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LA MASSIMA

1. Il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio. L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, fondato sul disposto normativo dell’art. 627 c.p.p., comma 3, è pertanto assoluto e inderogabile

2. In tema del reato di crollo doloso di cui all’art. 434 c.p., è configurabile il dolo eventuale nell’ipotesi in cui gli agenti siano a conoscenza dei gravi danni strutturali in conseguenza dell’incendio innescato; ritardino la consegna ai vigili del fuoco intervenuti delle chiavi di accesso nella loro materiale disponibilità e omettano di attivarsi durante le operazioni di soccorso; tutti indici, questi, dimostrativi del precisato atteggiamento psicologico degli imputati, che, intenzionati a causare i danni nella maggiore possibile estensione, hanno agito anche a rischio di cagionare crolli dell’edificio, concretamente probabili sia in relazione ai danni strutturali che in ragione della scientifica collocazione dei plurimi punti di innesco proprio in una zona prossima ai locali già strutturalmente compromessi.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 25 gennaio 2013, n.4049

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2005 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 28 marzo 2003 del Tribunale di Palermo che aveva condannato L.N. e O.F., rispettivamente titolare e magazziniere della ditta ‘Licata Giocattoli’ con sede in (OMISSIS), alla pena il primo di anni cinque e mesi quattro di reclusione e il secondo alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle numerose costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, con il riconoscimento di provvisionali, immediatamente esecutive, diversamente quantificate, per i seguenti reati:

– il solo L.:

capo A) – incendio doloso, ai sensi degli artt. 423 e 425 c.p., e art. 61 c.p., n. 7, di una parte dei locali della ditta ‘Licata Giocattoli’, siti in (OMISSIS) e nell’adiacente (OMISSIS) (piano terra e piano ammezzato, per una superficie complessiva pari a mq. 1650 circa), e della merce in essi contenuta, con l’aggravante di aver causato alle parti offese un danno patrimoniale di rilevante gravità (fatto del (OMISSIS));

– L. e O. in concorso tra loro:

capo B) – incendio doloso, ai sensi degli artt. 110, 423 e 425 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, degli interi locali della indicata ditta (per una superficie complessiva pari a mq. 4500 circa) e della merce in essi contenuta, nonchè dell’edificio sovrastante, a undici elevazioni fuori terra, abitato da oltre sessanta nuclei familiari, e degli esercizi commerciali adiacenti, siti in (OMISSIS), con l’aggravante di aver causato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità (fatto del (OMISSIS));

capo C) – crollo doloso, ai sensi dell’art. 110 c.p., art. 434 c.p., commi 1 e 2, e art. 61 c.p., n. 7, dei locali della citata ditta, di parte dell’edificio sovrastante e di sette negozi adiacenti, con l’aggravante di aver causato alle persone offese un danno ai patrimoniale di rilevante gravità (fatto del (OMISSIS));

capo D) – omicidio ex artt. 110 e 586 c.p., in relazione agli artt. 589, 423 e 434 c.p., per avere cagionato, come conseguenza non voluta dei reati sub B) e ‘ C), la morte del vigile del fuoco B. N., impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio (fatto del (OMISSIS));

capo E) – fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, ex artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 642 c.p., comma 1, e art. 61 c.p., n. 7, per avere posto in essere le condotte di cui ai precedenti indicati capi per conseguire il risarcimento previsto dalla polizza assicurativa stipulata da L. il 19 novembre 1998 con le Assicurazioni Generali S.p.A., avente a oggetto l’assicurazione contro il rischio di incendio dei locali della merce per un massimale di lire duemiliardi e seicento milioni, con l’aggravante di aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (fatti commessi il (OMISSIS)).

2. Questa Corte, con sentenza del 24 gennaio 2006, ha annullato detta sentenza di secondo grado con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Con detta sentenza, dopo essere stati individuati vizi di motivazione, sotto diversi aspetti, della sentenza di secondo grado in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati per i reati contestati ai capi A) e B), si è affermato che:

– la clausola di cui all’art. 434 c.p., ‘fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti’, non era riferita a tutti i reati di cui al capo 1^ del titolo 6^ del libro 2^ (artt. 422 e 437) c.p., ma solo agli articoli che prevedevano delitti di disastro, tra i quali non rientrava l’art. 423 c.p., che puniva il delitto di incendio;

– in relazione al delitto di crollo, di cui all’art. 434 c.p., non era stato motivato, in sede di merito, in ordine all’elemento soggettivo, e che, pertanto, il giudice di rinvio doveva analizzare il contesto probatorio e verificare, motivatamente, se detto elemento ‘quantomeno in termini di dolo eventuale’ fosse effettivamente ravvisatane o se, invece, fosse configurabile solo il dolo di incendio ex art. 423 c.p.;

– qualora fosse ravvisabile il dolo di crollo, poichè tra il delitto di incendio doloso e il delitto di crollo doloso vi era un rapporto di sussidiarietà o di consunzione, ispirato al principio del ne bis in idem, che escludeva che alcuno potesse essere punito più volte per la medesima offesa ai beni tutelati, doveva trovare applicazione solo la norma che prevedeva il trattamento sanzionatorio più severo, e quindi quella che incriminava e sanzionava il crollo doloso, aggravato ai sensi dell’art. 434 c.p., comma 2.

3. Con sentenza del 13 febbraio 2007 della Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio, il reato di incendio, contestato a entrambi gli imputati al capo B), secondo il principio di diritto fissato da questa Corte, è stato ritenuto assorbito in quello di crollo della costruzione, contestato a entrambi gli imputati al capo C), e ritenuto sussistente nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, con riduzione della pena per L. ad anni quattro e mesi dieci di reclusione e a O. ad anni quattro e mesi tre di reclusione, con conferma della sentenza nel resto.

4. Con sentenza del 29 ottobre 2009 questa Corte, investita dai ricorsi dei due imputati, ha preliminarmente rilevato che dovevano ritenersi preclusi i motivi di ricorso volti a censurare le impostazioni adottate nel provvedimento impugnato in conformità dei principi di diritto enunciati dalla stessa Corte con la sentenza del 24 gennaio 2006, e così sintetizzati:

– la non operatività della clausola di esclusione o consunzione di cui all’art. 434 c.p. per il delitto di incendio;

– la necessità di ritenere assorbito il delitto di incendio nel delitto di crollo;

– la implicita configurabilità del delitto di crollo anche in assenza di dolo diretto, per essersi demandato al giudice di rinvio di individuare l’elemento soggettivo del crollo, quantomeno in forma eventuale.

4.1. Questa Corte riteneva, in particolare, infondata la denuncia del ricorrente L. in ordine alla ritenuta natura dolosa del primo incendio, per essere stata affermata detta natura, in sede di merito, alla luce degli accertamenti tecnici, acquisiti al dibattimento e condotti dai consulenti del Pubblico Ministero e della società Assicurazioni Generali, che avevano permesso di appurare l’effettuato versamento di liquido infiammabile accelerante su due scaffalature metalliche, site nella parte retrostante dei locali dell’impresa destinati alla vendita al pubblico, e di escludere, anche attraverso ulteriori mirate verifiche tecniche, ricostruzioni e valutazioni alternative.

