Al coniuge superstite non deve essere riconosciuto anche il danno patrimoniale per aver assunto dopo la morte del coniuge l’incarico di amministratrice unica e legale rappresentante della società in precedenza amministrate dal defunto coniuge, cosicchè il reddito familiare era rimasto invariato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 7 marzo 2017, n. 5605

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13911-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del suo Procuratore ad negotia Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimata –

e contro

(OMISSIS) SPA in persona dell’amministratore delegato Sig. (OMISSIS) e dal direttore generale e legale rappresentante Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– resistente –

avverso la sentenza n. 409/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dei fatti sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Il (OMISSIS) (OMISSIS) perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale.

A maggio dello stesso anno i prossimi congiunti della vittima ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) convennero dinanzi al Tribunale di Bergamo la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (proprietaria del veicolo la cui conducente venne indicata come responsabile del sinistro) e la (OMISSIS) s.p.a. (assicuratore di essa), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

La (OMISSIS), assumendo che il sinistro andasse ascritto (anche o soltanto) a responsabilita’ d’un terzo veicolo rimasto ignoto, chiamo’ in causa la (OMISSIS) s.p.a., quale impresa territorialmente designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

2. Il Tribunale di Bergamo con sentenza 27.10.2006 n. 2128 ritenne che il sinistro fosse ascrivibile a responsabilita’ concorrente del mezzo di proprieta’ della (OMISSIS) e del veicolo rimasto sconosciuto; accolse percio’ la domanda, e liquido’ il danno patito dai vari attori nella somma complessiva di 585.983,50 Euro.

Il Tribunale escluse tuttavia che gli attori avessero patito, in conseguenza della morte di (OMISSIS), un danno da lucro cessante. Osservo’ al riguardo il Tribunale che la vedova di (OMISSIS), (OMISSIS), dopo la morte del marito assunse l’incarico di amministratrice unica e legale rappresentante delle societa’ in precedenza amministrate dal defunto marito, sicche’ il reddito familiare era rimasto invariato.

3. La sentenza venne appellata in via principale dai danneggiati; ed in via incidentale dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).

Con sentenza 26.3.2012 n. 409 la Corte d’appello di Brescia – per quanto qui ancora rileva -, accogliendo l’appello dei congiunti della vittima, accordo’ loro il risarcimento del danno patrimoniale da morte di (OMISSIS), ritenendo irrilevante a tal fine che la moglie, dopo la morte del marito, assunse la sua carica (e il suo reddito) di amministratore unico di una societa’ commerciale.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso illustrato da memoria i sigg.ri (OMISSIS)- (OMISSIS). La societa’ (OMISSIS) ha depositato una procura per partecipare alla discussione orale.

5. La causa, fissata all’udienza del 14.4.2015, con ordinanza in pari data e’ stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite – sollecitate a dirimere vari contrasti emersi in seno a questa Corte sull’istituto della compensatio lucri cum damno – pronunciassero la propria decisione.

La causa e’ stata quindi nuovamente fissata e discussa all’udienza del 16.11.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, per nullita’ della notifica.

Hanno dedotto che la notificazione del ricorso e’ stata eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente: ovvero addetto all’ufficio notificazioni della Corte d’appello di Brescia, mentre – dovendo la notifica eseguirsi a Bergamo – l’atto doveva essere notificato dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notificazioni del Tribunale di Bergamo.

1.2. L’eccezione e’ infondata.

L’articolo unico della L. 20 gennaio 1992, n. 55 stabilisce che “la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione puo’ essere effettuata anche dall’ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale” (come gia’ stabilito da questa corte con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014, Rv. 633172). Il che e’ quanto avvenuto nel caso di specie.

Aggiungasi che, in ogni caso, la difesa degli intimati, costituendosi, ha sanato qualsiasi ipotetica nullita’ della notificazione (come gia’ ritenuto da questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004, Rv. 573595).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Espone la seguente tesi.

La Corte d’appello ha reputato irrilevante, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto, che la vedova – in precedenza casalinga – avesse assunto gli incarichi e i redditi del marito: cio’ sul presupposto che la c.d. compensatio lucri cum damno non operi, quando svantaggio e vantaggio abbiano cause diverse, e il fatto illecito abbia costituito solo l’occasione del loro prodursi.

Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non ricorreva affatto un’ipotesi di compensatio lucri cum damno, ma piuttosto un’ipotesi di mancanza di prova del danno: ed infatti gli attori non avevano affatto dimostrato che i propri redditi fossero diminuiti dopo la morte del rispettivo marito e padre.

