Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 27 dicembre 2016, n. 27043

Il condomino non può parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale impedendo agli altri la possibilità di godere dello spazio in modo pari, anche se è stato annullato il regolamento che stabiliva il divieto

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 27 dicembre 2016, n. 27043

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26036-2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 834/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito (OMISSIS) difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2070/07 del 25/6/2007 il Tribunale di Verona, dichiarata non validamente approvato il regolamento condominiale di cui all’assemblea del 13/5/2002 del Condominio (OMISSIS) (assorbite le istanze attoree di cui al punto 7a della citazione) e il difetto d’interesse ad agire dell’attore (OMISSIS) con domanda di annullamento delle tabelle millesimali e rigettate le altre domande avanzate dall’attore nei confronti del predetto condominio, nonche’ nei confronti degli altri condomini, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiaro’ illegittimo, per violazione dell’articolo 1102 c.c., l’utilizzo a parcheggio del cortile interno del fabbricato, preteso dall’attore.

Proposto appello, l’attore, la Corte di Venezia, con sentenza depositata il 6/4/2012, confermo’ la sentenza di primo grado.

Per quel che e’ utile anticipare in questa sede va riferito che l’appellante aveva lamentato la carenza di rappresentanza del condominio; l’inammissibilita’ della domanda riconvenzionale degli appellati per carenza d’interesse, in quanto assorbita e coperta dal giudicato interno (dichiarazione d’invalidita’ della deliberazione che aveva posto il divieto di parcheggio); il vizio di extrapetizione; l’illegittimita’ della declaratoria d’inibitoria al parcheggio; l’incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace.

Con ricorso del 4/11/2012 il (OMISSIS) chiede annullarsi la sentenza d’appello.

Resistono con controricorso il Condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno presentato memorie il ricorrente e i resistenti. Quest’ultimi, in seno alle memorie deducono che con delibera assembleare del 10/10/2013, allegata all’atto difensivo e comunicata alla controparte, si erano attribuiti all’amministratori ampi poteri di rappresentare il Condominio nel giudizio di legittimita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte non puo’ fare a meno di rilevare la mancanza di rigore formale e logico nella esposizione delle doglianze, inquinata da ripetizioni, accorpamenti e promiscuita’, tali da porre ai limiti dell’ammissibilita’ il ricorso. Ricorso che, nel merito, e’ destituito di giuridico fondamento per le ragioni che si esporranno dopo aver posto in sintetica rassegna il contenuto delle censure.

Ab inizio il ricorrente deduce, a mo’ di antefatto, violazione dell’articolo 112, contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo ed omesso esame e pronuncia.

Assume l’ (OMISSIS), premettendo una sintesi non esaustiva delle doglianze, che la Corte di merito aveva errato nel giudicare tardive e nuove una pluralita’ di eccezioni da esso sollevate; eccezioni che, comunque, e contraddittoriamente, secondo il ricorrente, erano state poi disattese.

In particolare: a) andava ribadita la carenza di rappresentanza del condomino, costituente difetto di una condizione dell’azione, verificabile d’ufficio, a maggior ragione a riguardo della domanda riconvenzionale, b) doveva constatarsi l’illogicita’ manifesta derivante dall’aver giudicato persistente l’interesse alla riconvenzionale, nonostante in altro capo della sentenza si era affermato l’intervenuto assorbimento di ogni subordinata; c) doveva affermarsi la sussistenza di giudicato endoprocessuale, rilevabile d’ufficio, costituito dalla declaratoria d’invalidita’ della deliberazione con la quale si era vietato il parcheggio nel cortile; d) trattandosi di modalita’ d’uso della cosa comune la competenza inderogabile era del giudice di pace; e) violazione dell’articolo 1102 c.c., in quanto la Corte aveva erroneamente assimilato l’uso paritario, previsto dalla norma, ad uso identico.