Era anche rilevato in sentenza che, mentre non era in contestazione la natura dolosa del secondo incendio, erano infondate le doglianze dei ricorrenti in merito all’attribuibilità del primo incendio al solo L. e del secondo, in concorso, a entrambi gli imputati, avuto riguardo agli indizi posti in luce nella sentenza di merito, che venivano analiticamente riportati e la cui valutazione singola e globale rendeva del tutto plausibile la conclusione adottata circa la commissione dei fatti a opera dei ricorrenti, sottratta a possibile sindacato di legittimità, non valendo gli argomenti e le obiezioni difensive, i rilievi di merito, le atomistiche visioni di ogni dato e le letture alternative del contesto probatorio.

A giudizio di questa Corte, che riteneva inammissibile anche la censura relativa alla ritenuta conciliabilità del dolo eventuale con la struttura del delitto di crollo, era fondata la doglianza attinente all’accertamento relativo all’elemento psicologico per entrambi gli imputati, poichè la Corte di merito si era riportata, nell’affermare la sussistenza del dolo eventuale, ai concetti di ragionevole prevedibilità che, mentre delineavano un atteggiamento colposo, ai cui fini dovevano valutarsi le conoscenze e le informazioni che il soggetto agente era tenuto a procurarsi, non dimostravano l’effettiva previsione di determinate conseguenze e l’accettazione del loro rischio, da verificare considerando ‘la reale situazione di consapevolezza ed esperienza’ del soggetto agente.

In particolare, nella specie, l’affermazione circa la prevedibilità che una massa di gas incombusti avrebbe potuto determinare il formarsi di una miscela tonante, e quindi il crollo, nulla diceva sulla avvenuta rappresentazione dell’evento crollo e appariva operata senza tenere conto della concreta situazione di conoscenze tecniche degli imputati.

4.2. Era consequenziale a tali rilievi l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame circa la sussistenza in capo agli indagati del dolo eventuale per il reato di cui all’art. 434 c.p., con assorbimento di ogni altra questione, da riproporsi, volendo, al giudice di rinvio, essendo evidente che l’esclusione dell’elemento soggettivo avrebbe comportato il riacquisto dell’autonomia anche ai fini sanzionatori dell’incendio doloso, per il quale era stata ritenuta certa l’affermazione di responsabilità degli imputati, e una nuova valutazione dell’omicidio del vigile del fuoco B., addebitato come conseguenza non voluta sia del reato di incendio doloso sia del reato di crollo doloso, per essere innegabile che l’onere in capo al soggetto attivo, circa la rappresentazione delle prevedibili conseguenze del suo comportamento, era più pregnante nel caso di ‘duplice volontaria determinazione a realizzare fattispecie delittuose’, rispetto a quella che atteneva a una sola fattispecie delittuosa.

Il reato di cui al capo E) veniva dichiarato prescritto per essere decorso al 27 febbraio 2007 il termine massimo, secondo la previsione normativa di cui agli artt. 157 e 160 c.p., antecedente alla riforma del 2005.

4.3. Pertanto, con l’indicata sentenza è stata annullata la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo E) perchè estinto per intervenuta prescrizione, e con rinvio, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al capo C) (crollo) e alla connessa questione relativa al ritenuto assorbimento del reato di incendio in quello di crollo, e sono state dichiarate impregiudicate, perchè assorbite, le censure relative al reato di cui al capo D), con rigetto dei ricorsi nel resto.

5. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19 maggio 2010, in sede di rinvio, dopo avere ampiamente richiamato la vicenda processuale e aver rilevato che gli imputati avevano rassegnato le loro conclusioni richiamandosi alle deduzioni svolte con i motivi di appello originariamente proposti, che richiamava, ha ritenuto preliminarmente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, dedotta, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non era previsto che il giudice di rinvio non fosse obbligato a uniformarsi al principio di diritto della sentenza di annullamento, solo implicitamente formulato nella motivazione e non espressamente sancito.

5.1. Quanto al merito, la Corte d’appello:

– ha ritenuto che, in conseguenza dell’operato rinvio di questa Corte, l’esame della vicenda processuale era limitato alle sole valutazioni riguardanti la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di crollo doloso, di cui al capo C), con la connessa questione relativa al ritenuto assorbimento del reato di incendio in quello di crollo, ove ritenuto integrato il detto elemento soggettivo, alla ritenuta sussistenza del reato relativo alla morte del vigile del fuoco B., quale conseguenza non voluta ai sensi dell’art. 586 c.p., e alle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio;

– ha rilevato, prendendo le mosse dai dati caratterizzanti il dolo eventuale, secondo i principi affermati da questa Corte anche con la sentenza di annullamento, e individuando gli elementi sintomatici della sussistenza del dolo eventuale del contestato reato di crollo doloso attraverso l’analisi della situazione venutasi a creare quale conseguenza del primo incendio, verificatosi il (OMISSIS), nota a entrambi gli imputati, che gli stessi, nel realizzare la condotta di incendio doloso, si erano con certezza e concretamente rappresentato, come possibile conseguenza della loro azione, l’evento del crollo dell’edificio, poi effettivamente verificatosi, accettandone il rischio e agendo anche a costo di determinarlo.

5.1.1. Richiamandosi alla condivisa già operata ricostruzione dei fatti, la Corte illustrava l’ubicazione dei locali della ditta L., articolati su quattro livelli, rispetto all’edificio condominiale a undici elevazioni fuori terra in (OMISSIS), del quale costituivano la parte bassa e un prolungamento esterno, formando un corpo basso; riportava le caratteristiche del primo incendio, sviluppatosi tra le ore 13,15 e le ore 13,45 del (OMISSIS), e del secondo incendio del (OMISSIS), le operazioni di spegnimento, le conseguenze del primo incendio sui locali di pertinenza della ditta e sulla loro agibilità, e le conseguenze del secondo incendio non solo sui locali della ditta e su tutta la merce in essi contenuta, ma anche sugli esercizi commerciali circostanti siti a livello stradale e sull’intero edificio sovrastante, destinato nei corpi bassi a negozi e nei piani superiori ad abitazioni, e occupato da una sessantina di nuclei familiari.

A seguito del secondo incendio, in occasione del crollo parziale del corpo basso a causa della deflagrazione originata dai gas infiammabili, molti vigili del fuoco erano stati travolti dalle macerie e uno di essi, B.N., era deceduto.

