Cassazione toga nera

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 10 gennaio 2014, n. 691

omissis

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento risultando in parte infondati e in parte inammissibili i motivi dedotti.

Osserva in primo luogo il Collegio, con riferimento alle eccezione di inutilizzabilità della prova ex art. 195 cod.proc.pen. che, essendosi il giudizio celebrato con rito abbreviato, sono diventati pienamente utilizzabili tutti gli atti assunti nella fase delle indagini preliminari, tra cui le dichiarazioni rese dai familiari del defunto M. di cui si eccepisce appunto la inutilizzabilità;

certamente le stesse non sono affette da inutilizzabilità patologica atteso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte le dichiarazioni “de relato” sono utilizzabili anche nel giudizio ordinario ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espressa richiesta di parte (da ultimo sez. 4, 17.1.2012 n.35913 Rv. 254071); a volerle ritenere inutilizzabili, si tratterebbe dunque di inutilizzabilità c.d. fisiologica che non opera nel giudizio abbreviato, in cui rileva solo la inutilizzabilità patologica e cioè quella afferente alla inosservanza di un espresso precetto normativo (sez. un. 21.6.2000 n.16 Tammaro).

Le stesse sono state ritenute attendibili sia dal giudice di primo grado che da quello di appello avendo già la sentenza di primo grado posto in evidenza la coerenza con le risultanze degli accertamenti espletati sul luogo dei fatti dagli inquirenti e la evidenza delle ragioni per le quali le fonti dirette non le hanno confermate essendo le stesse indicative della propria responsabilità. Al riguardo è solo il caso di aggiungere che per giurisprudenza costante non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (da ultimo sez. 2, 5.5.2011 n.20806 Rv.250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Considerazioni analoghe valgono per la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata per produrre planimetria e fotografie dello stato dei luoghi, istanza rigettata dalla Corte di appello che ha ritenuto superflua tale produzione; è noto che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è istituto discrezionale e del tutto eccezionale cui il giudice può fare ricorso quando ritiene che le stesse risultino assolutamente indispensabili ai fini della decisione, e che proprio in relazione a tali caratteristiche dell’istituto la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può1 essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessita1 di rinnovare il dibattimento. Alla luce di tali principi nessuna censura è ravvisabile nei confronti della ordinanza emessa dalla Corte di appello che ha espressamente ritenuto superflua la produzione di planimetrie e fotografie relative allo stato dei luoghi dal momento che si trattava di circostanze già chiarite in sede di indagini preliminari, attraverso la descrizione dei luoghi e gli schizzi redatti dai Carabinieri.

Tanto premesso, il primo motivo di gravame è inammissibile. Con esso si contesta la ricostruzione del fatto cui sono pervenuti i giudici di merito sostenendo che vi era stato un tentativo di furto nel bar dell’imputato sottostante l’abitazione. Il motivo, tendente o ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata dai giudici di merito è inammissibile in quanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.

Come noto, anche dopo la riforma dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, non e1 consentito dedurre in Cassazione il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità1 di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; vizio quest’ultimo che però assolutamente non sussiste nel presente caso atteso che – come peraltro lo stesso ricorso mette in luce – ciò di cui ci si duole è che il giudice non abbia bene interpretato le dichiarazioni dei testi, non abbia attribuito attendibilità a quelle del padre, della moglie e della dipendente dell’imputato e di conseguenza non abbia correttamente ricostruito i fatti, nel senso della versione sostenuta dall’imputato.

