cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 16 febbraio 2015, n. 6777

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5201/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/02/2013;

visti gli atti, la sentenza, il ricorso e al memoria depositata nell’interesse dell’imputato;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, seguendo l’intervento processuale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/02/2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, nella qualita’ di amministratore di fatto di una s.r.l. dichiarata fallita il (OMISSIS), distratto la somma di lire 57.272.313, pari alla liquidita’ di cassa non consegnata al curatore, e tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile l’individuazione della destinazione impressa all’importo sopra indicato.

2. Nell’interesse dell’imputato e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale sanzionato due volte il medesimo fatto, diversamente qualificandolo.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione della L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, per avere la sentenza impugnata operato un bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la pluralita’ di fatti di bancarotta, che, nella previsione di cui alla norma citata, che si traduce nell’unificazione, a fini sanzionatori, di una pluralita’ di fattispecie.

3. Nell’interesse del ricorrente e’ stata depositata memoria con la quale si insiste per l’accoglimento dei due motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza, giacche’ le condotte contestate all’imputato sono distinte nella loro materialita’ – la utilizzazione di somme di pertinenza della societa’ per finalita’ estranee all’attivita’ di impresa, da un lato, e mancata registrazione nella documentazione contabile della destinazione impressa a tali somme, in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende economiche dell’ente fallito – e differenziate nella loro offensivita rispetto ai beni giuridici protetti dal legislatore attraverso la previsione di autonome fattispecie illecite.

Ed invero, con la bancarotta per distrazione si intendono sanzionare condotte che si traducono in un depauperamento che pone in pericolo l’interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni, laddove nella bancarotta documentale assume rilievo l’interesse dei creditori alla chiara rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica del soggetto debitore. Quanto, infine, al cenno – contenuto nella memoria – alla idoneita’ delle risultanze contabili a consentire di individuare la distrazione, osserva la Corte che il reato di bancarotta documentale sanziona la condotta dell’imprenditore che tenga i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Ne discende che, nel caso di specie, cio’ che si imputa al ricorrente e’ di non avere contabilmente registrato la destinazione impressa alla somma non rinvenuta, talche’ il fatto che la voce relativa alla cassa registrasse l’importo distratto non ha alcun rilievo rispetto alla configurabilita’ del reato contestato.

2. Infondato e’ il secondo motivo, in quanto la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, quale circostanza aggravante, ne comporta l’assoggettabilita’ al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Bossone, Rv. 255146; si veda, altresi’, Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014, Gurgone, Rv. 259846, secondo cui, in tema di patteggiamento, e’ illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a piu’ fatti di bancarotta commessi nell’ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall’articolo 81 c.p., comma 2, invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dalla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento).

Al riguardo, va rilevato che le Sezioni Unite hanno di recente affermato come, nel caso di consumazione di una pluralita’ di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengano la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dalla L.F., citato articolo 219, comma 2, n. 1, disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’articolo 81 c.p., (Sez. Un., n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

Nell’occasione, pero’, le Sezioni Unite hanno anche precisato che la disposizione menzionata “postula l’unificazione quoad poenam di fatti – reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, “circostanze”, adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento (“le pene… sono aumentate”), la quale implica il necessario richiamo all’articolo 64 cod. pen., che e’ l’unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatola”, aggiungendo altresi’ come sia “indubbio che, sul piano formale, si e’ di fronte a una circostanza aggravante”.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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