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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 29 settembre 2014, n. 40198

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4149/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) foro di Milano.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Milano con sentenza 27.11.2013 ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto il (OMISSIS), quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl, colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2) in relazione all’anno di imposta 2005, “limitatamente al fatto riguardante le schede di carburante” osservando, per quanto ancora interessa:
– che il mancato reperimento delle schede carburante unitamente alla esposizione in dichiarazione dei corrispondenti costi costituiva la prova del reato, potendosi cosi’ desumere l’inesistenza degli elementi passivi, conclusione che non poteva essere inficiata da eventuali dichiarazioni testimoniali di segno opposto;
– che la asserita trasmissione della documentazione contabile ad un professionista esterno da parte dell’imputato dimostrava che era lui a seguire la contabilita’ e che comunque una delega rilasciata al terzo non esonerava l’imputato dai doveri di vigilanza e controllo sulla correttezza della contabilita’ aziendale;
– che, infine, l’argomento “logico” utilizzato dalla difesa e cioe’ l’avvenuto acquisto di carburante, era solo una ipotesi e non consentiva di controllare la misura effettiva degli ipotetici acquisti.
2. Il (OMISSIS) ricorre per cassazione – tramite i difensori – censurando il giudizio di responsabilita’ con tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, osservando che in mancanza della prova delle fatture e della loro conservazione nei registri contabili, non era configurabile il reato contestato, ma al piu’ quello di dichiarazione infedele previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, in caso di superamento della soglia di punibilita’.
2.2. Con un secondo motivo denunzia contraddittorieta’ della motivazione: rimprovera alla Corte d’Appello di avere utilizzato gli stessi argomenti esposti dal tribunale, evidenziando due profili di contraddizione:
a) se si tratta dell’accusa, la prova puo’ essere data anche per testi, mentre per l’imputato, la mancanza di schede di carburante (prova sufficiente non puo’ essere sopperita con testimoni;
b) se l’impossibilita’ di una esatta quantificazione dei costi esposti aveva giustificato l’assoluzione ex articolo 530 c.p.p., comma 2, la Corte d’Appello non poteva poi, anche contemporaneamente, sostenere che la stessa impossibilita’ di verificare la corrispondenza fra la misura degli acquisti di carburante e gli importi indicati in dichiarazione imponesse addirittura la condanna dell’imputato.
2.3. Con un terzo motivo denunzia la violazione dell’articolo 1 c.p., perche’, se c’era una delega a terzi in ordine alla gestione contabile – circostanza dimostrata – l’imputato non poteva essere condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Come gia’ affermato da questa Corte, secondo l’esplicita previsione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, comma 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Dunque, per l’integrazione del reato, da una parte e’ necessario che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l’indicazione di elementi passivi fittizi e dall’altra e’ necessario che le fatture ideologicamente false che dovrebbero supportare detta indicazione siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda, perche’ in cio’ consiste l’atteggiamento di “avvalersi” delle fatture come richiesto dalla norma (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14718 del 06/03/2008 Ud. dep. 09/04/2008 Rv. 239666; Sez. 3, Sentenza n. 14855 del 19/12/2011 Ud. dep. 18/04/2012 Rv. 252513).
Nel caso in esame, pero’, la stessa Corte d’Appello afferma l’inesistenza delle schede carburante, cioe’ proprio di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione: e’ quindi palese l’errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell’azienda).
Si rende pertanto necessario un nuovo esame della vicenda e quindi la sentenza va annullata con rinvio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.
Resta logicamente assorbito l’esame delle restanti censure.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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