Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 21 luglio 2017, n. 36049

I reati previsti dagli articoli 8 e 10 del Dlgs 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili) sono distinti e possono concorrere, senza che l’occultamento o la distruzione di documenti contabili assorba il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, perché tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialità, in considerazione della diversità dell’elemento oggettivo

Sentenza 21 luglio 2017, n. 36049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SANTE SPINACI che ha concluso per: “Inammissibilita’” del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 1 luglio 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo (27 febbraio 2015) assolveva (OMISSIS) dai reati sub E, dell’imputazione perche’ il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato – Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, – e dal capo C dell’imputazione per prescrizione – Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8, -, e rideterminava la pena per il residuo reato) in anni 1 e mesi 7 di reclusione, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10. Accertato in (OMISSIS), data del verbale di constatazione.

2. L’imputato propone ricorso per Cassazione, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Violazione di legge, articolo 192 c.p.p., comma 2, e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la sussistenza della condotta del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, emerga pienamente dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), luogotenente della Guardia di Finanza; dichiarazioni relative alla verifica fiscale incrociata eseguita in data 23 marzo 2010. Nel corso della verifica della ditta individuale di (OMISSIS) era rinvenuta una postazione di lavoro, con p.c., in uso ad un dipendente, e in un file c’erano le fatture ritenute emesse dalla ditta del ricorrente. La sentenza afferma che le fatture furono riconosciute dal ricorrente, ma in effetti non tutte le fatture sono state riconosciute dall’imputato.

Il ricorrente, inoltre, non e’ nemmeno in grado di redigere le fatture al computer tanto e’ che ha sempre utilizzato il blocco fatture, da compilare a mano. Tale circostanza e’ stata confermata anche dal teste (OMISSIS).

Inoltre nel caso in esame l’asserito occultamento delle scritture contabili nel periodo di riferimento, non integra una condotta idonea a non consentire di determinare il risultato economico dell’operazione connessa alla documentazione occultata o distrutta, cio’ in considerazione del fatto che dette fatture, proprio secondo la ricostruzione del Tribunale e accolta dalla Corte d’appello si riferirebbero ad operazioni inesistenti, pertanto intrinsecamente non concorrono a ricostruire il volume di affari e dei redditi dell’impresa.

Inoltre e’ opportuno rimettere alle Sezioni Unite della Corte la questione sulla possibile sussistenza di un concorso tra il reato di cui all’articolo 8, e quello del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10.

Risulta peraltro errato anche il riferimento alla data di consumazione del reato, quella del 23 marzo 2010, relativa al giorno di redazione del processo verbale di constatazione, processo che conclude le operazioni di verifica; invece il tempo del commesso reato deve individuarsi nel giorno di inizio della verifica fiscale, e cioe’ il (OMISSIS).

2.2. Violazione di legge, articoli 2 e 133 c.p..

La riforma dei reati tributari, ad opera del Decreto Legislativo n. 158 del 2015, ha comportato un aumento della pena per il reato in oggetto, da “sei mesi a cinque anni” a “un anno e sei mesi a sei anni”.

L’aumento di pena non deve applicarsi al ricorrente per aver commesso il fatto in data anteriore alla riforma, articolo 2 c.p.. La pena applicata dalla corte d’appello appare eccessiva relativamente ai criteri di determinazione della pena di cui all’articolo 133 c.p..

Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO ION DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per la sua genericita’.

In tema di reati tributari, il delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, e’ integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessita’ di reperire “aliunde” elementi di prova. (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016 – dep. 19/05/2016, Capobianco, Rv. 26702801).

Nel nostro caso la documentazione non e’ stata reperita, e l’emissione delle fatture risultava dalla verifica del computer della ditta utilizzatrice delle fatture. La sentenza impugnata sul punto e’ adeguatamente motivata, immune da contraddizioni e manifeste illogicita’ e rileva come le due ditte erano sostanzialmente contigue, ubicate nello stesso immobile; il riconoscimento integrale o anche solo parziale delle fatture, risulta non determinante per la decisione.

3.1. Il problema posto dal ricorrente della configurabilita’, in astratto, del reato di occultamento Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10, comporti dall’emittente delle fatture per operazioni inesistenti, deve risolversi con la sicura affermazione della responsabilita’, poiche’ le fatture per operazioni inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi il bene giuridico, della trasparenza fiscale, e’ leso in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni puo’ avvenire quasi esclusivamente con l’analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto).

Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “Il reato del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, si configura anche per la ditta emittente le fatture per operazioni inesistenti, poiche’ le fatture per operazioni inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi la lesione del bene giuridico della trasparenza fiscale, e’ integrata in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l’accertamento dell’inesistenza delle operazioni puo’ avvenire quasi esclusivamente con l’analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto)”.

4. Anche l’altra questione posta con il ricorso risulta manifestamente infondata, nonche’ generica; la possibilita’ del concorso tra le due ipotesi previste dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 10, e la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite. La questione, invero, non e’ stata oggetto di motivo di appello, ma trattandosi di questione di diritto la stessa deve comunque sinteticamente affrontarsi.

Le condotte dell’articolo 8, e dell’articolo 10, sono ben distinte e non necessariamente chi emette fatture per operazioni inesistenti commette anche il diverso reato di cui all’articolo 10 del d.lgs. 74 del 2000. Ne consegue che i due reati,essendo diverse le condotte) possono concorrere, non essendoci nessuna incompatibilita’ tra le due condotte, che possono essere distinte o coesistere, a seconda delle modalita’ di commissione dei reati.

Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “I reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 8 e 10, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, sono distinti e possono concorrere, senza che l’occultamento o la distruzione di documenti contabili assorba il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poiche’ tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialita’ (articolo 15 c.p.), in considerazione della diversita’ dell’elemento oggettivo”.

5. Anche l’ulteriore motivo sul trattamento sanzionatorio e’ manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene sia stata applicata la norma modificata, con l’aumento di pena (Decreto Legislativo n. 158 del 2015), ma questo non risulta dalla sentenza impugnata poiche’ la pena rientra nei limiti edittali della previgente disciplina. Infatti la Corte di appello motiva adeguatamente il trattamento sanzionatorio in relazione alla gravita’ del reato, desunta dal considerevole danno cagionato all’erario, ed alla significativa capacita’ a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.

Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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