Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 dicembre 2016, n. 27026

L’obbligo di redazione dell’atto di appello in modo specifico, ex articolo 342 cpc, è adempiuto quando l’appellante, lamentando che la sua domanda sia stata in primo grado rigettata per difetto di prova, descriva il fatto che assume erroneamente ricostruito in primo grado, indichi le prove che assume malamente valutate e ne chieda al giudice d’appello una nuova e diversa valutazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 27 dicembre 2016, n. 27026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1994/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, (OMISSIS) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA EREDITA’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO, CURATELA DELL’EREDITA’ (OMISSIS), (OMISSIS) quale erede di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3942/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del principale, rigetto incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2004 la societa’ ” (OMISSIS) s.r.l.” (d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”), convenne dinanzi al Tribunale di Milano vari soggetti, tra cui (OMISSIS), lamentando che:

(-) aveva conferito a (OMISSIS) ed a (OMISSIS) un mandato senza rappresentanza, finalizzato all’acquisto di azioni della societa’ (OMISSIS) s.p.a., in numero sufficiente a garantirne il controllo;

(-) i mandatari, in concorso con (OMISSIS), non solo non avevano dato alcun seguito al mandato, ma con artifici e raggiri per quasi tre anni si erano appropriati di cospicue somme di denaro versate loro dalla (OMISSIS) a titolo di provvista per l’esecuzione del mandato.

Chiese percio’ la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, o in subordine alla restituzione delle somme loro inutilmente versate.

3. Con sentenza 24.10.2005 n. 11450 il Tribunale di Milano provvide come segue:

(-) accolse la domanda attorea integralmente nei confronti di (OMISSIS), che venne condannato al pagamento in favore della (OMISSIS) di Euro 8.503.572,07;

(-) accolse la domanda attorea sino alla concorrenza di 5.295.692,23 Euro, nei confronti di (OMISSIS);

(-) accolse la domanda attorea sino alla concorrenza di Euro 268.299,36 nei confronti di (OMISSIS).

Quest’ultima statuizione venne fondata sul presupposto che (OMISSIS) non avesse preso parte ad alcuna truffa nei confronti della (OMISSIS), ma fosse nondimeno corresponsabile di un illecito aquiliano colposo perche’, avendo la disponibilita’ del conto corrente sul quale (OMISSIS) aveva fatto affluire le somme destinate a (OMISSIS) e (OMISSIS), le aveva indebitamente prelevate.

4. La sentenza di primo grado venne appellata da (OMISSIS) in via principale, dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) in via incidentale. La prima si dolse del limitato accoglimento della domanda nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS); quest’ultima si dolse della propria condanna.

La Corte d’appello Milano, con sentenza 4.12.2012 n. 3942:

(a) dichiaro’ inammissibile ex articolo 342 c.p.c., l’appello proposto dalla (OMISSIS);

(b) rigetto’ nel merito l’appello proposto da (OMISSIS).

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione in via principale dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su un solo motivo; ed in via incidentale da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono difese le altre parti cui il ricorso per cassazione e’ stato notificato: ovvero (OMISSIS), la societa’ (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) (erede di (OMISSIS)) e il curatore dell’eredita’ di (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La difesa di (OMISSIS), nel corso della discussione orale, ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, per essere stato proposto da societa’ ammessa al concordato preventivo, ma senza l’autorizzazione del giudice delegato.

Tale eccezione va esaminata per prima, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2. Essa e’ manifestamente infondata.

L’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto di regola avviene per l’imprenditore dichiarato fallito, non perde la capacita’ processuale attiva e passiva, e puo’ stare in giudizio personalmente, senza autorizzazione del giudice delegato, a meno che non intenda rinunciare alle liti o porre in essere alcuno degli atti indicati nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 167, comma 2 (Sez. 2, Sentenza n. 1098 del 21/03/1977, Rv. 384741).