I detti due incendi, la cui natura dolosa e la cui ascrivibilità, il primo, al L., e, il secondo, allo stesso quale mandante e all’ O. quale esecutore materiale, erano state definitivamente accertate, venivano specificatamente ricostruiti anche quanto alle diverse condotte di innesco realizzate, con richiami alla puntuale ricostruzione fattane, in ordine alla collocazione dei sei focolai, dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

5.1.2. Secondo la Corte, era già definitivamente accertato che il secondo incendio del (OMISSIS) era stato causato coscientemente e volontariamente da entrambi gli imputati, con il movente connesso, per L., alla possibilità di ottenere, cagionando danni più rilevanti, una liquidazione degli stessi più prossima al massimale assicurato, e derivante, per O., dal rapporto di ventennale dipendenza e di gratitudine verso il datore di lavoro, ed era provato, alla luce delle emergenze in fatto, che entrambi gli imputati avevano agito, nel porre in essere detta condotta, prevedendo e accettando il rischio del crollo verificatosi, poichè:

– era circostanza certamente nota a entrambi l’esistenza di gravi danni strutturali causati nel piano terra a seguito del primo incendio, per essere stati presenti in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco e dal perito dell’assicurazione, per essere stato interdetto l’ingresso dei locali siti al piano terra in quanto inagibili, e per essere stata trasferita al piano sottostante la vendita al dettaglio;

– gli imputati, che conoscevano tale deficit strutturale, avevano deciso, in concorso tra loro, di innescare sei focolai dislocati scientificamente in punti diversi e lontani, anche in contiguità con il piano in cui si erano verificati i primi danni strutturali e dove insistevano le strutture portanti dell’edificio, e tardando nel consegnare le chiavi di accesso, che erano nella loro esclusiva disponibilità, ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme;

– i predetti erano, quindi, consapevoli che l’incendio di proporzioni più vaste appiccato con quelle modalità avrebbe, con ogni probabilità, determinato la deflagrazione originata dai gas infiammabili prodotti nei piani cantinati, causa prossima del crollo di parti dell’edificio, accettandone pienamente il rischio, come conseguenza della condotta di incendio realizzata;

– era adeguatamente provato in atti che il crollo aveva interessato una parte retrostante e consistente dell’edificio, ponendosi il detto crollo in rapporto di certo collegamento con l’azione devastante del fuoco.

5.2. Alla prova del dolo eventuale del contestato delitto di crollo conseguiva l’assorbimento del delitto di incendio, di cui al capo B), in quello più grave contestato al capo C), in forza del principio della consunzione sul quale era già operante il giudicato.

5.3. Secondo la Corte, infine, il reato di cui al capo D) si atteggiava, alla stregua delle emergenze probatorie già ampiamente valutate, quale conseguenza non voluta dei reati dolosi di incendio e crollo ascritti agli imputati, ma ampiamente prevedibile secondo un giudizio ex ante, poichè la duplice condotta delittuosa di base, posta consapevolmente in essere dagli imputati presentava ‘in sè insito il rischio, non imprevedibile nè eccezionale, di porsi come concausa dell’evento non voluto verificatosi’.

In tal modo, l’evento morte del vigile del fuoco, eziologicamente collegato alla condotta posta in essere dagli imputati, si poneva come conseguenza prevedibile, anche se non voluta, dei reati dolosi dagli stessi commessi.

5.4. La Corte d’appello, che confermava la valutazione del primo giudice quanto alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava il trattamento sanzionatorio, provvedendo alla riduzione della pena per effetto del ritenuto assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al capo C) e della pronuncia di estinzione del reato contestato sub E) per intervenuta prescrizione, e fissava la pena in anni quattro e mesi sette di reclusione per L. e in anni quattro per O., dichiarata condonata per ciascuno nella misura di anni tre di reclusione.

6. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

7. L.N. ricorre personalmente e chiede l’annullamento della sentenza quanto ai capi e ai punti non coperti dal giudicato.

7.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per mancanza e illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 434 c.p. (capo C della imputazione).

7.1.1. Secondo il ricorrente è illegittima la ritenuta formazione del giudicato in ordine alla configurabilità del detto reato anche in caso di dolo eventuale, poichè, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di questa Corte del 29 ottobre 2009, la precedente sentenza del 24 gennaio 2006 non aveva enunciato un implicito principio giuridico relativamente alla configurabilità del delitto, di cui all’art. 434 c.p., pur in assenza di dolo diretto, quando aveva invitato il giudice di rinvio a ovviare alla totale assenza di motivazione anche in ordine all’elemento soggettivo e alla sua ravvisabilità ‘quantomeno in termini di dolo eventuale’, senza avere affrontato e deciso il tema giuridico controverso relativo alla necessità o meno del dolo intenzionale quale elemento soggettivo del delitto di crollo, che richiede la commissione di un fatto ‘diretto a cagionare il crollo’.

Nè un principio giuridico, come tale vincolante, poteva trarsi anche implicitamente dalle ragioni esplicative della decisione senza possibilità di dubbi, avuto riguardo al diverso principio espresso da questa Sezione, con sentenza n. 41306 del 7 ottobre 2009, circa la incompatibilità del dolo eventuale con le ipotesi delittuose nelle quali l’elemento psicologico del reato sia tipizzato nei termini di volontà diretta al raggiungimento di uno scopo preciso, descritto opportunamente dalla norma incriminatrice, come operato dall’art. 434 c.p..

Viene, pertanto, riproposta, contestandosi l’irrilevanza illogicamente ritenuta dalla Corte d’appello con la seconda sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, nella interpretazione fornita da questa Corte con la sentenza del 2009, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost..

7.1.2. Secondo il ricorrente è mancante e illogica la motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 434 c.p. (capo C), sul rilievo che la Corte d’appello, nonostante le chiare indicazioni e raccomandazioni di questa Corte, è incorsa negli stessi errori della precedente sentenza della stessa Corte di merito, ritenendo sussistente l’elemento soggettivo del delitto di crollo nella forma del dolo eventuale sulla base del mero collegamento oggettivo tra il delitto di incendio e il delitto di crollo, senza porsi il problema della prevedibilità delle cause che hanno determinato il crollo, e cioè della massa di gas che avrebbe potuto costituire il presupposto della miscela tonante e, quindi, determinare il crollo, e cercando, invece, di accreditare la sussistenza di gravi danni strutturali che, conosciuti dagli indagati, dimostrerebbero la consapevolezza e la prevedibilità del crollo in occasione del secondo incendio a causa della esplosione.

7.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato previsto dall’art. 586 c.p. (capo D dell’imputazione).

Ad avviso del ricorrente, che richiama i principi di diritto in tema di delitti aggravati dall’evento e di previsione o prevedibilità concreta dell’evento stesso con riferimento alle caratteristiche del suo concreto accadimento, la Corte di merito, ripetendo gli stessi errori di motivazione censurati dalla Cassazione, si è limitata a constatare un nesso condizionalistico tra delitto doloso ed evento non voluto, senza fare riferimento alla dinamica dei fatti come svoltisi e fornire adeguata motivazione in ordine alla prevedibilità dell’evento morte.

8. O.F. ricorre per mezzo dell’avv. Giuseppe Martorana e chiede l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

8.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 62 bis c.p..