Nel caso di specie, richiamato quanto sopra detto circa il controllo sulla attendibilità dei testimoni, deve rilevarsi che la Corte di appello ha indicato nelle divergenze risultate nelle testimonianze del padre (la cui prima dichiarazione volta a assumersi la responsabilità degli spari è risultata palesemente falsa) e della moglie dell’imputato la ragione della loro ritenuta inattendibilità e nell’assenza assoluta di tracce di effrazione alla finestra e alla serranda o di rilevamento di impronte da parte degli agenti operanti quella della inattendibilità della dipendente C. ; tracce neppure rinvenute dall’imputato nel suo primo sopraluogo. Condivisibile è anche l’osservazione secondo cui se i malviventi avessero avuto di mira il bar dell’imputato non si comprende perché solo uno vi sarebbe penetrato o avrebbe tentato di penetrarvi, mentre l’altro era sul solaio del fabbricato in costruzione; viceversa ha osservato la Corte che la ricostruzione risultante dalle dichiarazioni del figlio era confermata, oltre che dalle dichiarazioni dei familiari dei complici del M. , dalla direzione degli spari e dal comportamento di padre e figlio che dopo l’esplosione dei colpi si sono recati in primo luogo a ispezionare l’esterno della casa e non il bar da cui, secondo l’imputato, provenivano i rumori; ha altresì precisato, facendo riferimento alla testimonianza di una delle guardie giurate, che l’antifurto aveva suonato dopo l’esplosione dei colpi e non prima (al tentativo di qualcuno di penetrare nel bar); che la distanza minima tra il fabbricato e la camera da letto del C. era di ca. 26 mt. Su tali basi è avvenuta la ricostruzione del fatto nel senso sopra specificato e cioè che due dei tre malviventi si trovavano sul solaio del fabbricato in costruzione (il terzo attendeva in macchina) allorché l’imputato, avendo udito dei rumori, uscì sul balcone della camera da letto e sparò nella direzione da cui provenivano i rumori stessi; né la vittima né i suoi complici avevano mai neppure tentato di fare ingresso nel bar del C. .

Si tratta di ricostruzione che per quanto sopra detto deve aversi per definitiva, e tanto meno può contestarsi, come vorrebbe il ricorso, per il fatto che la sentenza non ha spiegato come era possibile che l’imputato avesse sentito dei rumori dalla distanza di 26 metri, trovandosi addormentato nella sua camera da letto con la televisione accesa, avendo già la sentenza giustificato tale circostanza con la maggior possibilità di percepire i rumori nottetempo ed essendo comunque un dato di fatto pacifico, per averlo riferito lo stesso imputato, che egli fu messo in allarme da rumori provenienti dall’esterno.

Passando all’esame del secondo motivo, con esso il ricorrente ripropone la tesi, già sostenuta davanti alla Corte di appello, secondo cui anche a voler accedere alla ricostruzione di cui sopra, il comportamento del G.C. sarebbe comunque inquadrabile nella legittima difesa, effettiva o putativa, ex art. 52, co.2 e 3 cod.pen. come modificati dalla legge n. 59 del 2006, dal momento che i ladri si erano introdotti nella sua proprietà, quale era il fabbricato in costruzione collocato su terreno proprio, con evidente intento di rubare in un locale dell’imputato adibito a deposito merci che ivi si trovava. Ora, a prescindere dalla considerazione che questo intento di voler rubare nel deposito merci è inconciliabile con la tesi sostenuta in via principale secondo cui l’obbiettivo era costituito dal bar sottostante l’abitazione, esso è altresì inconciliabile con l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza nel senso che i ladri avevano di mira il vicino caseificio; si tratta dunque all’evidenza di una tesi difensiva di cui non si può tenere conto, e che comunque risulta, per quanto si dirà, sostanzialmente irrilevante.

Ciò che rileva è che avendo i ladri fatto ingresso nella proprietà del G.C. e potendo darsi per scontato che quest’ultimo, udendo dei rumori in ora notturna, abbia pensato alla possibile presenza di persone male intenzionate, deve valutarsi se poteva trovare applicazione la scriminante della legittima difesa come risultante dalla modifica normativa intervenuta sull’art. 52, co.2, cod.pen.

È noto che con la legge 13 febbraio 2006 n.59, allo scopo dichiarato di rafforzare la difesa dei cittadini a fronte del fenomeno delle “rapine in ville”, si è ritenuto utile introdurre nell’ordinamento uno strumento di autotutela che superasse le incertezze interpretative esistenti in tema di legittima difesa; a tal fine si sono aggiunti all’art. 52 del codice penale i seguenti due commi: “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Si è in tal modo introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione di costui nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso ad apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, 26.11.2009 n.47117 Rv.245884) ha però precisato che il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l’integrità fisica), ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la morte dell’offensore) abbia un’intensità e un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali, neppure gravi al momento dell’inizio dell’azione omicida).