La domanda proposta dalla (OMISSIS) non rientra, tuttavia, in nessuno degli atti previsti dall’articolo 167 cit., e tanto meno nella generica categoria degli “atti di straordinaria amministrazione”: la domanda di risarcimento del danno infatti, in quanto volta a ricostituire il patrimonio che si assume impoverito dal fatto illecito, non espone il richiedente al rischio di impoverimento, e non costituisce un atto di straordinaria amministrazione.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la societa’ (OMISSIS) lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere generiche ex articolo 342 c.p.c., le censure da essa mosse, con l’appello incidentale, avverso il capo di sentenza che aveva limitato a 268.000 Euro la condanna di (OMISSIS).

Espone di avere, invece, indicato analiticamente nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale per quali ragioni (OMISSIS) doveva ritenersi partecipe della truffa ai propri danni. Soggiunge che la circostanza che tali ragioni coincidessero con quelle gia’ dedotte in primo grado a fondamento della domanda di condanna non rendeva inammissibile l’appello, come ritenuto dalla Corte milanese. Il Tribunale, infatti, non aveva in alcun modo motivato la decisione di escludere la sussistenza del dolo in capo a (OMISSIS), con la conseguenza che non poteva esigersi dall’appellante (OMISSIS) l’onere di motivare un gravame avverso una statuizione immotivata.

2.2. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello di Milano ha ritenuto il quarto ed il quinto motivo dell’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) (coi quali era stato impugnato il limitato accoglimento della domanda di condanna nei confronti di (OMISSIS)) “palesemente generici e quindi inammissibili”.

Il giudice di secondo grado ha cosi’ motivato la decisione:

(a) il Tribunale aveva analiticamente argomentato le ragioni per le quali la responsabilita’ di (OMISSIS) doveva ritenersi colposa, e limitata ad una frazione soltanto del danno patito dalla societa’ attrice;

(b) (OMISSIS) non aveva indicato perche’ tali statuizioni fossero erronee, ma si era limitata a lamentarne l’erroneita’ ed a riproporre gli argomenti gia’ sviluppati in primo grado a fondamento della propria domanda.

2.3. Dall’esame diretto degli atti, consentito a questa Corte dal tipo di vizio denunciato dalla societa’ ricorrente, si rileva la seguente dinamica processuale.

(OMISSIS) allego’ in facto, nell’atto di citazione, che (OMISSIS) aveva partecipato ad una frode ai propri danni. Un illecito, dunque, doloso.

Il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi su questa domanda, ritenne che nessuna “truffa in concorso” fosse stata commessa ai danni della (OMISSIS); e che (OMISSIS) fosse responsabile solo in parte dei danni patiti dalla societa’ attrice.

Il Tribunale rilevo’ in fatto che (OMISSIS) aveva effettuato tra il 3.2.2000 e il 7.12.2000 quattro prelievi di somme accreditate per ordine della (OMISSIS) su un conto corrente ad essa intestato; e ritenne in diritto che “le caratteristiche obiettive della situazione” non autorizzavano (OMISSIS) a prelevare quel denaro come se fosse proprio. Da cio’, il Tribunale desunse la responsabilita’ di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) per i soli ammanchi corrispondenti alle somme da essa prelevate.

La motivazione della sentenza di primo grado lascia chiaramente intendere che la responsabilita’ ascritta a (OMISSIS) fu ritenuta colposa e non dolosa: il Tribunale, infatti, stabili’ che (OMISSIS) dovesse rispondere “a prescindere” dalla conoscenza che essa poteva avere dei rapporti tra (OMISSIS) ed i suoi mandatari infedeli (OMISSIS) e (OMISSIS).

La sentenza di primo grado, pero’, non spiego’ le ragioni per le quali doveva escludersi una compartecipazione dolosa di (OMISSIS) alla truffa.

