Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
Sentenza 28 gennaio 2014, n. 3722

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 764/2010 del 31/5/2012 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito per la parte civile l’avv. dello Stato (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 maggio 2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Milano il 10 novembre 2009 condannava (OMISSIS) per concorso in concussione.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il 19/12/2006 due funzionari della Agenzia delle Entrate, (OMISSIS) e (OMISSIS), effettuavano un controllo a carico del bar sito in (OMISSIS) di tale (OMISSIS) e, rilevate anomalie di gestione sotto il profilo tributario e previdenziale, prospettando al (OMISSIS) gravi conseguenze in caso di formalizzazione degli accertamenti, lo inducevano ad accettare un pagamento in loro favore perche’ non procedessero a denunciare le dette irregolarita’. Al fine della conclusione di tale accordo illecito, condotta che le ulteriori indagini dimostravano essere frequente per i due funzionari, questi ultimi chiedevano che il (OMISSIS) facesse agire quale intermediario il suo commercialista, (OMISSIS). Intervenuto costui su iniziativa della vittima, vi era quindi un incontro tra i funzionari, (OMISSIS) e (OMISSIS); quest’ultimo veniva fatto allontanare e gli altri si accordavano per il pagamento di una cifra che veniva indicata da (OMISSIS) al (OMISSIS) in euro 1.000,00, e che i funzionari avrebbero ritirato presso lo studio del commercialista. (OMISSIS) raccomandava al cliente la necessita’ di procedere come richiesto da (OMISSIS) e (OMISSIS) attese le gravi irregolarita’ emerse nella attivita’ imprenditoriale.
Varano denunciava i fatti alla GdF, sospettando anche del proprio commercialista, per cui concordava con gli operanti una consegna “controllata” del denaro. (OMISSIS) consegnava 1.000,00 euro al (OMISSIS), con banconote “segnate”; i due funzionari si recavano nello studio del commercialista e all’uscita, sottoposti a controllo, risultavano avere euro 800,00 proveniente dalla somma anzidetta. In sede di perquisizione nello studio del (OMISSIS), nella cassaforte veniva rinvenuta la restante somma di euro 200,00.
I giudici di merito giungevano alla conclusione del concorso di (OMISSIS) nella attivita’ illecita dei pubblici ufficiali sulla scorta del dato dell’avere il (OMISSIS) trattenuto per se’ questa somma, avendo detto alla vittima che l’accordo con i funzionari era per euro 1000, ritenendo infondata la tesi dell’essere i 200,00 euro il denaro corrispondente ad un debito del (OMISSIS) per le prestazioni del commercialista e percio’ da questi trattenuto lecitamente ed in accordo con il cliente.
La Corte di Appello valutava nel merito le deduzioni della difesa quanto alla ricostruzione del fatto ed al ruolo svolto dal ricorrente, osservando innanzitutto che la difesa basava le proprie conclusioni su circostanze difformi da quelle accertate e, inoltre, rilevava come non potesse invocarsi un ruolo di (OMISSIS) di mero intermediario perche’ questi si era comunque attivato per garantire ai rei il buon esito dell’operazione, poco importando che non vi fosse stato un precedente accordo. Il ricorrente aveva indotto la vittima ad accettare il pagamento in modo da creare le condizioni per ottenere un personale vantaggio.
Secchi propone ricorso con atto a propria firma.
Con primo motivo deduce la violazione di legge in ordine all’articolo 317 c.p., nonche’ il vizio della motivazione in ordine alla prova dell’accordo tra il (OMISSIS) e i due funzionari.
Premette la regola d’esperienza per la quale un “mediatore”, quale era il (OMISSIS), in tanto possa ritenersi corresponsabile della concussione in quanto non solo abbia obiettivamente facilitato la condotta del concussore ma abbia agito per specifica collusione con il reo, ad es. persuadendo la vittima o minacciandola; deduce la totale assenza nella motivazione della sentenza impugnata di una verifica di una tale situazione.
Con secondo motivo deduce il vizio della motivazione in ordine alla dimostrazione dell’avere l’imputato contribuito a costringere la vittima a cedere alle pressione estorsive. La sentenza non offre alcuna motivazione quanto all’avere il (OMISSIS) cercato di convincere il (OMISSIS) a pagare o comunque contribuito ad ingenerare il suo stato di soggezione.
Con terzo motivo deduce l’illogicita’ della motivazione sulla ragione per cui il (OMISSIS) aveva trattenuto la somma di euro 200,00.
