Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2013 n. 4030[1]
Il caso si caratterizza da un contestuale errore di informazione e di assenso all’atto chirurgico ma l’errore diagnostico non deriva da colpa lieve, ma da una gravissima negligenza, l’avere operato prima di avere la certezza di un tumore conclamato e diffuso tale da rendere improrogabile l’intervento. Mentre, si assume, che si trattava di intervento routinario. Non è dunque avvenuto un incontro di volontà efficace in relazione a un contenuto di informazione medica assolutamente carente e forviante.
In una simile ipotesi, la specificazione dello error in iudicando riferito alla sequela dell’errore diagnostico e intervento chirurgico assentito sulla base di errata informazione delle condizioni di salute, non costituisce domanda nuova, ma è atto intrinseco alla deduzione di una domanda diretta ad accertare la responsabilità civile secondo le circostante note e allegate.
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