Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 febbraio 2015, n. 6822
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. SAVINO Mariapia Gaeta – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 599/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA del 28/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con applicazione della non menzione della condanna.
udito il difensore avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS), il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e a quelli aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 22/4/2013, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, perche’, quale titolare della (OMISSIS), aveva omesso di versare l’i.v.a. dovuta in base ai redditi relativi al 2006, per un importo complessivo di euro 134.360,00, risultante dalla dichiarazione annuale mod.unico 2007, in cui era stato compilato anche il quadro relativo al debito i.v.a. di importo pari a quello indicato nel capo di imputazione; lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione.
La Corte di Appello di Caltanissetta, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 28/1/2014, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha concesso all’imputato il beneficio ex articolo 163 c.p., con conferma nel resto.
La difesa del (OMISSIS) ha proposto ricorso, con i seguenti motivi:
– insussistenza dell’elemento soggettivo del reato ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter;
– difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, che si palesa del tutto eccessiva a fronte della condotta contestata;
– la Corte di merito ha mancato di dare il dovuto riscontro alla istanza della difesa con la quale si chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, ed ha omesso di esaminare la richiesta di applicazione del beneficio della non menzione, ex articolo 175 c.p..
La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria con motivi nuovi, in riferimento alla eccepita eccessivita’ del trattamento sanzionatorio, rilevando come la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 80/2014, che ha fissato la soglia di punibilita’ per il reato articolo 10 ter citato decreto, per i fatti commessi fino al (OMISSIS), aumentandola da euro 50.000,00 a euro 103.291,38, sia da supporto alle ragioni esplicitate a sostegno della doglianza sulla dosimetria della pena inflitta al (OMISSIS).
Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, rilevasi che il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, non e’ un reato con condotta di natura esclusivamente omissiva, ma a condotta mista, in parte attiva e in parte omissiva, in cui la componente attiva e’ riconducibile alla presentazione della dichiarazione annuale i.v.a. da chi e’ obbligato a tale adempimento, dalla quale emerga un debito di imposta superiore alla soglia di punibilita’, fissata ex lege; mentre la componente omissiva e’ rappresentata dal mancato versamento dell’i.v.a., liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione.
Inoltre, il dolo generico, normativamente richiesto per la punibilita’, vuole che il soggetto attivo, con coscienza e volonta’, presenti la predetta dichiarazione, non curando, di poi, il versamento del dovuto entro il 27 dicembre del successivo periodo di imposta. Ne’, per la sussistenza del reato de quo, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, rileva una eventuale situazione di decozione economica in cui puo’ venirsi a trovare l’interessato (ex multis Cass. 21/1/2014, n. 2614).
Il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicita’ e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato e alla ascrivibilita’ di esso in capo al prevenuto.
In particolare il giudice di merito evidenzia come le emergenze processuali (in particolare, deposizione del funzionario Ag. Entrate, (OMISSIS)) abbiano dato pieno agio di appurare che l’imputato aveva dichiarato per l’anno di imposta 2006 un ammontare complessivo del debito i.v.a. pari a circa euro 134.000,00, ma non aveva effettuato alcun versamento; con nota 2008/32359 il (OMISSIS) era stato invitato dall’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in ordine ad eventuali discrasie, che si fossero verificate nei pagamenti, ma costui non aveva dato alcun riscontro.
Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, a giusta ragione, il reato risulta pienamente provato dalla documentazione estratta dai registri telematici e versata dallo stesso soggetto sottoposto a tassazione, che fa riferimento alla imposta evasa, il cui importo e’ ben superiore alla soglia di punibilita’.
Ne’ possono trovare accoglimento le censure mosse in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il (OMISSIS) ha solo genericamente dedotto, ma non ha provato, le presunte difficolta’ economiche che gli avrebbero impedito il regolare assolvimento dell’obbligo fiscale.
Del tutto esente da vizi si palesa il discorso giustificativo, posto dal decidente a sostegno della dosimetria della pena, ritenuta dalla Corte distrettuale adeguata alla gravita’ della condotta posta in essere dal (OMISSIS), considerata anche la circostanza che l’imputato nemmeno in epoca successiva ha curato di versare le somme dovute.
Inconferente, di poi, e’ da ritenere il motivo formulato con la memoria aggiunta, attinente alla incidenza che la sentenza n. 80/2014 della Corte Costituzionale determinerebbe nel caso in esame, cio’, per due ordini di motivi: in primis perche’ l’evasione fiscale contestata all’imputato (euro 134.360,00) supera di gran lunga la soglia di punibilita’ fissata dalla Consulta con la richiamata sentenza (euro 103.291,38); secondariamente perche’ la pena inflitta, di anni 1 di reclusione, e’ vicina al minimo edittale previsto dalla norma.
Immeritevole di accoglimento e’ la censura mossa al mancato riscontro alla richiesta di applicazione dell’articolo 175 c.p., in quanto la relativa istanza risulta formulata in maniera del tutto generica, non supportata da elementi giustificativi, che avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere il (OMISSIS) meritevole del beneficio invocato.
Di contro, va accolta la eccezione attinente al mancato esame da parte della Corte territoriale dello specifico motivo di appello, con il quale la difesa del prevenuto aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche, evidenziando come la personalita’ del (OMISSIS) e lo stato di incensuratezza dello stesso ne avrebbero consentito il riconoscimento: sul punto, il giudice di seconde cure omette del tutto di valutare la istanza, cosi’ determinando un evidente vuoto motivazionale della sentenza.
Conseguentemente, questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la pronuncia gravata, limitatamente alla applicazione dell’articolo 62 bis c.p., affinche’ il giudice ad quem proceda al riesame della relativa richiesta.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta; rigetta il ricorso nel resto.
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