Secondo il ricorrente, la Corte non ha proceduto alla valutazione delle complessive risultanze processuali, emergendo dalle stesse alcuni dati relativi alla condotta da lui tenuta che non potevano essere pretermessi, sia quanto alla ‘allertazione’ che ha consentito la verifica e poi l’arresto o il contenimento dell’evento, sia quanto al contributo dato all’autorità giudiziaria, benchè la sua versione dei fatti sia stata orientata nella direzione della estraneità a ogni coinvolgimento nella vicenda.

8.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 434 c.p. e per il delitto di cui all’art. 586 c.p..

Secondo il ricorrente, la Corte di merito ha reiterato ‘apoditticamente il concetto/postulato estrapolato dalla motivazione della Corte di rinvio’, quando, riguardo al delitto di crollo, si è detto che era integrata la fattispecie anche in assenza di dolo specifico con l’inciso ‘quantomeno in termini di dolo eventuale’, introducendo un nuovo thema decidendi, non avendo questa Corte affrontato la questione della necessità o meno del dolo intenzionale per qualificare il reato di crollo.

La Corte, inoltre, nel rimandare – sotto il profilo della prevedibilità in concreto dell’evento – alle specifiche cognizioni tecniche dell’autore del reato, si è posta in contrasto con la deduzione del primo Giudice, che aveva collegato l’azione ignifiga a una mano poco esperta sotto il profilo tecnico.

Nè, ad avviso del ricorrente, la Corte poteva ritenere non voluto ma prevedibile il decesso del vigile B., sulla base del rilievo che i ritenuti responsabili avrebbero dovuto prevedere il crollo, l’intervento specifico dei vigili del fuoco e in assoluto la potenzialità del rischio che questi avrebbero corso, accettandone in astratto le conseguenze lesive ‘sotto il prospetto esponenziale della probabilità della perdita della vita’ di uno di essi, poichè è mancata la prova di una organizzata concertazione criminosa, escludibile sulla base della dinamica dei fatti registrati nella giornata in cui si è verificato il secondo evento incendiario.

9. In data 28 ottobre 2011 è stata depositata memoria nell’interesse della società di assicurazioni Generali Assicurazioni, costituita parte civile, chiedendosi, con articolate argomentazioni e con richiami alle emergenze tecniche, alle denunce di danno e alla documentazione assicurativa, la conferma dell’impugnata sentenza in tutte le sue parti e la declaratoria di inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso di L..

Secondo la parte civile, alla luce degli accadimenti descritti nella loro concatenazione logico-temporale, l’entità del secondo incendio, è stata certamente conseguente a una esagerata confezione di materiale combustibile – accelerante quale ‘misura prudenziale’ rispetto al primo episodio incendiario, finalizzato allo sviluppo di un incendio che fosse remumerativo sotto il profilo assicurativo ed evitasse l’esproprio esecutivo della parte immobiliare e mobiliare dell’attività di impresa. In tal modo, la distruzione del magazzino, o quantomeno la inutilizzabilità dello stesso e del suo contenuto, era il risultato primario voluto e da perseguire senza errori, con conseguente configurabilità del dolo intenzionale nella distruzione dei locali svincolato dall’altra causa concomitante dell’evento crollo causato dalla esplosione del gas.

Quindi, alle censure difensive è stato correttamente opposto il già intervenuto giudicato, allo stesso aggiungendosi la mancata esplicita affermazione dell’elemento aggiunto rappresentato dalla determinazione e premeditazione del ricorrente L. nel volere la totale distruzione della struttura dell’azienda e la sottrazione al fratello della possibilità di utilizzarla, evidenziate anche dalla specifica richiesta risarcitoria volta a conseguire l’operatività della polizza nella sua interezza.

10. Il processo, fissato per la discussione per l’udienza del 16 novembre 2001, è stato rinviato a oggi per l’adesione delle difese dei ricorrenti all’astensione dalle udienza proclamata anche per detto giorno.

11. All’odierna udienza pubblica, dopo la relazione della causa e le conclusioni del Procuratore Generale, le parti civili costituite hanno depositato, per mezzo dei loro difensori e procuratori speciali, conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p., e i ricorrenti, tramite i loro difensori, hanno insistito nell’accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi, come riportato in epigrafe.

Quindi, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo steso in calce alla presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso proposti nell’interesse di L.N. sono infondati in ogni loro deduzione.

2. Le doglianze sviluppate con il primo motivo attengono all’affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di crollo doloso, previsto dall’art. 434 c.p., commi 1 e 2, e contestato al capo C) della imputazione, e si articolano, sul duplice versante della illegittimità della ritenuta formazione del giudicato ‘anche in caso di dolo eventuale’ e della carenza e illogicità argomentativa incorsa nella verifica della esistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo le indicazioni e le raccomandazioni della sentenza di annullamento.

2.1. Deve premettersi che questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che, in tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento circa il punto annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all’interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio (tra le altre, Sez. 4, n. 43720 del 14/10/2003, dep. 14/11/2003, Colao, Rv. 226418; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, dep. 21/09/2010, Gambino, Rv. 248413).

Nel rimarcarsi che l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, fondato sul disposto normativo dell’art. 627 c.p.p., comma 3, è assoluto e inderogabile (tra le altre, Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, dep. 19/04/1994, Cenerini e altri, Rv. 196893;

Sez. 3, n. 12947 del 29/10/1998, dep. 11/12/1998, Schiavone, Rv.

212423), si è anche osservato che il giudice di rinvio, escluso il profilo di un eventuale dubbio di costituzionalità, rilevante e non manifestamente infondato, della norma dichiarata applicabile da questa Corte, nella interpretazione da essa fornita nel giudizio rescindente (Corte cost. sentenze n. 305 del 2008, mass. n. 32768; n. 78 del 2007, mass. n. 31091; n. 130 del 1993, mass. n. 19545), è tenuto, in coerenza con la struttura del giudizio di cassazione con rinvio, ad adeguarsi al principio di diritto in esso posto, senza che tale sua conforme adesione, anche se diversa rispetto ad altri orientamenti giurisprudenziali, possa dare causa a un vizio deducibile ex art. 606 c.p.p., oppure comporti, in sede di nuovo ricorso per cassazione, la rimessione della questione alle Sezioni Unite (Sez. 6, n. 4546 del 09/01/2009, dep. 03/02/2009, Sassi, Rv.

242776).

Sotto concorrente profilo, è anche costante l’orientamento di legittimità, secondo cui questa Corte risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento dell’obbligo della motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma vantazione della situazione di fatto e delle risultanze probatorie relative al punto annullato e pervenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (tra le altre, Sez. 1, n. 3572 del 16/05/2000, dep. 26/06/2000, Conti, Rv. 216279;

Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, dep. 26/02/2007, P.G. in proc. Pinto e altri, Rv. 236242; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007, dep. 23/11/2007, Pitullo, Rv. 238694; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, dep. 21/09/2010, Gamblno, Rv. 248413).