Di poi, il ricorrente, denunziando la violazione dell’articolo 1131 c.c., articolo 2729 c.c., comma 2, articolo 2909 c.c., deduce che l’amministratore condominiale non aveva il potere di resistere in giudizio e ancor piu’ di proporre domanda riconvenzionale, in assenza di precipua autorizzazione assembleare, non trattandosi di regolare l’uso della cosa comune e tantomeno di dare esecuzione a delibera condominiale e, pertanto, l’esercizio era avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 1131 c.c.. Ne’ il difetto poteva ritenersi sanato dalla chiamata in causa di tutti i condomini, poiche'”nel frattempo erano mutati i condomini originari rispetto a quelli che avrebbero dovuto dare l’autorizzazione a resistere nel giudizio di primo grado”; “Ne’, con violazione dell’articolo 2729 c.c., comma 2 puo’ presumersi che i medesimi abbiano, anche solo per implicito, manifestata la loro volonta’ alla costituzione del distinto rapporto processuale nel giudizio di secondo grado da parte del condominio”. Inoltre, era rimasto volato l’articolo 2909 c.c.: dichiarata l’invalidita’ della delibera che vietava il parcheggio non sarebbe stato possibile affermare il divieto in parola.

Successivamente il ricorrente denunzia vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, nonche’ violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la Corte di merito, dopo aver dichiarato tardive le deduzioni concernenti la legittimita’ della costituzione del condominio, l’interesse ad agire, la connessione oggettiva fra la domanda principale e quella riconvenzionale e l’incompetenza del tribunale, aveva deciso nel merito, rigettando la prospettazione dell’appellante.

Viene appresso denunziata violazione degli articoli 100, 36 e 112 c.p.c. e articoli 1137 e 1109c.c.. Assume il ricorrente che la domanda riconvenzionale andava dichiarata inammissibile d’ufficio per carenza delle condizioni dell’azione: in un procedimento squisitamente di tipo impugnatorio era stata introdotta una domanda diretta ad ottenere una illegittima sostituzione del giudice nel potere deliberativo di merito dell’assemblea. Da qui anche il vizio di extrapetizione e violazione dell’articolo 112 c.c..

Il (OMISSIS), indi, prospetta violazione degli articoli 1136, 1102 e 1138 c.c.. Al contrario di quanto affermato in sentenza, la domanda riconvenzionale non era una ordinaria forma di esercizio dei compiti dell’amministratore (regolare l’uso della cosa comune), poiche’ incidente sulla sfera dei diritti del singolo condomino e il primo non poteva ambire a disciplinare la materia in assenza di una determinazione unanime di tutti i comunisti.

Viene successivamente dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c. e vizio motivazionale. La Corte era caduta in palese contraddizione in quanto, pur avendo affermato la mancanza di un valido strumento deliberativo che vietasse il parcheggio, aveva, del pari, sostenuto la legittimita’ del divieto imposto dal Tribunale, nel mentre si sarebbe dovuto concludere che questi, cosi’ come non avrebbe potuto autorizzare un tale uso, allo stesso tempo non avrebbe potuto vietarlo.

Si contesta ancora la violazione degli articoli 324 e 112 c.p.c.. Il ricorrente insiste nel denunziare la violazione del giudicato interno, coprente il dedotto ed il deducibile: la dichiarazione d’invalidita’ della delibera che stabiliva il divieto precludeva, secondo il (OMISSIS), il vaglio positivo della domanda riconvenzionale, con la quale il predetto divieto si chiedeva al giudice di affermare.

Si deduce, poscia, la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e delle regole sulla competenza. Il ricorrente insiste per la declaratoria d’incompetenza in favore del giudice di pace, proprio in quanto era stata affermata la natura solo regolamentare del diritto al parcheggio (“modalita’ di uso dei servizi condominiali”).

Si argomenta successivamente la violazione dell’articolo 1102 c.c.: egli aveva acquistato il proprio appartamento con i correlati diritti condominiali in assenza di qualsivoglia regolamento che vietasse l’uso a parcheggio del cortile; parcheggio, peraltro, in fatto possibile e compatibile con le manovre d’ingresso ai garage di altri condomini; la Corte di Venezia aveva ricusato di prendere in considerazione anche un uso turnario affermando, contro il vero, che l’attore rivendicava l’uso esclusivo; aveva erroneamente identificato l’uso paritario con l’uso identico.

