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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 agosto 2014, n. 18349

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28743-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) SPA) (OMISSIS), in persona dell’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
(OMISSIS) (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) unitamente all’avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– Intimata –
avverso la sentenza n. 1088/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2008 R.G.N. 338/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del 3 e 4 motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Mondovi’, (OMISSIS), affinche’ fosse condannato al risarcirle i danni conseguenti alla caduta in un cortile sito all’interno dell’azienda del convenuto, a causa della presenza di un cane legato ad una catena.
Costituitosi il convenuto, chiamo’ in causa l’ (OMISSIS) s.p.a. e chiese, comunque, il rigetto della domanda.
L’ (OMISSIS), costituendosi in giudizio, aderi’ alla difesa del (OMISSIS) in ordine all’assenza di responsabilita’ del medesimo, rilevo’ l’inesistenza del proprio obbligo di manleva e chiamo’ a sua volta in giudizio la (OMISSIS), la quale rimase contumace.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 29.544,04 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.654,59 a titolo di danno patrimoniale; respinse la domanda di manleva proposta dal (OMISSIS) nei confronti dell’ (OMISSIS) nonche’ quella proposta da quest’ultima nei confronti della (OMISSIS) e condanno’ il (OMISSIS) alle spese.
2. Contro la pronuncia di primo grado hanno proposto appello principale il (OMISSIS) ed appello incidentale la (OMISSIS).
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 30 luglio 2008, ha respinto l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ha condannato il (OMISSIS) a pagare alla (OMISSIS) l’ulteriore somma di euro 2.101,60, con l’ulteriore carico delle spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva ritenersi dimostrato, sulla base delle deposizioni testimoniali, l’esistenza del nesso di causalita’ tra la presenza del cane legato alla catena e la caduta della (OMISSIS); e che non era ravvisabile, nella specie, il caso fortuito, poiche’ la (OMISSIS) aveva attraversato il cortile dell’azienda del (OMISSIS), ossia un luogo aperto al pubblico.
In ordine alla domanda di manleva, la Corte torinese ha ritenuto che la polizza stipulata tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) non fosse nel caso operante, perche’ il luogo del sinistro era la sede dell’attivita’ lavorativa dell’appellante principale, mentre l’assicurazione era stata stipulata in riferimento alla vita familiare del contraente.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.
Resistono (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) s.p.a. con separati controricorsi.
Il ricorrente e l’ (OMISSIS) hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 2052 e 2697 cod. civ., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il nesso di causalita’ tra la presenza del cane e la caduta della (OMISSIS). Sulla base delle testimonianze escusse, tale elemento non potrebbe dirsi pacifico, essendo mancata la rigorosa prova sul punto.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 2052, 2056 e 1227 cod. civ., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La sentenza di secondo grado sarebbe, secondo il ricorrente, censurabile, in quanto “non ha tenuto presenti alcuni elementi decisivi in ordine al riconoscimento dell’esistenza del caso fortuito. Nel caso in esame, infatti, la danneggiata era entrata nel cortile nel quale vi era un ampio spazio che il cane, siccome legato alla catena, non poteva raggiungere, sicche’ doveva riconoscersi al comportamento della (OMISSIS) la valenza di caso fortuito, o almeno di concorso di colpa ai sensi del citato articolo 1227.
3. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare insieme stante l’intima connessione che li caratterizza, sono entrambi privi di fondamento.
Essi, infatti, sono evidentemente volti ad ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito. Cio’ vale sia per il primo motivo, che mira alla ricostruzione della dinamica dei fatti, sia per il secondo, relativo al mancato riconoscimento del caso fortuito. La sentenza, infatti, ha ricostruito le modalita’ della caduta ed ha spiegato che la (OMISSIS) aveva tenuto un percorso del tutto normale in relazione allo stato dei luoghi; ed ha anche escluso che la caduta della donna potesse ricondursi ad una disattenzione della medesima, o comunque ad un fatto a lei riconducibile (caso fortuito). Tale ricostruzione – che la Corte d’appello ha ritenuto l’unica possibile, con motivazione adeguata e priva di vizi logici – non puo’ piu’ essere messa in discussione in questa sede.