2.3.1. (OMISSIS) impugno’ tale statuizione con un atto nel quale:

(a) ha descritto le condotte materiali ascritti a (OMISSIS);

(b) ha elencato le fonti di prova (sia prodotte in primo grado, sia offerte per la prima volta in appello) dalle quali doveva desumersi l’esistenza del concorso doloso dei tre convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ai suoi danni;

(c) ha concluso che il Tribunale, non valutando adeguatamente quelle fonti di prova, aveva erroneamente escluso l’esistenza di una truffa in concorso, che vedeva partecipe anche (OMISSIS).

2.4. Le censure mosse dalla (OMISSIS) con l’appello incidentale non erano, quindi, per nulla generiche, e cio’ per due ragioni.

La prima ragione e’ che con quelle censure si deduceva in sostanza che, avendo il Tribunale ritenuto (OMISSIS) responsabile del danno per l’importo di oltre cinque milioni di Euro, per le stesse ragioni avrebbe dovuto ritenere partecipe della truffa anche (OMISSIS), che col primo aveva collaborato in vari modi: in particolare, utilizzando le somme accreditate dalla (OMISSIS) per emettere assegni circolari a favore di (OMISSIS) (cosi’ la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, p. 31 ss.).

Il senso della censura era quindi chiaro e logico: si assumeva che, in presenza d’una condotta collaborativa di due persone, che aveva provocato un danno unitario, il Tribunale aveva erroneamente differenziato le responsabilita’ dei due coobbligati, trascurando di dare il giusto peso alle prove raccolte.

Al cospetto d’una impugnazione siffatta, il giudizio di genericita’ espresso dalla Corte d’appello ha dunque violato il principio, gia’ affermato da questa Corte, secondo cui il principio della specificita’ dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici. Esso deve dirsi rispettato, in particolare, in tutti i casi in cui l’appellante, vistasi rigettare in primo grado la sua domanda di risarcimento del danno per difetto di prova, chieda al giudice d’appello di valutare nuovamente le prove, sostenendo che esse erano sufficienti a dimostrare i fatti ritenuti indimostrati dal primo giudice (come gia’ ritenuto da questa Corte: in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 12694 del 16/11/1999, Rv. 531173).

2.5. La seconda ragione per la quale il ricorso deve ritenersi fondato e’ che in ogni caso il Tribunale aveva spiegato perche’ la (OMISSIS) dovesse ritenersi (almeno) in colpa, ma non aveva affatto spiegato perche’ non vi fosse la prova del dolo: su questo “punto di sentenza”, pertanto, (OMISSIS) non poteva fare altro che reiterare in appello gli argomenti gia’ addotti in primo grado (come gia’ ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 07/03/2016, Rv. 639203).

2.6. V’e’ ancora da aggiungere come i tre precedenti di questa Corte, invocati dalla Corte d’appello di Milano a fondamento della propria decisione di inammissibilita’ per genericita’ del gravame proposto dalla (OMISSIS), non sembrano pertinenti rispetto al caso concreto.

2.6.1. Il primo dei precedenti invocati dalla Corte d’appello (ovvero Sez. 2, Sentenza n. 10569 del 02/08/2001, Rv. 548709) aveva ad oggetto un caso in cui l’appellante aveva inteso appellare la sentenza di primo grado con la seguente richiesta: “dichiarare fondate e recepire le eccezioni (…) sollevate nelle conclusionali (…) e nelle note di replica (…) (depositate in primo grado), con ogni consequenziale corollario”.

Si trattava dunque d’un appello motivato per relationem ed oggettivamente ermetico: ben diverso da quello proposto dalla (OMISSIS), nel quale era invece con chiarezza individuato l’errore che si assumeva essere stato commesso dal Tribunale: ovvero avere valutato male le prove, ed avere attribuito ad uno dei convenuti una responsabilita’ per colpa, invece che per dolo.