2.2. Di detti principi, che questa Corte ha riaffermato con la sentenza di annullamento, la Corte di merito ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.

2.3. Con la sentenza del 12 novembre 2009, disponendosi l’annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto relativo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di crollo di cui al capo C), sono stati innanzitutto puntualizzati i principi di diritto già enunciati con la precedente sentenza di annullamento del 24 novembre 2006, ponendosi, tra gli altri, in rilievo quello relativo alla configurabilità del delitto di crollo anche in assenza di dolo diretto, implicitamente tratto dalla affermata necessità di individuare l’elemento soggettivo del crollo, quantomeno in forma eventuale.

La Corte, interpretando il principio di diritto così enunciato e rappresentando che lo stesso non poteva essere disatteso nè rivisto dal giudice di rinvio, ne ha sottolineato il carattere vincolante, riaffermando che l’impostazione allo stesso conforme, data dal giudice di rinvio nella sua decisione, era preclusiva dei motivi volti a censurarla, e, in coerenza con tale riaffermato principio, ha valutato come inammissibile la censura formulata dal ricorrente L. in ordine alla contestata conciliabilità del dolo eventuale con la struttura del delitto di crollo.

Detta sentenza, che ha ritenuto infondata le denuncia difensiva circa la natura dolosa del primo incendio richiamando le risultanze processuali di natura tecnica, apprezzate come adeguate a giustificare il giudizio conclusivo espresso in sede di merito, e ha rappresentato che il carattere doloso del secondo incendio non era contestato, fissando altri principi non più discutibili con riguardo ad altri punti della decisione, ha anche rigettato per la loro infondatezza le censure relative all’attribuzione dei due incendi, il primo al solo ricorrente L. e il secondo anche al coimputato O., espressamente affermando la sottrazione della conclusione giudiziaria adottata per la sua plausibilità alla possibilità di sindacato di legittimità.

Puntualizzati i principi di diritto già enunciati e risolte le indicate questioni, alla luce di detti principi e di quelli ulteriori affermati, l’annullamento della sentenza di merito è stato disposto da questa Corte, con la sentenza indicata, limitatamente all’accertamento relativo al ‘suddetto elemento psicologico’, riferendosi il termine ‘suddetto’ al già espresso principio di diritto della configurabilità del delitto di crollo pur in assenza di dolo diretto e alla conseguente declaratoria di inammissibilità, già richiamata, della dedotta incompatibilità del dolo eventuale con i caratteri strutturali del delitto di crollo.

Tale riferimento è reso palese dallo schema esplicitamente evidenziato dalla sentenza rescindente, che ha demandato al giudice di rinvio di procedere al compimento di un nuovo esame circa la sussistenza in capo ai ricorrenti del dolo eventuale per il reato di crollo, così vincolando il giudizio rescissorio a una verifica della sussistenza della ‘effettiva previsione di determinate conseguenze’ e della ‘accettazione del rischio delle stesse’, perchè di determinante rilevanza ai fini dell’accertamento del dolo eventuale, quali dati caratterizzanti lo stesso rispetto all’atteggiamento colposo, per il quale è sufficiente la ragionevole prevedibilità, cui si era riportata la decisione di merito.

2.4. La sentenza impugnata, in coerenza con la specifica situazione del doppio annullamento parziale delle precedenti decisioni della stessa Corte di merito, disposto in questa sede, e con la intrinseca irrevocabilità connaturata alle sue statuizioni e ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, ha ragionevolmente proceduto nel suo iter argomentativo movendo dal rilievo che, già con la prima sentenza di annullamento, era stato ritenuto inammissibile il motivo del ricorso di L. afferente, tra l’altro, la ritenuta conciliabilità del dolo eventuale con la struttura del delitto di crollo, e ha logicamente rilevato che, nel giudizio di rinvio in oggetto, il principio di diritto era diverso ed esplicitamente riguardava i criteri, dettagliatamente enunciati, relativi all’accertamento del dolo eventuale con riferimento al delitto di crollo.

Su tale rilievo preliminare, che risponde a esaustiva delimitazione della questione di diritto posta dalla sentenza di annullamento, come prima illustrata nei suoi contenuti, la Corte d’appello ha fondato il coerente giudizio di irrilevanza – nei termini prospettati, riferiti alla dedotta illegittimità della implicita formulazione del principio di diritto – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, che ha ancorato a un duplice rilievo, relativo, il primo, alla intervenuta espressa enunciazione dell’indicato principio di diritto, e riguardante, il secondo, l’intervenuto giudicato sui punti cui afferivano i principi di diritto enunciati nella prima sentenza di annullamento.

2.4.1. Sono in linea con l’indicato preliminare rilievo anche le ragioni argomentate che hanno sorretto le valutazioni svolte dalla Corte di merito circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di crollo doloso, incentrate sulla verifica dei dati caratterizzanti il dolo eventuale, come indicati in diritto da questa Corte con la sentenza di annullamento, e sull’accertamento in fatto della loro ricorrenza, secondo lo schema enunciato nella stessa sentenza.

La Corte, che ha diffusamente illustrato, con congrui richiami alla giurisprudenza consolidata di legittimità, i vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa, diretta o indiretta, individuabili in tema di elemento soggettivo del reato, e ha sottolineato la distinzione del dolo eventuale o indiretto rispetto alla colpa aggravata dalla previsione dell’evento (c.d. colpa cosciente), ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici, traibili dai dati fattuali disponibili, dell’atteggiamento psicologico del dolo eventuale del contestato reato di crollo, inteso come certa e concreta rappresentazione da parte di entrambi gli imputati – nel realizzare la condotta di incendio doloso – dell’evento del crollo dell’edificio, poi verificatosi, come conseguenza possibile della loro azione, tenuta anche a costo di determinare l’evento, accettandone il relativo rischio.

2.4.2. Nella svolta analisi la sentenza, ripercorrendo ampiamente la ricostruzione dei fatti già operata e le emergenze processuali, ha congruamente sottolineato le caratteristiche del primo e del secondo incendio, la loro natura dolosa e la loro attribuibilità rispettiva a L. e allo stesso in concorso con O., definitivamente accertate, il movente delle azioni, le diverse condotte di innesco poste in essere (innesco monocentrico del primo incendio e dislocazione spaziale dei sei focolai del secondo incendio), come sintetizzate sub 5.1.1. del ‘ritenuto in fatto’, e ha argomentato in modo non illogico sul dolo eventuale in concreto.

La Corte, attraverso una indagine in fatto che non ha prescisso dall’apprezzamento della valenza probatoria dei dati utilizzati, ha ritenuto che, alla luce degli stessi e di quanto già accertato nello stesso processo in via definitiva da questa Corte, come sintetizzato sub 5.1.2. del ‘ritenuto in fatto’, la conoscenza da parte degli imputati dei gravi danni strutturali conseguiti – a carico del piano terra – al primo incendio di limitata forza espansiva per la sua origine monocentrica; l’innesco da parte degli stessi di sei focolai dopo pochi giorni dal primo in punti dislocati e distanti nei due piani cantinati, uno dei quali sottostante quello danneggiato dal primo incendio, dove erano le strutture portanti dell’edificio a undici elevazioni fuori terra; la ritardata consegna da parte dei medesimi ai vigili del fuoco intervenuti delle chiavi di accesso nella loro materiale disponibilità; l’utilizzo da parte di questi ultimi del motoflex per tagliare porte e saracinesche trovate ermeticamente chiuse, e l’inerzia da parte degli imputati durante le operazioni di soccorso, sono indici dimostrativi del precisato atteggiamento psicologico degli imputati, che, intenzionati a causare i danni nella maggiore possibile estensione, hanno agito ‘anche a rischio di cagionare crolli dell’edificio, concretamente probabili sia in relazione ai danni strutturali già causati dal primo incendio, che in ragione della scientifica collocazione dei plurimi punti di innesco proprio in una zona prossima ai locali già strutturalmente compromessi’.

In tal modo, il certo collegamento del crollo parziale dell’edificio all’azione del fuoco e alla deflagrazione, determinata dai gas infiammabili prodotti, e la concreta previsione e accettazione della esplosione verificatasi e in generale delle conseguenze della condotta di incendio posta in essere, hanno anche reso, nell’apprezzamento conclusivo della Corte, non rilevante la conoscenza tecnica particolare del decorso causale della condotta tenuta da parte degli imputati.

2.4.3. Si tratta di valutazioni coerenti e adeguate che non presentano nel loro sviluppo illogicità evidenti nè dissonanze rispetto alle linee del ragionamento probatorio tracciate nella sentenza di annullamento, il cui schema argomentativo risulta sostanzialmente seguito.

2.5. In questo contesto sono prive di fondatezza le censure del ricorrente, che, riproponendo in diritto la questione della conciliabilità del dolo eventuale con la struttura del delitto di crollo e opponendo l’illegittimità della ritenuta formazione del giudicato con riguardo alla configurabilità di detto delitto anche in caso di dolo eventuale, non sono correlate all’iter logico della decisione impugnata già prima ripercorso, nè ai principi di diritto, propri del giudizio di rinvio, della cui applicazione corretta e coerente, si dolgono.

Il ricorrente, infatti, astraendo dal principio di diritto affermato con la prima sentenza di annullamento e puntualizzato con la seconda e non considerando che il secondo motivo del suo precedente ricorso, che riguardava analoga censura, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con la seconda sentenza di annullamento con conseguente formazione del giudicato, ha finito, inammissibilmente, con il contestare la stessa esistenza del principio di diritto, mettere in discussione punti della decisione, già coperti dal giudicato, e censurare la decisione di questa Corte, che ha affermato il principio di diritto alla cui stregua ha adottato le sue statuizioni, e non suscettibili di sindacato attraverso il ricorso proposto avverso la sentenza di rinvio.

2.5.1. Nè, contrariamente a quanto assunto, il diverso principio di diritto affermato da altra sezione di questa Corte può avere influenza sulla vincolatività del principio affermato nel giudizio rescindente, sussistendo l’obbligo assoluto e inderogabile del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento.

Anche le deduzioni svolte con riguardo alla riproposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2 sono del tutto infondate, poichè, mentre ravvisano un non esistente errore della Corte d’appello, che si è riferita alla inammissibilità del secondo motivo del ricorso L., dichiarata dalla seconda sentenza di annullamento e non dalla prima, rappresentano la rilevanza della questione per contrastare la formazione del giudicato sulla scorta di una interpretazione dei detti articoli non conforme al dettato costituzionale, come ritenuta dalla seconda sentenza di annullamento, e non più contestabile.

2.5.2. E’ del tutto inconsistente anche l’addebito mosso dal ricorrente alla sentenza impugnata relativamente alla verifica della esistenza dell’elemento soggettivo del delitto di crollo, che si assume illogico e contraddittorio e svolto sulla scorta delle stesse argomentazioni già censurate da questa Corte, e non secondo le indicazioni e le raccomandazioni della sentenza di annullamento.

La Corte di rinvio ha, infatti, puntualmente osservato il dictum del giudice di legittimità, attenendosi alla verifica della reale situazione di consapevolezza ed esperienza dei soggetti agenti e ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, traendo dalla valutazione organica delle risultanze processuali i dati fattuali significativi che, afferenti alle peculiarità intrinseche dell’azione delittuosa e agli effetti della stessa azione, hanno dato contenuto e valenza alla specifica indagine sintomatica del profilo soggettivo del reato contestato, secondo un ragionamento probatorio, che, desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza, come illustrato nel paragrafo che precede, e immune da smagliature o contraddizioni interne e da illogicità di sorta, è sottratto a sindacato in sede di controllo del discorso giustificativo della decisione.

Gli argomenti difensivi, in questo contesto saldamente ancorato, nel rispetto dei criteri legali di valutazione, alla situazione di fatto concernente il punto annullato, invece, tendono – attraverso doglianze che sono sviluppate nell’orbita delle censure di merito e sono appuntate, in via di contrapposizione argomentativa, sul significato e sulla interpretazione di alcuni degli elementi probatori utilizzati – a impegnare questa Corte in una inammissibile nuova lettura delle risultanze processuali e in una, del pari, inammissibile revisione, in una diversa ottica, più favorevole al deducente ma non vincente sul piano logico e probatorio, delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte nella competente sede di merito quanto al rilevato livello concreto di volontà dolosa.

2.6. Sotto tutti questi aspetti, pertanto, le censure difensive di cui al primo motivo non meritano accoglimento.

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo, che attiene, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, all’affermazione della responsabilità penale per il reato previsto dall’art. 586 c.p..

3.1. La sentenza di annullamento del 29 ottobre 2009, nel rilevare che la censura relativa all’indicato reato, contestato in relazione agli artt. 589, 423 e 434 c.p., rimaneva impregiudicata perchè assorbita, in dipendenza della valutazione da farsi sia in ordine alla sussistenza del dolo eventuale per il reato di crollo e alla ricorrenza del detto reato, sia in ordine alla connessa questione del ritenuto assorbimento del reato di incendio doloso in quello di crollo, ha posto in evidenza che la morte del vigile del fuoco B., investito dalle macerie, contestata al ricorrente, in concorso con il coimputato O., in rapporto ai reati di incendio doloso e di crollo doloso, quale conseguenza degli stessi non voluta, doveva essere rivalutata in relazione alla unicità o duplicità delle volontarie determinazioni criminose, refluente sulla prevedibilità dell’evento non voluto.