4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 2697 cod. civ., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva il (OMISSIS) che la sentenza avrebbe errato nel ritenere dimostrato che il sinistro si era verificato sul luogo di lavoro, perche’ tale circostanza non esclude l’operativita’ della polizza assicurativa. Il cane non svolgeva, nella specie, funzioni di cane da guardia, ne’ era stato accertato che la sua presenza fosse destinata stabilmente a protezione della sede. E la polizza comprendeva espressamente il rischio derivante dalla proprieta’ del cane.
5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c..
Rileva il ricorrente, riportando anche le relative clausole del contratto, che la Corte d’appello non avrebbe compiuto alcuno sforzo interpretativo per riconoscere, in particolare, l’operativita’ della polizza di assicurazione nel caso in esame, soprattutto alla stregua dell’articolo 13 del contratto.
6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono pure da esaminare insieme, in considerazione della stretta connessione tra loro esistente.
La Corte d’appello ha escluso che nella specie potesse essere operante la polizza stipulata dal (OMISSIS) con la societa’ (OMISSIS), rilevando che – pur essendo il rischio cane compreso nella lettera i) delle condizioni generali di polizza e, come tale, non legato alla circostanza che esso si sia verificato all’interno dell’abitazione dell’assicurato – tale operativita’ andava esclusa perche’ la polizza era stata conclusa in relazione alla vita privata, mentre il luogo del sinistro era la sede dell’attivita’ lavorativa del (OMISSIS).
Risulta dall’articolo 13 della polizza in questione, allegata in parte al ricorso e comunque richiamata dalla Corte d’appello, che la medesima, stipulata in relazione ad eventi verificatisi nell’ambito della vita privata, prevedeva (lettera C) che una serie di eventi dannosi fossero in essa ricompresi, purche’ relativi alle abitazioni dell’assicurato. Nel successivo capoverso dell’articolo 13, pero’, la polizza prevede che siano ricompresi nella garanzia – senza alcun riferimento alle abitazioni – anche i rischi inerenti alla proprieta’ del cane (lettera i, richiamata dalla sentenza in esame). D’altra parte, le ulteriori ipotesi previste nel capoverso in questione riguardano anche eventi che, certamente, sono estranei alle abitazioni (uso di velocipedi, uso e guida di cavalli e altri animali da sella), ma che pure riguardano la vita privata.
Ora la Corte d’appello – la quale ha riconosciuto che il rischio cane non era legato all’abitazione dell’assicurato – non ne ha poi tratto le conseguenti e coerenti conclusioni, in tal modo evidenziando il vizio di motivazione che il ricorrente censura. Una volta caduto, infatti, l’argomento fondamentale a difesa della posizione dell’ (OMISSIS) – e cioe’ che il sinistro collegato al cane dovesse essersi verificato nell’abitazione – diventa arbitrario affermare che il luogo di lavoro sia per cio’ solo estraneo al concetto di “vita privata” dell’assicurato. Tanto piu’ che, per pacifica e non contestata affermazione del giudice di merito, il cane non era aggressivo e non era affatto dedito ad un’attivita’ di guardia e di difesa del luogo di lavoro; e nei pressi del cortile dove si e’ verificata la caduta vi erano anche, come rileva la stessa sentenza impugnata, terreni adibiti ad orto. Per cui la presenza, anche abituale, del cane in quel luogo e’, di per se’, irrilevante.
Occorre ribadire, del resto, che, ove l’interpretazione delle clausole di un contratto presenti dei margini di ambiguita’, dovra’ comunque essere preferita l’interpretazione piu’ rispondente alla buona fede (articolo 1366 cod. civ.; v., sul punto, la sentenza 12 novembre 2009, n. 23941, a proposito della causa concreta del contratto di assicurazione).
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, pertanto, sono fondati; ed alla Corte d’appello di Torino spettera’ il compito, in sede di giudizio di rinvio, di fornire una nuova e coerente motivazione circa l’operativita’ o meno della polizza nel caso in questione, alla luce degli elementi e delle criticita’ che si sono fin qui evidenziati.
7. In conclusione, sono respinti il primo ed il secondo motivo di ricorso; sono accolti il terzo ed il quarto; la sentenza impugnata e’ cassata nei limiti dei motivi accolti ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione personale, la quale provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

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