Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 26 settembre 2014, n. 39938

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. CONTI Giovan – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il provvedimento del 09/12/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava la richiesta proposta dall’avv. (OMISSIS) nella qualita’ di difensore di (OMISSIS), imputato nel procedimento n. 3324/12 RGNR, di ordinare, a norma dell’articolo 269 c.p.p., comma 2, la distruzione della documentazione relativa a tutti i messaggi di testo intercorsi tra utenze cellulari sottoposte a intercettazione (“SMS”) aventi contenuto strettamente personale e di nessun rilevanza a fini di indagine.
Il G.i.p. rilevava che un provvedimento di distruzione poteva essere adottato solo dopo che si fosse proceduto alla trascrizione dei dati intercettati a norma dell’articolo 268 c.p.p., comma 7, e che comunque difettava la sua competenza funzionale dal momento che nel frattempo era stato emesso decreto che dispone il giudizio.
2. Avverso detto provvedimento, con atto depositato il 23 dicembre 2013, il predetto difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto due profili.
In primo luogo, si osserva che la cancellazione di tutte le comunicazioni di natura privata e di nessun interesse per le indagini puo’ prescindere dalla previa procedura di trascrizione delle comunicazioni intercettate (che nella specie non era stata effettuata per mera inerzia del Pubblico Ministero nell’attivita’ doverosa di deposito delle registrazioni) quando, come nella specie, si tratti di messaggi “SMS” il cui contenuto sia stato compiutamente trascritto nei “brogliacci”, e, con riferimento alle conversazioni telefoniche, quando la loro scabrosa natura esclusivamente privata emerga indiscutibilmente dalla sintesi operatane dai verbalizzanti.
In secondo luogo, si osserva che, come affermato dalla univoca giurisprudenza, e contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la competenza ad emettere il provvedimento di distruzione di cui all’articolo 269 c.p.p., comma 2, spetta al giudice che ha autorizzato (o convalidato) le intercettazioni, e quindi nella specie al G.i.p. del Tribunale di Sondrio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, nei termini qui precisati.
2. Va premesso che in data 7 novembre 2013, il difensore di (OMISSIS) aveva rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, che aveva emesso il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni di comunicazioni nel procedimento a carico del suo assistito, una richiesta diretta, ex articolo 269 c.p.p., comma 2, alla distruzione della documentazione di tutto il materiale irrilevante ai fini del procedimento, facendo peraltro presente che mentre il contenuto delle conversazioni telefoniche avente carattere privato non era stato riportato nei “brogliacci” di ascolto, nei quali si dava solo conto di tale natura, al contrario era accaduto per alcuni “SMS”, il cui contenuto, strettamente personale e lesivo – ove diffuso – della sfera di riservatezza, era stato completamente trascritto.
Si deve dunque dedurre che la richiesta era diretta esclusivamente alla distruzione dei supporti informatici e della relativa riproduzione cartacea di tali “SMS”, i soli dei quali si lamentava la riproduzione integrale nei “brogliacci”.
3. Con il provvedimento impugnato il G.i.p. ha, da un lato, denegato la propria competenza funzionale all’adozione di tale provvedimento, sulla base della considerazione che la sua funzione si era esaurita con l’emissione del decreto che dispone il giudizio; dall’altro, ha osservato che il provvedimento di distruzione sollecitato potrebbe essere adottato solo successivamente alle operazioni di trascrizione delle intercettazioni di cui all’articolo 268 c.p.p., comma 7, che nella specie non erano state ancora effettuate.
4. Va al riguardo osservato, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, che il Collegio condivide, competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini del procedimento e’ il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni e non quello che procede all’atto della formulazione della richiesta (ex aliis, Sez. 6, n. 40957 del 16/07/2008, Recchi, Rv. 241320; Sez. 1, n. 5939 del 20/11/1995, dep. 1996, Stasi, Rv. 203558; Sez. 1, n. 1364 del 30/03/1993, Grosoli, Rv. 194010).
Ne deriva che illegittimamente il G.i.p. di Sondrio, con il provvedimento impugnato, ha denegato la propria competenza a provvedere sulla richiesta sul rilievo che il procedimento era passato ad altra fase, con cio’, si ritiene, sulla base di una distorta applicazione del diverso principio circa la incompetenza funzionale, in caso di passaggio di fase, all’adozione del provvedimento in ordine alla trascrizione, mediante le forme della perizia, delle registrazioni, di cui all’articolo 268 c.p.p., comma 7, (su cui, tra le altre, v. Sez. 4, n. 3347 del 01/12/2009, dep. 2010, Cantarelli, Rv. 246391).
5. In secondo luogo, se e’ vero che il provvedimento in questione puo’ in linea di massima essere emesso solo dopo che si sia provveduto, nel contraddittorio tra le parti, all’ascolto dei contenuti delle intercettazioni e allo stralcio di quelle ritenute irrilevanti, a norma dell’articolo 268 c.p.p., comma 6, (v. Sez. 6, n. 1759 del 30/04/1997, Tosti, Rv. 208651), nulla osta a che in mancanza di tale previo adempimento – di regola funzionale, come detto, alla formalita’ della trascrizione delle intercettazioni – il G.i.p. provveda, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia gia’ noto l’esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni, come appunto e’ stato dedotto essere avvenuto nella specie con riferimento al contenuto degli “SMS” (che non si “ascoltano” ma si “leggono”), il solo del quale – si e’ sopra precisato – e’ stata effettivamente chiesta la distruzione nell’interesse di (OMISSIS).
6. Consegue che il provvedimento in epigrafe, illegittimamente emesso de plano, senza l’osservanza della procedura di cui all’articolo 127 c.p.p., cui devono partecipare tutti i soggetti interessati (v. Sez. 3, n. 24832 del 13/03/2013, Vasciarelli, Rv. 255456; Sez. 6, n. 5904 del 05/02/2007, Guidi, Rv. 236179) – da cio’ derivandone per cio’ solo la impugnabilita’ dello stesso – deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sondrio per l’ulteriore corso; dovendosi provvedere nuovamente da parte del G.i.p. di detto Tribunale, nel contraddittorio delle parti, a decidere sulla richiesta formulata nell’interesse di (OMISSIS), facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sondrio per l’ulteriore corso

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