3.2. La Corte d’appello, in logica coerenza ai principi enunciati in detta sentenza e ai principi affermati da questa Corte in tema di art. 586 c.p., ha proceduto a verificare, ripercorrendo specificamente le risultanze processuali, se nella fattispecie esaminata la morte fosse stata ‘conseguenza non voluta’ dei reati dolosi di incendio e di crollo, per il primo dei quali era definitivo il giudizio di responsabilità e per il secondo era stata accertata con la stessa sentenza la ricorrenza del dolo eventuale.

In tale analisi ricostruttiva la Corte ha rimarcato, innanzitutto, in continuità argomentativa alla concordante e condivisa motivazione della sentenza di primo grado, che, sotto l’aspetto causale, il risultato probatorio era univoco nel collegare eziologicamente l’evento morte alla condotta posta in essere dal ricorrente e dal coimputato, essendo stato il vigile del fuoco B. travolto dalle macerie del crollo durante le operazioni di spegnimento del secondo incendio e avendo riportato gravi lesioni, cui era conseguito il decesso, e non a fattori eccezionali agli stessi non imputabili.

Essa ha, inoltre, coerentemente evidenziato, sotto il profilo soggettivo, l’ampia ragionevole prevedibilità, con corretto giudizio ex ante, di detto evento, non voluto, da parte degli agenti, attraverso la ‘duplice condotta delittuosa di base posta consapevolmente in essere’ dagli stessi, e in relazione agli elevati rischi, corsi dai vigili intervenuti, pur dotati di elevata professionalità, di essere travolti dai crolli conseguenti alla vastissima diffusione dell’incendio.

3.3. A fronte di tale giudizio il ricorrente svolge doglianze infondate, che, richiamate le argomentazioni poste a fondamento della sentenza d’appello del 2007, antecedente al secondo annullamento con rinvio disposto da questa Corte, non considerano le valutazioni delle risultanze processuali fatte in detta sede e quelle demandate al giudice di rinvio, nè si correlano alle ragioni espresse con la sentenza impugnata.

La Corte d’appello non ha solo richiamato come affermazione di principio la necessità, al fine della sussistenza del delitto di cui all’art. 586 c.p., che, oltre al legame eziologico, l’evento della morte o della lesione della persona sia conseguenza prevedibile del delitto base (tra le altre, Sez. 5, n. 1795 del 06/07/2006, dep. 22/01/2007, Chieca e altro, Rv. 236298; Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, dep. 29/05/2009, Ronci, Rv. 243381), ma ha valutato in concreto la situazione fattuale, compiendo quella indagine che, in modo aspecifico, si assume omessa. Essa ha, invero, coerentemente rilevato che, nel contesto, all’incendio doloso (che, pacificamente, non scompare come fatto perchè assorbito nel crollo doloso), causato con le specifiche descritte modalità e sorretto dalla precisa volontà di far propagare un estesissimo fuoco, si è accompagnato il crollo di parti dell’edificio interessato dallo stesso, sorretto da dolo eventuale, e che tali condotte dolose presentavano ‘in sè insito il rischio, non imprevedibile nè eccezionale, di porsi come concausa dell’evento non voluto verificatosi’.

3.4. Il secondo motivo del ricorso proposto da L.N. deve essere, conseguentemente, rigettato alla pari del primo.

4. Anche il ricorso proposto da O.F. è infondato in ogni sua deduzione.

5. Priva di pregio è la censura, svolta con il primo motivo, che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In conformità ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959), la sentenza impugnata ha esplicitato, ai fini del diniego delle indicate circostanze, le ragioni che giustificavano la conferma della scelta giudiziale operata in primo grado, riconoscendo rilievo preponderante alla gravità e alle modalità specifiche della condotta delittuosa e rilevando la subvalenza rispetto a tali elementi negativi – rimarcati come dimostrativi del disprezzo degli interessi altrui con riferimento a beni primari (incolumità pubblica, vita, casa e lavoro) per il perseguimento di ‘biechi’ interessi personali – di quelli rappresentati dalla difesa a fondamento della richiesta, e relativi alla integerrima condotta di vita del ricorrente, neppure peraltro del tutto immune da precedenti.

5.1. Gli argomenti svolti dal ricorrente per dissentire dalle conclusioni cui la Corte è pervenuta, non rapportati alle ragioni esplicative del criterio dalla stessa seguito nell’esercizio del suo potere discrezionale, e attinenti ad affermate contraddizioni esterne della motivazione in relazione alla ‘allertazione’ dallo stesso posta in essere e alle condotte susseguite, volte alla verifica, prima, e all’arresto o al contenimento, poi, dell’evento che ‘da lì a poco’ si era ingenerato, mentre indicano genericamente le emergenze processuali e le deposizioni raccolte sull’argomento, non illustrate specificamente nel loro contenuto nè allegate, si pongono anche come censure sul significato e sulla interpretazione degli elementi probatori utilizzati in sede di merito, e ritenuti probativi del concorsuale ostacolo frapposto dal ricorrente e dal coimputato O. alle operazioni di spegnimento dell’incendio, consapevolmente causato nei termini e con le modalità già più volte evidenziati.

Nè è più specifica la doglianza che riguarda il dedotto contributo prestato alle indagini, alla cui genericità di deduzione si aggiunge l’omessa indicazione delle ragioni per le quali la versione difensiva del ricorrente, orientata alla negazione di un suo coinvolgimento nella vicenda, sia tale da incidere sulla correttezza e logicità della decisione sul punto della meritevolezza di una attenuazione della pena.

6. Le doglianze sviluppate con il secondo motivo attengono all’affermazione della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 434 e 586 c.p., che censurano per violazione di legge e vizio della motivazione, assumendosi che la Corte, quanto al primo reato, ha introdotto il nuovo thema decidendi della integrazione della fattispecie delittuosa anche in assenza di ‘dolo specifico’, riferendosi all’inciso ‘quantomeno in termini di dolo alternativo’, e, quanto al secondo reato, ha ritenuto la prevedibilità del decesso del vigile del fuoco B. senza la ‘prova di una organizzata concertazione criminosa’, che doveva sostenere la ‘consequenzialità diretta di eventi e responsabilità’ presupposta dalla sua decisione.

6.1. Tali censure sono inammissibili perchè precluse ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo state sottoposte con i motivi proposti al Giudice d’appello, che ha coerentemente rilevato che l’appellante O., pur avendo chiesto con il primo motivo d’appello l’assoluzione da tutti i reati per non avere commesso il fatto, ha svolto le sue doglianze solo con riguardo al reato di incendio, ora non discusso, e non ha addotto nulla di specifico riguardo agli altri reati, ora oggetto di contestazione.

6.2. Si tratta comunque di censure infondate.

6.2.1. Su entrambe le questioni deve richiamarsi quanto prima argomentato (sub 2 e 3 e relativi sottoparagrafi) con riferimento alla posizione del ricorrente L., che ha sottoposto a questa Corte censure sostanzialmente analoghe con i due motivi del ricorso, attinenti, rispettivamente, al reato di crollo e al reato previsto dall’art. 586 c.p..

