Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16969/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio deLL’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intintati –
avverso la sentenza n. 116/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2012, R.G.N. 935/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima d’un sinistro stradale.
Per ottenere il risarcimento dei danni da esso derivati, nel (OMISSIS) (OMISSIS) convenne (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) dinanzi al Tribunale di Belluno.
2. Nel corso del giudizio la vittima mori’ per cause diverse dalle lesioni, e la causa venne coltivata dai suoi eredi.
Il Tribunale di Belluno, dopo undici anni di giudizio, con sentenza 10.1.2005 n. 1 accolse integralmente la domanda e liquido’ il danno in conformita’.
3. La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 16.1.2012 n. 116 accolse il gravame della (OMISSIS), e liquido’ il danno biologico patito dalla vittima tenendo conto della durata della vita effettivamente vissuta tra le lesioni e la morte.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), sulla base di otto motivi.
Nessuno degli intimati si e’ difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato la’ dove ha liquidato il danno biologico tenendo conto della durata della vita effettivamente vissuta dalla vittima, ma non ha fatto altrettanto nel liquidare il “danno morale”.
1.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Si rileva dalla sentenza impugnata che la (OMISSIS), neil’impugnare la decisione di primo grado, si dolse della quantificazione “del danno biologico” (cosi’ la sentenza d’appello, p. 6); e chiese una nuova liquidazione “del danno biologico da invalidita’ permanente” (ibidem, p. 9), che tenesse conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, e non di quella media. Dunque la questione dei criteri di liquidazione del danno c.d. “morale” non formo’ per nulla oggetto del giudizio di appello, ed e’ quindi inammissibile in questa sede.
1.3. La ricorrente sostiene che essa, impugnando la liquidazione del danno biologico da invalidita’ permanente, aveva inteso fare “evidente riferimento con l’intera liquidazione, del danno non patrimoniale da invalidita’ permanente”, e quindi anche al danno c.d. “morale”, che il Tribunale aveva liquidato in una percentuale del danno biologico.
Questa deduzione non giova all’ammissibilita’ del ricorso.
La circostanza che due danni abbiano la medesima natura (e il danno biologico e quello morale l’hanno) non comporta affatto, sul piano processuale, che chiesto o contestato il risarcimento dell’uno, cio’ valga per cio’ solo a chiedere o contestare il risarcimento dell’altro.
Quel che rileva, ai fini dell’effetto espansivo d’una eventuale impugnazione, e’ la medesimezza dei presupposti di fatto delle due liquidazioni.
Cosi’, ad esempio, anche il danno consistito nel costo di riparazione d’un immobile e quello da perdita dei relativi canoni di locazione hanno la medesima natura (scilicet, patrimoniale): ma nessuno ammetterebbe che, impugnata la liquidazione del primo, si possa rimettere in discussione anche la liquidazione del secondo.
Nel nostro caso il Tribunale accordo’ alla vittima il danno biologico ed il pregiudizio definito “morale”, evidentemente ritenendo sussistenti i presupposti di fatto dell’uno e dell’altro.
Ora, e’ certamente vero che il danno definito comunemente “morale”, quando sia causato da una lesione della salute, non e’ che una personalizzazione del risarcimento del danno biologico, necessaria per tenere conto di eventuali peculiarita’ del caso concreto.
Tuttavia l’accertamento della sussistenza di circostanze peculiari che giustificano un aumento de quantum del danno biologico, rispetto alla sua misura standard (la si chiami “personalizzazione”, “danno morale”, o come si voglia) si fonda su accertamenti di fatto ben diversi da quelli sui quali si fonda la liquidazione del danno biologico, che esige la sola stima dell’invalidita’ permanente e l’accertamento di quella temporanea. Ne consegue che la (OMISSIS), non avendo mai contestato che sussistessero i presupposti di fatto per la suddetta liquidazione del danno morate, ha lasciato passare in giudicato la statuizione di esistenza di essi, ed ovviamente quella relativa al loro ammontare.
