cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 20 ottobre 2015, n. 21177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23804-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA in persona dei persona dei procuratori Dr. (OMISSIS) e Dr.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) – DIRETTORE GENERALE DELLA ASL NAPOLI (OMISSIS) SUD, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASL NAPOLI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2953/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2011, R.G.N. 2779/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

I FATTI

 

Nel 1997 (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata la A.S.L. n. (OMISSIS) di Napoli per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica, dalla quale assumeva di aver riportato postumi permanenti. La A.S.L. chiamava in giudizio la sua compagnia assicuratrice, (OMISSIS) s.p.a. e il medico che aveva eseguito l’iniezione, (OMISSIS). Nel 2003 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda compensando le spese. Nel 2011 la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello della (OMISSIS), affermando che, benche’ potesse ritenersi provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilita’ fosse ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla ASL avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo; rigettava anche l’appello incidentale della compagnia di assicurazioni sulle spese, e compensava nuovamente le spese di lite. (OMISSIS) propone ricorso per la cassazione della predetta sentenza, n. 2953 del 2011 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 27 novembre 2011, non notificata, articolato in cinque motivi.

Resistono (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) sud (gia’ ASL n. (OMISSIS) di Napoli) e la dott.ssa (OMISSIS) con controricorso.

 

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 24 e 111 Cost., ovvero la violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilita’ medica contrattuale della struttura pubblica; l’omessa e insufficiente o illogica motivazione o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce nuovamente la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex articoli 1176, 1218, 2229 e segg., 2697, 2727 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c..

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dei medesimi articoli e in particolare la violazione dei principi in tema di onere di allegazione e prova.

Con il quarto, denuncia la violazione dei medesimi articoli ed in particolare la violazione dei principi in tema di prova presuntiva semplice, nonche’ l’omessa, insufficiente o illogica o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Infine, con il quinto ed ultimo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione sempre delle medesime norme ed in particolare dei principi in tema di nesso di causalita’ nel collegamento del danno ad uno specifico ed individuato errore medico. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, e non possono essere accolti.

La corte d’appello non ha violato i principi in tema di responsabilita’ medica ed in particolare in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso venga prospettata una ipotesi di responsabilita’ (contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente (sulla cui entita’ non si e’ svolto peraltro un approfondimento istruttorio) ma ha poi escluso, sulla base di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delle consulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilita’ colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si e’ attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalita’ della sua esecuzione, ne’ era tenuta, trattandosi di una pratica ruotina ria ad eseguire altri e piu’ complessi accertamenti preventivi In difetto di colpa in capo all’autrice della vaccinazione (neppure la ricorrente del resto ha allegato una manovra errata, ascrivibile alla dottoressa, che avrebbe provocato il dolore), il verificarsi dell’evento dannoso e’ stato ricondotto dalla corte territoriale al caso fortuito, ovvero all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla consulenza, che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilita’ della professionista che ha effettuato l’intervento routinario.

Una tale ripartizione degli oneri probatori e’ conforme principi di diritto gia’ enunciati da questa Corte in materia: nei giudizi di risarcimento del danno causato da attivita’ medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, e’ dipeso da causa a se’ non imputabile (Cass. n. 17143 del 2012) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese legali in euro 2.000,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, in favore di (OMISSIS) e Giordano, in euro 1.600,00 di cui 200,00 per spese in favore di ASL Napoli Sud, oltre accessori e contributo spese generali.

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