2.2. Il motivo e’ fondato.

Presupposto per la liquidazione di qualsiasi tipo di danno e’ l’accertamento dell’esistenza d’una perdita: patrimoniale o di altro tipo.

Presupposto dell’accertamento del danno patrimoniale da perdita delle elargizioni ricevute dal defunto e’ l’accertamento che:

(a) la vittima avesse un reddito da lavoro;

(b) la vittima destinasse il proprio reddito da lavoro a pro della famiglia;

(c) la morte della vittima abbia determinato la riduzione o la cessazione delle elargizioni.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in facto che lo stesso reddito goduto dal defunto, dopo la morte di questi, venne attribuito alla di lui vedova. Nel caso di specie, pertanto, e’ mancato l’accertamento di uno degli elementi costitutivi del danno, ovvero la perdita patrimoniale.

Ne consegue che vanamente la Corte d’appello si e’ soffermata ad indagare i presupposti ed i limiti dell’istituto della compensatio lucri cum damno.

Infatti, quale che fosse la posizione che si volesse assumere rispetto all’ambito applicativo di tale istituto (problema non risolto nemmeno dall’intervento dalle Sezioni Unite, le quali l’hanno ritenuto irrilevante nel caso ad esse sottoposto: cfr. Sez. Un., sentenza 30.6.2016 n. 13372), esso comunque non viene in rilievo nel presente giudizio.

Di compensatio lucri cum damno potrebbe infatti discorrersi solo in presenza di un pregiudizio patrimoniale accertato, le cui conseguenze siano pero’ elise dalla percezione, da parte della vittima, di emolumenti od altre utilita’.

Non e’ questo il nostro caso. Qui il reddito che la societa’ erogava al defunto, e che questi versava alla famiglia, dopo la morte di (OMISSIS) – la circostanza non fu oggetto di contestazione nei gradi di merito – fu erogato a (OMISSIS), e di conseguenza continuo’ ad essere destinato alla famiglia della vittima. Non ci fu, dunque, una perdita compensata da altri emolumenti, ma manco’ la perdita stessa.

Pertanto la Corte d’appello ha effettivamente violato gli articoli 1223 e 2056 c.c., liquidando un danno della cui esistenza non vi era prova, ed anzi ne era provata l’inesistenza.

2.3. Nel proprio controricorso i sigg.ri (OMISSIS)- (OMISSIS) hanno contrastato il ricorso principale con tre argomentazioni:

(a) la Corte d’appello ha correttamente escluso l’applicabilita’ della compensatio lucri cum damno;

(b) l’assunzione, da parte di (OMISSIS), dell’incarico in precedenza svolto dal proprio defunto marito fu conseguenza di una libera scelta della vedova, la quale ha in tal modo sottratto tempo ad altre attivita’;

(c) in ogni caso era onere del debitore (OMISSIS) provare che il reddito percepito dalla vedova dopo l’assunzione degli incarichi svolti dal marito fosse uguale o superiore a quello percepito dal defunto.

Nessuno di questi argomenti e’ decisivo.

La prima delle suddette allegazioni resta superata a quanto gia’ detto al § 2.2, circa l’insussistenza nel presente giudizio di una questione di compensatio lucri cum damno.

La seconda delle suddette allegazioni resta superata dal rilievo che, indubbiamente, la forzosa necessita’ di cercarsi un lavoro, per sopperire al deficit patrimoniale causato dalla morte d’un congiunto, costituisce in astratto un danno risarcibile. Potra’ trattarsi, a seconda delle ipotesi, del pregiudizio derivato dalla necessita’ di sottrarre tempo alla cura della famiglia, ovvero dalla perdita del c.d. “costo di opportunita’”, vale a dire dal valore attribuito al tempo libero ed alle attivita’ ricreative. Ma tanto l’uno, quanto l’altro di tali pregiudizi costituiscono danni non patrimoniali: risarcibili si’, ma a condizione che siano stati debitamente allegati con l’atto introduttivo del giudizio. Prospettazione che, nel caso di specie, non vi fu, come meglio si dira’ al § seguente, decidendo nel merito il presente giudizio.

La terza delle allegazioni difensive dei controricorrenti e’ manifestamente infondata: e’ infatti onere di chi domanda il risarcimento del danno dimostrare che, dopo il fatto illecito ed a causa di questo, il proprio patrimonio presente e futuro si e’ ridotto, ovvero verosimilmente si ridurra’.

2.4. La ritenuta erroneita’ della sentenza impugnata non impone la cassazione della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile decidere nel merito il motivo d’appello col quale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno domandato la riforma del capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di ristoro del danno da lucro cessante.