Infine viene prospettata la violazione dell’articolo 949 c.c., articolo 1102 c.c. – articolo 1106 c.c., comma 1 e articolo 1138 c.c. e articolo 112 c.p.c.. Legittimamente il ricorrente poteva invocare la negatoria servitutis, allo scopo di fronteggiare le molestie riscontrate nell’uso del bene comune; azione rimasta assorbita, ma non disattesa, dalla declaratoria d’invalidita’ della delibera.

Appare funzionale ad una migliore comprensibilita’ e speditezza argomentativa riportare, in sintesi, le ragioni decisorie della Corte d’appello. Quel giudice chiarisce che con l’unico, articolato motivo d’appello il (OMISSIS) aveva lamentato la violazione degli articoli 112 c.p.c. e articolo 1102 c.c., per avere il Tribunale, impingendo in vizio di extrapetizione, dichiarato illegittimo l’utilizzo a parcheggio del cortile condominale, “laddove l’attore non avrebbe proposto in alcun modo la domanda di vedersi riconosciuto il diritto esclusivo a parcheggiare nel cortile interno del condominio, avendo solo fatto richiesta di fruire del cortile stesso in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 1102 c.c.”. Motivo che la Corte di Venezia giudico’ infondato.

Per contro, le altre deduzioni vengono qualificate eccezioni tardive, in quanto “proposte solo nelle conclusioni d’appello”, con la precisazione consequenziale che la materia del contendere in appello doveva intendersi limitata “alla sola asserita extrapetizione del punto della sentenza, che ha dichiarato illegittimo il parcheggio di un’autovettura nel piccolo cortile comune da parte dell’odierno appellante”, poiche’ la sentenza di primo grado non era stata impugnata “a) sul punto ove implicitamente afferma la legittimita’ della costituzione del condominio; b) sul punto in cui afferma (anche se implicitamente) la sussistenza dell’interesse, ex articolo 100 c.p.c., del condominio alla “persistenza dei capi impugnati della sentenza”; c) sul punto attestante la connessione oggettiva tra la domanda attorea e la riconvenzionale del condominio, ex articolo 36 c.p.c.. Infine, l’eccezione d’incompetenza per materia avrebbe dovuto essere eccepita (o rilevata dal Giudice) solo alla prima udienza del giudizio di primo grado ex articolo 38 c.p.c., comma 1″.

Alla luce di quanto premesso tutti i punti di doglianza ricavabili dal ricorso vanno disattesi.

Carenza di rappresentanza del Condominio.

In primo e risolutivo luogo la questione e’ preclusa dalla mancanza di rituale censura d’appello.

Peraltro, va osservato che l’amministratore ha la rappresentanza dei condomini e puo’ agire in giudizio, fra l’altro, per eseguire una delibera assembleare (articolo 1131 e articolo 1130, n. 1). Esecuzione da intendersi in senso sostanziale: perseguimento dello scopo fissato nella delibera.

Inoltre, la circostanza che, oltre al Condomino, si ebbero a costituire in giudizio tutti gli altri condomini, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda e svolgendo “riconvenzionale”, elide in radice la fondatezza della denuncia. Ne’ assume rilievo la circostanza che nel corso del giudizio di primo grado, a (OMISSIS) e (OMISSIS) sia succeduta, a titolo particolare (OMISSIS) (la quale, peraltro, e’ intervenuta volontariamente), stante che il successore a titolo particolare assume la posizione del suo dante causa (articolo 111 c.p.c.). Gli ulteriori pretesi mutamenti soggettivi durante il corso del giudizio d’appello sono, a fortiori, ininfluenti sul corretto ragionamento della Corte di Venezia.

Del pari inammissibile per tardiva allegazione deve ritenersi la eccezione d’incompetenza, per le ragioni puntualmente esposte nella sentenza gravata, senza contare che l’azione giudiziaria intentata dal (OMISSIS) aveva ben diverso oggetto rispetto al regolamento delle “modalita’ di uso dei servizi condominiali”.

Interesse alla statuizione riconvenzionale, giudicato endoprocessuale, violazione dell’articolo 112 c.p.c., inammissibilita’ della domanda riconvenzionale per carenza delle condizioni dell’azione, molestie nell’uso della cosa comune e negatoria servitutis.

Nell’insieme trattasi di prospettazioni infondate.

