50 di quel medesimo giorno.

In tale contesto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: l’art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (c.d. C.M.R.) attribuisce, al pari dell’art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne deriva che la legittimazione del destinatario sussiste solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

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