Ma, prima ancora di occuparsi della presunzione di proporzionalità, ciò che rileva in questa sede osservare è che non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, come sembra ritenere il ricorrente, atteso che dall’esame del testo normativo risulta chiaramente, essendo la nuova disposizione inserita dopo il primo comma dell’art. 52, che restano fermi i requisiti strutturali da tale norma stabiliti e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro. Ciò è già stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, 8.3.2007 n. 16677 Rv. 236502) secondo cui le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 cod. pen., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Concetti ribaditi da altra pronuncia (sez. 1, 21.2.2007 n.12466 Rv. 236217) nel senso che la causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall’art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. Venendo al caso di specie, è del tutto corretta la motivazione della Corte di appello che ha ribadito la impossibilità di applicare la scriminante in relazione alla eccepita proprietà del fabbricato in costruzione facendo difetto i requisiti si del pericolo attuale di un’offesa ingiusta e della inevitabilità della difesa; come già osservato dalla sentenza di primo grado, i ladri erano infatti sul solaio del fabbricato in costruzione, a debita distanza dall’abitazione dell’imputato, addirittura su un altro fabbricato dal quale non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza la casa del medesimo e neanche il deposito; non risulta in alcun modo che gli stessi abbiano posto in essere un qualche atteggiamento minaccioso che potesse rappresentare pericolo per l’incolumità dell’imputato; il quale ben avrebbe potuto limitarsi a fare rumore con qualche altro mezzo meno pericoloso dell’arma se non semplicemente ad accendere il faro che illuminava la casa. Difettano dunque i requisiti, richiesti dall’art. 52 co.2, del pericolo attuale per la propria incolumità o per i propri beni, con pericolo in quest’ultimo caso anche per l’incolumità.

Neppure poteva applicarsi la esimente putativa, invocabile nel solo caso di legittima difesa putativa incolpevole (sez. 1, 9.2.2011 n.11610 Rv. 249875); laddove invece se l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. La legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore; essa, può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo; persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga ad estrinsecarsi. E con riferimento al caso di specie la situazione concreta in cui si è trovato l’imputato, semplicemente allertato da rumori provenienti da un punto esterno all’abitazione di cui neppure era certa la causa, correttamente è stata ritenuta tale da non integrare legittima difesa putativa incolpevole.

Non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. Peraltro non è dato comprendere quale sarebbe l’interesse dell’imputato a vedersi riconosciuta tale fattispecie che è sottoposta al medesimo trattamento sanzionatorio del delitto colposo. Corretta è la motivazione con cui è stata ritenuta la colpa cosciente osservandosi che era concretamente prevedibile da parte del G.C. la possibilità di colpire una persona sparando volontariamente tre colpi di pistola (legittimamente detenuta), al buio, ad altezza d’uomo. La sentenza non merita censura neppure per quanto riguarda la esclusione delle attenuanti; quella della provocazione anche nella forma della reazione per accumulo richiede pur sempre la proporzione tra il fatto ingiusto e la reazione nella specie correttamente ritenuta insussistente; quella del concorso del fatto del terzo richiede, secondo la giurisprudenza di questa Corte non solo l’integrazione di un elemento materiale, quale è l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell’evento (nella specie sussistente) ma anche di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (da ultimo sez. 1, 7.3.2012 n. 14802 Rv. 252265) nella specie certamente insussistente.

Da ultimo prive di effettiva consistenza si rilevano le censure sulla determinazione della pena tanto più considerato che il giudice di appello ha rideterminato a favore dell’imputato la pena base e ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante nonché quelle relative alla richiesta di sospensione della provvisionale questione quest’ultima assorbita dalla pronuncia della presente decisione.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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