Nullo il sequestro se non sono indicate nello specifico le ragioni che sostengono il provvedimento. L’onere della motivazione va valutato caso per caso, tenendo presenti natura del bene interessi e diritti coinvolti e specifiche esigenze investigative. Ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili tanto più ampio è l’obbligo di “giustificazione”
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 28 settembre 2016, n. 40356
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23710/2015 del Tribunale di Ragusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY M. Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La sig.ra (OMISSIS) ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23/10/2015 del Tribunale di Ragusa che, decidendo sull’istanza di riesame del decreto del 03/10/2015 con cui il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, sulla ipotizzata sussistenza indiziaria dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 107, comma 2, lettera e), e articolo 515 cod. pen., aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria di 7 radio portatili, 9 bilance da cucina, 8 torce portatili, 7 bilance pesa persone, 17 bilance per alimenti, 35 torce piccole, 2 caricabatterie, 5 asciugacapelli, 11 piastre per capelli, 5 macchinette per massaggi, 1 tagliapeli, 5 torce grandi, 4 sveglie, ha confermato il sequestro relativamente ai due caricabatterie e alle undici piastre per capelli, disponendo la restituzione degli altri beni in sequestro.
1.1.Con il primo motivo impugna il provvedimento per violazione dell’articolo 355 c.p.p., comma 2, articolo 253 c.p.p., comma 1, e articolo 125 c.p.p., comma 3, e deduce, al riguardo, che il Tribunale ha totalmente omesso di motivare sulla eccepita assenza della indicazione delle ragioni probatorie del vincolo.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 321 c.p.p., sul rilievo che il sequestro, pur qualificato come probatorio, aveva invece finalita’ preventive, e vizio di totale mancanza di motivazione dell’ordinanza su questo punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ fondato.
3.E’ necessario premettere alcune considerazioni, comuni a quelle svolte dal Pg nelle sue richieste scritte che, tuttavia, trae conclusioni diverse.
3.1.Avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione e’ ammesso solo per violazione di legge.
3.2.Come gia’ spiegato da questa Corte “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto puo’ essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicita’ manifesta, la quale puo’ denunciarsi nel giudizio di legittimita’ soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e)” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonche’, tra le piu’ recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
3.3.Motivazione assente (o materiale) e’ quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che e’ graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece e’ solo quella che “non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicita’ del discorso argomentativo su cui si e’ fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti” (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, piu’ in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
3.4.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame era stato espressamente sollecitato a verificare la reale finalita’ del sequestro (qualificato dal PM come probatorio) anche sotto il profilo della totale assenza di indicazione delle esigenze probatorie di apposizione del vincolo cautelare.
3.5. Il decreto del PM motiva la convalida e la necessita’ di mantenere il vincolo con la seguente formula: “quanto oggetto di sequestro e’ corpo di reato la cui detenzione e’ illecita, trattandosi di beni detenuti a fini di commercio e non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.
3.6.Pur essendo evidente la finalita’ preventiva del sequestro, il Tribunale ne conferma la natura probatoria, da un lato omettendo completamente di manifestare le ragioni di tale convincimento, dall’altro di trarne in ogni caso le doverose conseguenze.
3.7.La motivazione del decreto di sequestro, infatti, assolve all’onere di spiegare all’interessato le ragioni per le quali e’ necessario sottrarre il bene (corpo di reato o cosa ad esso pertinente) alla sua disponibilita’: il fine e’ “l’accertamento dei fatti”, il rapporto di strumentalita’ rispetto ad esso e’ connotato in termini di “necessita’” (e non di mera opportunita’ o utilita’; cfr. sul punto, Sez. 5, n. 17711 del 03/12/2004, Cerchi, Rv. 232282).
3.8.La qualificazione del bene in termini di “corpo del reato” (o di cosa ad esso pertinente) non si identifica con la “necessita’” del sequestro probatorio e non esaurisce l’onere motivazionale sul punto: occorre indicare quale sia la necessita’ che giustifica la temporanea compressione del diritto di proprieta’ (o comunque di godimento) del bene sottratto all’interessato.
3.9.Non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare se le motivazioni di volta in volta assunte assolvano o meno all’onere motivazionale preteso dall’articolo 253 c.p.p., comma 1. Di certo non sono ammissibili mere formule di stile, magari contenute in timbri o moduli prestampati, adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie (Sez. 3, n. 19615 del 11/03/2014, Gamba; Rv. 259647; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo, Rv. 250959).
3.10.Questa Corte ha gia’ spiegato che il decreto di sequestro deve indicare “le ragioni che giustificano in concreto la necessita’ dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 c.p.p., in funzione cioe’ dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilita’ dell’autore”. Cio’ perche’ “la portata precettiva dell’articolo 42 Cost. e articolo 1 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalita’ – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneita’ in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalita’ tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711).
3.11.In taluni casi anche la sintetica indicazione della “necessita’ di proseguire le indagini” e’ stata ritenuta adeguata e sufficiente quando sia di immediata percezione la “diretta” connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilita’ del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attivita’ investigativa (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614, in un caso di sequestro di merce contraffatta; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949, in ipotesi di reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205, in un caso di sequestro di documento sospettato di falsita’).
3.12.In altro caso e’ stato ritenuto legittimo il sequestro di un iPad effettuato nell’ambito di indagini per reati fiscali e motivato in considerazione della sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per la quale si procedeva (Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014, Garritani, Rv. 261506).
3.13.In altre circostanze questa Corte ha evocato il rispetto del principio di proporzionalita’ tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della liberta’ di informazione, e quella di assicurare l’accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, per affermare che l’ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell’articolo 256 cod. proc. pen., e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio impone che tali provvedimenti siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della “res” da sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessita’ di apprendere la stessa ai fini dell’accertamento della notizia di reato (Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014, Minniti, Rv. 260068; Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, Sarzanini, Rv. 237917; Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054).
3.14.La latitudine dell’onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, degli interessi e diritti coinvolti e delle specifiche esigenze investigative; ed e’ ovvio che quanto piu’ sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili o non comprimibili, quanto piu’ non sia di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l’ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto piu’ ampio e’ l’onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessita’ di acquisire al procedimento quello specifico bene.
3.15.Di certo, pero’, le finalita’ indicate dal PM in questa circostanza mal si prestano ad essere qualificate come probatorie e denunciano sul punto un vuoto motivazionale incolmabile persino dal Tribunale del riesame che non puo’ essere supplito, come visto, dalla mera qualificazione dei beni come “corpo di reato” ed e’ incoerente anche con la decisione di accogliere l’istanza di riesame per alcuni beni piuttosto che per altri.
3.16.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata e, con essa, anche il decreto del PM di convalida del 03/10/2015, con conseguente restituzione all’avente diritto degli ulteriori beni ancora in sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il provvedimento di convalida del P.M. in data 03/10/2015 e dispone la restituzione di quanto ancora in sequestro all’avente diritto.
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