2. Il terzo ed i quarto motivo di ricorso.
2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello da un lato avrebbe erroneamente confermato l’attribuzione al proprio assicurato (OMISSIS) della responsabilita’ esclusiva del sinistro, sebbene mancasse una prova in tal senso; e dall’altro non aveva provveduto sul relativo motivo d’appello.
2.2. Ad onta della loro intitolazione formale, ambedue i motivi pretendono nella sostanza da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Essi sono pertanto inammissibili.
Giova ricordare alla ricorrente che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
E’ altresi’ noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della motivazione non e’ tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma e’ invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito.
Da questi principi pacifici discende che non puo’ chiedersi al giudice di legittimita’ una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte e’ limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo. Nel caso di specie la Corte d’appello ha spiegato perche’ (OMISSIS) dovesse ritenersi responsabile esclusivo del sinistro, ovvero l’avere invaso l’opposta corsia di marcia (p. 8-9), ed ha indicato le fonti del proprio convincimento. Una motivazione dunque esiste e non e’ illogica; stabilire poi se sia corretta nel merito e’ questione non proponibile in questa sede.
3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
3.1. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli articoli); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la sentenza d’appello sarebbe contraddittoria: la Corte d’appello infatti avrebbe dichiarato in motivazione di voler condannare gli appellati ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) alla rifusione delle spese, ma poi nel dispositivo ha condannato a (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.2. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Puo’ parlarsi di contraddizione tra motivazione e dispositivo solo quando il contrasto tra l’una e l’altra sia totalmente insanabile, e renda imperscrutabile la volizione dell’organo giudicante.
Non e’ questo il nostro caso.
(OMISSIS) e (OMISSIS) (eredi della vittima (OMISSIS)) hanno chiesto la condanna della (OMISSIS) ed hanno vinto la causa.
Nulla rileva che in appello il quantum del risarcimento sia stato ridotto.
L’esito complessivo della lite vede la (OMISSIS) debitrice e quindi soccombente.
A cio’ ha fatto chiaramente riferimento la Corte d’appello in motivazione, la’ dove ha stabilito che:
(a) la soccombenza delle spese andava valutata in base “all’esito complessivo della lite” (p. 11);
(b) il quantum delle spese andava determinato in base “all’ammontare di danno effettivamente riconosciuto”, ovvero quello liquidato in appello.
Il senso della statuizione e’ chiaro: la (OMISSIS) paga le spese perche’ perde la lite, ma le spese vanno ovviamente determinate in base al nuovo ammontare del risarcimento determinato in appello.
Dunque non v’e’ alcun contrasto tra dispositivo e motivazione, ed il riferimento agli “appellati” contenuto nel secondo rigo della pag. 11 della sentenza impugnata – alla luce del tenore complessivo della decisione – va qualificato come un irrilevante lapsus calami, agevolmente superabile in virtu’ della lettura complessiva della sentenza.
4. Il settimo e l’ottavo motivo di ricorso.
4.1. Anche questi due ultimi motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Con essi la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di restituzione degli importi pagati dalla (OMISSIS) in esecuzione della sentenza di primo grado.
4.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Per domandare la restituzione d’una somma e’ necessario che essa sia stata pagata.
Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, nel proprio ricorso non deduce affatto ne’ quanto ha versato, ne’ quando, ne’ in quale atto di causa abbia dimostrato l’avvenuto pagamento.
Dinanzi a tale carenza assertiva non e’ dunque possibile stabilire se la Corte d’appello, omettendo di pronunciarsi formalmente sulla richiesta di restituzione, l’abbia correttamente rigettata per implicito, ovvero abbia erroneamente trascurato di provvedere su essa. Il che, ovviamente, rende il motivo inammissibile.
Va da se’ che resta il diritto alla restituzione dell’indebito potra’ essere fatto valere in altro giudizio, se non prescritto.
5. Le spese.
Non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
visto l’articolo 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso.
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