Alle svolte, e richiamate, argomentazioni, che escludono la fondatezza del motivo, deve aggiungersi il rilievo che il ricorrente, non ponendosi il problema della sede di rinvio in cui la sentenza impugnata è stata emessa e del contenuto specifico delle statuizioni della sentenza rescindente di questa Corte, ha omesso di rilevare, non traendone le conseguenti valutazioni, che la questione della conciliabilità del dolo eventuale con la struttura del delitto di crollo è stata definitivamente accertata e posta a base della pronuncia definitiva di inammissibilità del secondo motivo di ricorso del ricorrente L., riguardante detta contestata conciliabilità.

6.2.2. Nè quanto alla prova della prevedibilità in concreto dell’evento, la introduzione di un ritenuto contrasto in ordine alle affermazioni circa le cognizioni tecniche dell’autore del reato in primo e in secondo grado, non provate nei termini indicati quanto al primo e non risultanti dalla sentenza impugnata quanto al secondo, incide in alcun modo sulla tenuta logica della motivazione di quest’ultima, la cui trama argomentativa è del tutto idonea a rappresentare, in modo ragionevole e congruo, le ragioni della decisione adottata, come già rilevato.

Anche sul punto della concertazione criminosa riferita al reato di cui all’art. 586 c.p., il ricorrente, che richiama dati fattuali indicando genericamente atti processuali, ai quali questa Corte non ha accesso, e contesta i criteri seguiti per l’interpretazione della fattispecie incriminatrice, non ha proceduto al necessario confronto con la valutazione delle risultanze processuali e con la ricostruzione degli accadimenti, condotte dalla sentenza impugnata compiutamente illustrando i dati fattuali acquisiti, coerentemente giustificando la loro lettura, esattamente interpretando la disciplina normativa del contestato reato alla luce dei principi fissati da questa Corte e correttamente ritenendolo integrato sotto l’aspetto causale e psicologico in rapporto ai reati dolosi di incendio e di crollo.

6.3. Anche il secondo motivo deve essere, quindi rigettato.

7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

8. I ricorrenti devono essere anche al pagamento delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle parti civili costituite, che si liquidano:

quanto a A.M., P.M.C., R. C., G.A., G.E., P.P., G.T. e S.T. in proprio e quali legali rappresentanti di G.R. e Ge.Ri., Q. M. e T.G., in proprio e quali legali rappresentanti di Q.G., A.G. e I. C. in proprio e quali legali rappresentanti di I.M. e di E.M., A.R. e C.G. in qualità di eredi di C.P.S., D.C. G., D.C.R., G.A., Ga.Au., G.A.P., G.B., L.B. I., L.B.R., M.E.R., M. R., R.A., Z.G., Z.V., L.D. M., Lo.Du.Ma., D.G.F., D.G. C., D.G.S., G.A., D.G. V., D.C.R., G.G., G. G., M.M., T.S., T.E., A.R., P.C., A.P., A. F., A.S., L.E., C. L., G.C. e B.G., in complessivi Euro quattromiladuecentotrentuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a M.A., R.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di M.G., M.L., M.M. e B.M. in proprio e in qualità di legali rappresentanti di M.M., M.F. e M.S., L.G. e M.M. in complessivi Euro tremilaquattrocentosessantuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a A.R., C.G., C. P. e B.P. in proprio e quali legali rappresentanti di C., E.V., E.A., E. S., G.E., G.A. in qualità di erede di G.I., G.R., G.S.R. e G.G. in proprio e quali legali rappresentanti di G.F. e G.S., G.C., M. M., M.C., M.G., M.G. D., M.A., C.G. in proprio e quale legale rappresentante di T.M. e T. E., T.V., T.D., C. C. e C.S. in proprio e nella qualità di eredi di R.V., Z.F.P., Z.P., Z.G., P.P., L.F.R., T. G., T.N., P.L., V.G. e P.L. in proprio e quali legali rappresentanti di V. M., V.A. e V.M. in complessivi Euro tremilasettecentotrentuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto al condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, in complessivi Euro tremilatrecentoottantasei come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a B.G. e Bi.Gi. in complessivi Euro millednquecentoottantanove/32 come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a T.M. in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge;

quanto a F.G.L., B.V., B. M. e B.S. in complessivi Euro quattromila, compreso l’aumento del venti per cento per le ulteriori parti civili oltre alla prima, oltre accessori di legge.

quanto alla s.p.a. Assicurazioni Generali in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusone delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida:

quanto a A.M., P.M.C., R. C., G.A., G.E., P.P., G.T. e S.T. in proprio e quali legali rappresentanti di G.R. e Ge.Ri., Q. M. e T.G., in proprio e quali legali rappresentanti di Q.G., A.G. e I. C. in proprio e quali legali rappresentanti di I.M. e di E.M., A.R. e C.G. in qualità di eredi di C.P.S., D.C. G., D.C.R., G.A., Ga.Au., G.A.P., G.B., L.B. I., L.B.R., M.E.R., M. R., R.A., Z.G., Z.V., L.D. M., Lo.Du.Ma., D.G.F., D.G. C., De Gregorio Sofia, Giuliano Angela, De Gregorio Vittorio, D.C.R., G.G., Ge.Gi., M.M., T.S., T.E., A. R., P.C., A.P., A.F., A.S., L.E., C.L., G.C. e B.G., in complessivi Euro quattromiladuecentotrentuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a M.A., R.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante di M.G., M.L., M.M. e B.M. in proprio e in qualità di legali rappresentanti di Ma.Ma., M.F. e M.S., L.G. e Ma.Ma. in complessivi Euro tremilaquattrocentosessantuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a A.R., C.G., C. P. e B.P. in proprio e quali legali rappresentanti di C., E.V., E.A., E. S., G.E., G.A. in qualità di erede di G.I., G.R., G.S.R. e G.G. in proprio e quali legali rappresentanti di G.F. e G.S., G.C., M. M., M.C., M.G., M.G. D., M.A., C.G. in proprio e quale legale rappresentante di T.M. e T. E., T.V., T.D., C. C. e C.S. in proprio e nella qualità di eredi di R.V., Z.F.P., Z.P., Z.G., P.P., L.F.R., T. G., T.N., P.L., V.G. e P.L. in proprio e quali legali rappresentanti di V. M., V.A. e V.M. in complessivi Euro tremilasettecentotrentuno come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto al condominio di (OMISSIS) in persona dell’amministratore pro tempore, in complessivi Euro tremilatrecentoottantasei come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a B.G. e Bi.Gi. in complessivi Euro millecinquecentoottantanove/32 come da notula, oltre I.V.A. e C.P.A.;

quanto a T.M. in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre accessori di legge;

quanto a F.G.L., B.V., B. M. e B.S. in complessivi Euro quattromila, compreso l’aumento del venti per cento per le ulteriori parti civili oltre alla prima, oltre accessori di legge.

quanto alla s.p.a. Assicurazioni Generali in complessivi Euro tremilacinquecento, oltre accessori di legge.

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