2.6.2. Il secondo dei precedenti invocati dalla Corte d’appello (Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 15/05/2000, Rv. 536514), dopo avere affermato che la specificita’ dell’appello va valutata non in astratto, ma con riferimento al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, ha ritenuto “specifico” l’appello col quale l’appellante – reiterando gli argomenti spesi in primo grado – aveva invocato la nullita’ d’un contratto, ritenuta insussistente dal giudice di primo grado.

Un precedente, dunque, non solo non pertinente, ma addirittura contrario rispetto alla decisione della Corte d’appello di Milano. Ed infatti anche nel caso ad essa sottoposto, come in quello deciso da questa Corte nel 2000, l’appellante aveva sollecitato dalla Corte d’appello una nuova valutazione delle prove e degli argomenti che si assumevano malamente valutati dal Tribunale, per di piu’ espressamente reiterandoli, e non gia’ limitandosi a rinviare agli atti del primo grado.

2.6.3. Il terzo dei precedenti richiamati dalla Corte d’appello (Sez. 1, Sentenza n. 1599 del 21/02/1997, Rv. 502591) aveva ad oggetto un caso in cui l’appellante, richiamando anche in questo caso le conclusioni del primo grado, si era doluto della qualificazione data dal giudice di primo grado ad un atto negoziale: e questa Corte ritenne sufficientemente specifico quel gravame, sul presupposto che il relativo giudizio dovesse essere compiuto “tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalita’ che la parte intende perseguire”.

Anche in questo caso, dunque, l’applicazione al caso di specie dei principi effettivamente affermati da questa Corte nella sentenza richiamata dalla Corte d’appello avrebbe dovuto condurre all’affermazione della sufficiente specificita’ del gravame proposto dalla (OMISSIS), non potendo esservi dubbio alcuno sul fatto che questa lamentasse una incompleta valutazione delle prove, e sollecitasse dalla Corte d’appello l’affermazione della piena responsabilita’ di (OMISSIS).

2.7. Il ricorso va dunque accolto, in applicazione del seguente principio di diritto:

“l’obbligo di redazione dell’atto d’appello in modo specifico, imposto dall’articolo 342 c.p.c., e’ adempiuto quando l’appellante, lamentando che la sua domanda sia stata in primo grado rigettata per difetto di prova, descriva il fatto che assume erroneamente ricostruito in primo grado, indichi le prove che assume malamente valutate, e ne chieda al giudice d’appello una nuova e diversa valutazione”.

3. Il ricorso incidentale.

3.1. Con i tre motivi del ricorso incidentale (OMISSIS) censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto sussistere la sua responsabilita’. Lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che (OMISSIS) le aveva rimesso l’obbligazione; che aveva invertito l’onere della prova; e che le era stata attribuita una responsabilita’ indimostrata, con una motivazione illogica.

3.2. Tutti e tre i motivi posti a fondamento del ricorso incidentale restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale.

La Corte d’appello di Milano, infatti, in sede di rinvio dovra’ esaminare nel merito l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS), e quindi stabilire se correttamente o meno il Tribunale abbia escluso la prova del dolo di (OMISSIS).

Ora, se l’appello incidentale fosse in ipotesi rigettato, si formerebbe il giudicato sulla statuizione di merito con la quale e’ stata ritenuta sussistente la colpa di (OMISSIS): statuizione logicamente incompatibile con la necessita’ di provvedere all’esame nel merito dell’appello della (OMISSIS).

Se, invece, il ricorso di (OMISSIS) fosse in ipotesi accolto, il giudice di merito dovrebbe tornare ad esaminare se la condotta di quest’ultima potesse dirsi (almeno colposa): ed anche tale indagine presuppone che sia preliminarmente risolto il problema della configurabilita’ o meno d’una responsabilita’ dolosa, problema posto dall’appello della (OMISSIS).

Il giudice del rinvio pertanto, dopo avere esaminato nel merito l’appello della (OMISSIS), e nell’ipotesi in cui lo ritenesse infondato, passera’ ad esaminare le questioni poste dall’appello proposto da (OMISSIS).

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese;

(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale

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