Come chiarito dalle due sentenze di merito, la declaratoria di nullita’ del regolamento condominiale approvato il 13/5/2002, per difetto deliberativo, non impediva il vaglio della domanda riconvenzionale, con la quale i convenuti avevano chiesto dichiararsi illegittima la pretesa dell’odierno ricorrente di posteggiare l’automobile nel cortile condominiale, in quanto in contrasto con gli articoli 1101, 1102, 1118 e 1120 c.c.. Invero, non si rinviene il lamentato difetto d’interesse in capo alla controparte, la quale, caducato il regolamento, il quale poneva il divieto, astratto e generale, trova soddisfazione nell’affermazione che il cortile condominiale, a cagione del suo modo d’essere, non consentiva, in concreto, il parcheggio, in quanto violava l’articolo 1102 c.c..

Ovviamente, e specularmente, non si configura il giudicato prospettato, ne’ la incompatibilita’ logica denunziata, trattandosi di aree decisorie non sovrapponibili, neppure in parte.

Ancor meno convincente appare la violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo il giudice vagliato, giudicandola fondata, la domanda riconvenzionale, all’esito di un’istruttoria (altrimenti non giustificabile) che gli ha fornito il necessario sapere fattuale per l’affermazione del divieto.

Non e’ dato, poi, cogliere in che consista la nullita’ per “carenza delle condizioni dell’azione” per avere introdotto la predetta domanda riconvenzionale nel giudizio avviato dal (OMISSIS). Come si e’ cercato di spiegare, in assenza di preclusione di sorta, davanti alla domanda dell’attore, diretta ad ottenere l’invalidazione del regolamento condominiale, il Condomino e gli altri condomini, nel caso in cui quella pretesa fosse stata giudicata fondata (evenienza in concreto poi verificatasi), avevano inteso perseguire la negazione dell’uso a parcheggio, previo accertamento dell’incompatibilita’ dello stesso con il modo d’essere in concreto del predetto cortile. In altri termini, nel mentre il regolamento stabiliva una regola tassativa, sganciata da qualsivoglia situazione di fatto che la investisse anche di sola mera opportunita’, il divieto giudiziale si fonda su ben altri presupposti.

Per le stesse ragioni non puo’ condividersi che con una tale pronunzia il giudice si sia illegittimamente surrogato al potere deliberativo dell’assemblea: esattamente al contrario, qui il giudice si e’ limitato a vietare una data utilizzazione della cosa comune in quanto incompatibile con i diritti degli altri condomini.

Fuori luogo l’evocazione della negatoria servitutis da parte del (OMISSIS), dovendo, nella specie trovare applicazione la disciplina che il codice civile destina al condominio, non resta da osservare che la statuizione, i cui presupposti (implicanti accertamenti di merito) non sono in questa sede censurabili, attraverso la fonte di sapere derivante dalla svolta CTU, ha ritenuto che l’uso a posteggio, anche di una sola autovettura, del piccolo cortile era tale da impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso “secondo il loro diritto” (articolo 1102 c.c.), in specie rendendo particolarmente disagevole l’ingresso di mezzi all’interno delle esistenti private autorimesse.

Il Collegio condivide, siccome recentemente chiarito (Sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015, Rv. 635044), che la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell’articolo 1102 c.c., non va intesa nei termini di assoluta identita’ dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identita’ nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell’oggetto della comunione. Tuttavia, nel caso al vaglio, la pretesa di utilizzare l’angusto cortile per posteggiare la propria autovettura, non solo impedirebbe l’uso paritario da parte degli altri condomini, ma renderebbe oltremodo difficoltosa l’utilizzazione dei garage di loro esclusiva proprieta’, cosi immutando la destinazione del cortile. Peraltro, il criterio dell’uso promiscuo della cosa comune, desumibile dall’articolo 1102 c.c., richiede che ciascun partecipante abbia il diritto di utilizzare la cosa comune come puo’ (nel caso passandovi o stazionandovi a piedi o con l’ausilio di mezzi diversi e meno ingombranti di un’automobile) e non in qualunque modo voglia, atteso il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facolta’ di godimento degli altri comunisti (Sez. 2, n. 15203 del 11/07/2011, Rv. 618648).

All’epilogo segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti. Spese che, tenuto conto del valore e della natura della causa si liquidano siccome in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, spese che liquida nella complessiva somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge

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