La affermazione fatta dalla Corte di Appello in ordine all’avere il (OMISSIS) trattenuto per se’ euro 200,00 dalla somma di 1.000,00 euro consegnatagli dalla persona offesa per il pagamento richiesto dai pubblici ufficiali, risulta illogica alla luce di quanto accertato, non essendosi tenuto conto del fatto che il (OMISSIS) aveva ben chiarito come si trattasse di somma a lui dovuta per una diversa prestazione professionale.
Il 30 ottobre 2013 il ricorrente presenta ulteriori motivi a propria firma con i quali insiste nell’affermare che non vi e’ stata una sua attivita’ diversa da quella di mediare tra i rei e la vittima, peraltro nell’interesse di quest’ultimo, senza alcuna condotta mirata a rafforzare la minaccia.
Il 6 novembre 2013 il difensore di fiducia presenta una memoria osservando come non sia indicata alcuna condotta aggiuntiva rispetto a quella di mero mediatore e che valesse a rafforzare il metus potestatis indotto dai rei.
La somma prelevata di per se’, osserva, non ha funzione nell’ambito del rapporto con i presunti correi che, se del caso, sarebbero vittime di una truffa compiuta dal ricorrente ai loro danni.
Inoltre il difensore deduce che il fatto, alla luce delle modifiche intervenute con la Legge n. 190 del 2012, deve essere oggi ritenuto integrare il reato di cui all’articolo 319 quater c.p..
L’8 novembre 2013 (OMISSIS) ha presentato ulteriore memoria con atto a propria firma ribadendo le sue argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato solo quanto alla qualificazione del fatto, come dopo specificato.
Il primo motivo e’ infondato innanzitutto sotto il profilo della disciplina del concorso di persone del reato. Il ricorrente ritiene che il concorso di persone nel reato comporti sempre il previo accordo tra i rei e la consapevolezza di ciascuno del ruolo assunto dagli altri. Tale interpretazione non e’ pero’ corretta in quanto ricorre il concorso nel reato anche quando un soggetto, come ritenuto nel caso di specie, agevoli la condotta delittuosa di altri senza previo accordo e, se del caso, anche se il soggetto agevolato non ne sia consapevole (In tema di concorso di persone nel reato, la volonta’ di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa puo’ indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un. Sent. 31 del 22/11/2000).
Il secondo motivo e’ manifestamente infondato in quanto, a parte il fatto che il ricorrente presuppone, secondo la propria interpretazione dell’articolo 110 c.p., che si dovesse dimostrare il previo accordo, la sentenza affronta il tema della condotta volutamente agevolatrice del ricorrente, motivando sul punto con un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimita’. In questo modo si risponde anche agli ulteriori argomenti presenti nelle memorie e motivi aggiunti che intendono negare questa attivita’ agevolatrice essenzialmente sulla base di apprezzamenti in fatto che non possono avere spazio in questa sede.
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato in quanto parte dal presupposto che sia accertato che il (OMISSIS) dovesse ricevere euro 200 dal (OMISSIS) e che a tale titolo, con la consapevolezza del (OMISSIS) stesso, avesse trattenuto per se’ i soldi. Ma, in base a quanto accertato dalla sentenza, si tratta di un presupposto chiaramente erroneo.
Va invece accolta la deduzione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto. Lo stesso, difatti, rientra nella nuova ipotesi di reato di cui all’articolo 319 quater c.p.p., in continuita’ normativa rispetto alla concussione nella forma previgente (La successione normativa fra il previgente testo dell’articolo 317 c.p., quello introdotto dalla Legge n. 190 del 2012, articolo 1, comma 75, e quello del nuovo ed autonomo articolo 319 quater c.p., si colloca all’interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dall’articolo 2 c.p., comma 4, Sez. 6, Sentenza n. 21701 del 07/05/2013). Risulta difatti che i pubblici ufficiali avevano prospettato alla vittima un danno in se’ lecito in quanto sarebbe conseguito ad un loro doveroso accertamento di irregolarita’ fiscali effettivamente sussistenti, prospettando quindi un male “giusto”, ipotesi rientrante nella nuova figura normativa (Cass. 6 sent. 13047 del 25/02/2013).
In tali limiti il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza con rinvio per la sola determinazione della pena in base alla nuova norma.
Attesa la soccombenza sostanziale, il ricorrente deve essere altresi’ condannato alla rifusione spese processuali del presente grado in favore della parte civile costituita.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come induzione indebita ex articolo 319 quater c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello d. Milano. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado in favore della Agenzia delle Entrate, costituita parte civile, spese che liquida in complessive euro 1.500,00.

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