Con tale motivo di gravame, gli odierni controricorrenti dedussero che:

(a) l’invarianza del reddito familiare, posta dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, era nel caso di specie irrilevante, perche’ la perdita e l’incremento patrimoniale derivarono da due cause diverse;

(b) il Tribunale aveva confuso i redditi da lavoro con quelli da partecipazioni azionarie;

(c) era comunque onere della (OMISSIS) dimostrare la corrispondenza tra i redditi del defunto e quelli post mortem erogati alla vedova;

(d) in ogni caso si sarebbe dovuta accogliere la domanda di risarcimento per i figli della vittima;

(e) infine, anche ad ammettere che il reddito familiare fosse rimasto invariato, vi era da considerare che (OMISSIS), per assumere gli incarichi del marito, aveva comunque dovuto forzosamente mutare le proprie abitudini di vita.

Ciascuna di queste cinque doglianze e’ infondata, in quanto:

(a) correttamente il Tribunale ha escluso l’esistenza d’un danno risarcibile, posto che quel reddito – e non altri – goduto dalla vittima, venne dopo la morte di questa goduto dalla vedova della vittima;

(b) il Tribunale non ha affatto confuso i redditi da lavoro con quelli da capitali, ma ha accertato in facto che la vedova della vittima venne nominata amministratore unico della (OMISSIS) s.p.a. in luogo del marito; la “confusione” prospettata dagli appellanti (odierni controricorrenti) in realta’ e’ frutto di una capziosa lettura di quanto sostenuto dal Tribunale a p. 19, terzo capoverso della propria sentenza. Ivi il giudice di primo grado osservo’ che gli attori non potevano lamentare alcun danno patrimoniale, perche’ dei redditi goduti dal defunto quelli da capitale erano rimasti invariati, e quelli da lavoro erano stati attribuiti alla vedova. Non vi fu, dunque, alcuna confusione, ma solo la distinzione delle due fonti di reddito godute dalla vittima, per dichiararne la persistenza anche in capo ai superstiti;

(c) in tema di danno aquiliano e’ onere del danneggiato provare l’esistenza e l’ammontare del danno;

(d) il dovere di mantenimento dei figli, imposto ai genitori dall’articolo 147 c.c., lascia presumere secondo l’id quod plerumque accidit che, cosi’ come il defunto provvedeva col proprio reddito al sostentamento della prole, altrettanto avrebbe fatto e fara’ la vedova del defunto, col reddito percepito in sostituzione del marito;

(e) l’allegazione di un ipotetico danno (non patrimoniale) da forzoso mutamento delle abitudini di vita, in conseguenza della necessita’ di iniziare un’attivita’ lavorativa remunerata, ed abbandonare quella di casalinga, e’ nuova, in quanto non prospettata compiutamente nell’atto di citazione in primo grado. L’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, si compendia in due sole paginette, nelle quali gli attori domandarono:

(-) il risarcimento del danno morale “da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano”;

(-) il risarcimento del danno patrimoniale, da determinarsi “in relazione alla parte di reddito che il defunto (…) era solito destinare alle esigenze ella propria famiglia, secondo la tabella “Gentile” maggiorata del 20%”;

(-) il risarcimento del danno biologico rappresentato “dalla menomazione psicologica subita” (cosi’ la citazione in primo grado, foglio 2).

Esulo’, dunque, dalla prospettazione dei fatti materiali posti a fondamenti della domanda, qualunque allegazione concernente il mutamento forzoso delle abitudini di vita di (OMISSIS).

L’appello, pertanto, deve essere rigettato.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. Le spese.

4.1. Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.. Esse possono liquidarsi nella medesima misura ritenuta dalla Corte d’appello, ovvero Euro 12.733,42 per diritti ed Euro 37.160, oltre accessori (IVA, spese generali forfettarie a Cassa forense).

4.2. Le spese del secondo grado di giudizio e quelle del giudizio di legittimita’ possono essere compensate, in considerazione: (a) dell’esito complessivo della lite, che ha visto comunque gli odierni controricorrenti vittoriosi; (b) delle incertezze giurisprudenziali che la vicenda oggi all’esame di questa Corte ha comunque sollevato in passato.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il primo ed il secondo motivo dell’appello principale, proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); ferme restando le ulteriori statuizioni del giudice d’appello;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 12.733,42 per diritti ed Euro 37.160 per onorari; oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie; (-) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio d’appello, e quelle del giudizio di legittimita’

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *