Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2724

L’ordinanza di assegnazione di crediti acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo la comunicazione o la scadenza del termine di pagamento assegnato. Ne consegue che è illegittima l’intimazione con precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze diverse da quanto indicato nell’ordinanza

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 2 febbraio 2017, n. 2724

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4689/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17647/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per: 1. inammissibilita’ o manifesta infondatezza ex articolo 360 bis, n. 1 (deduzioni in iure) ed anche ex articolo 348 ter c.p.c., uc., (deduzioni in fatto); condanna aggravata di parte ricorrente alle spese; statuizione sul C.U.;

2. In subordine, rimessione alle Sezioni Unite affinche’ statuiscano l’ambito di applicazione, anche ratione temporis, degli articoli 385 c.p.c., comma 4, e articolo 96 c.p.c., comma 3, atteso che:

2.1. a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte (cosi’ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887, che ha motivatamente applicato l’articolo 385, 4 cpc), le argomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente) disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/2015 e 3349/2016);

2.2. da accertamenti eseguiti dall’Ufficio statistico della Cassazione emerge che, nel periodo 2006-2015, si registrano soltanto sei condanne aggravate alle spese ex articolo 385, comma 4, a fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata per l’appunto al c.d. filtro);

2.3. in sede penale la condanna all’ammenda e adottata normalmente nei casi previsti (articolo 616 c.p.p., e Corte Costituzionale sent. n. 186/2000);

2.4. la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione del novellato articolo 96 c.p.c., (sent. n. 152/2016), sicche’ a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimita’ costituzionale anche il piu’ rigoroso precetto dell’articolo 385 c.p.c., comma 4;

2.5. anche nella common law e’ sanzionato l’abuso del processo, essendo prescritto che ogni atto non deve essere mai strumentale a “scopi impropri, come ad esempio per molestare o provocare inutili ritardi o aumento inutile dei costi del contenzioso”;

2.6. la doverosa applicazione della condanna aggravata, potrebbe indurre molti avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente proposto (anche per evitare la duplicazione del contributo unificato), cosi’ contribuendo efficacemente alla riduzione del contenzioso pendente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- All’esito di un’espropriazione di crediti intentata dinanzi al tribunale di Roma da (OMISSIS) nei confronti dell’INPS e dei suoi terzi debitori (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, fu resa ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’articolo 553 cod. proc. civ. in data 28.4.09 (per Euro 1.216,09 oltre 1.171,98 per spese legali attribuite al suo procuratore avv. (OMISSIS)), con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro venti giorni dalla notificazione della stessa; ma solo in data 20.9.10 detta ordinanza fu notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento entro dieci giorni, contenente anche l’autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore in ulteriori Euro 1.640,35.

2.- Trasmessi dalla (OMISSIS) spa, con lettera del 23.9.10, due assegni per importi corrispondenti a quelli indicati nell’ordinanza di assegnazione, la (OMISSIS) ritenne non satisfattivi i relativi pagamenti e intento’ – sempre dinanzi al tribunale di Roma, davanti al quale assunse il n. 38695/10 r.g.e. – altra espropriazione presso terzi, stavolta nei confronti di (OMISSIS), quale debitrice divenuta principale in forza di detta ordinanza, nonche’ della Banca d’Italia e di Poste Italiane spa (quali terzi pignorati) con atto notificato il 26.10.10 e per l’ulteriore somma di Euro 424,26.

3.- Sull’immediata opposizione della debitrice il g.e., con ordinanza 4.5.11 e qualificati almeno due dei motivi quali opposizione ai sensi dell’articolo 615 cod. proc. civ., sospese l’esecuzione e rimise le parti al giudice di pace della Capitale, competente per valore: il quale, ritenuto illegittimo il precetto in quanto non sorretto da idoneo titolo esecutivo, sostanzialmente accolse l’opposizione della debitrice, sia pur con formula riferita alle domande svolte dall’opposta, attrice in riassunzione; ma costei appello’ la sentenza, resa il 5.6.12 col n. 25492, al tribunale.

4.- Resistendovi (OMISSIS), quest’ultimo infine ha rigettato il gravame, riconoscendo si’ natura di titolo esecutivo all’ordinanza di assegnazione, mai impugnata in se’, al contempo qualificando contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile con la facolta’ di intimare precetto prima della sua scadenza reclamata dall’appellante, sia e soprattutto con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo.

5.- Per la cassazione della sentenza del tribunale di Roma, pubblicata il 30.8.14 col n. 17647 e notificata addi’ 11.12.14, ricorre oggi (OMISSIS), con atto notificato entro il 9.2.15 ed articolato su due motivi e su di una questione di legittimita’ costituzionale; resiste con controricorso (OMISSIS) spa; e, per la pubblica udienza del 19.12.16, la ricorrente deposita altresi’ istanza di rimessione alle Sezioni Unite – o, in subordine, di affermazione di principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c. – della questione sulla configurabilita’ dell’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., quale titolo esecutivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.- La ricorrente (OMISSIS) si duole:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli articoli 553 e 547 c.p.c., – vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”: censurando la tesi del tribunale sull’acquisto dell’efficacia esecutiva, da parte dell’ordinanza di assegnazione, solo una volta decorso il termine ivi fissato dal g.e. in venti giorni al terzo per il pagamento delle somme staggite; ed in particolare sostenendo la legittimita’ di una notifica contestuale dell’ordinanza e del precetto che intimi il pagamento nel termine indicato dal giudice dell’esecuzione;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1181 c.c. – articoli 91 e 92 c.p.c. – articolo 474 c.p.c., Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127…, articolo 1175 c.c., articolo 1176 c.c., comma 1, ed agli articoli 1184 e 1187 c.c., articolo 2963, in relazione all’articolo 360, n. 3 – violazione del principio di autoliquidazione del precetto”: censurando la declaratoria di integrale illegittimita’ del precetto, spettando invece almeno al procuratore della parte vittoriosa i diritti connessi all’attivita’ espletata dopo l’emissione della sentenza (Cass. 13482/11); protestando la legittimita’ del rifiuto dell’offerta di pagamento, perche’ inferiore al dovuto, in questo dovendo comprendersi i diritti successivi alla pubblicazione del titolo, gli interessi successivi ed altre voci;

– infine e separatamente, dell’omessa rimessione alla Consulta della questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 14, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. n. 30 del 1997, nella parte in cui dispone l’efficacia soltanto annuale dell’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

7.- L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite va disattesa: non si configura, nemmeno tecnicamente, un contrasto tra la sentenza n. 9390/16 – di cui subito appresso si dira’ – e le precedenti, ma neppure con tutte le altre, perche’ quella, oltretutto confermata da altra pronunzia, consacra proprio il riconoscimento all’ordinanza di assegnazione prevista dall’articolo 553 c.p.c., del rango e della natura di titolo esecutivo, benche’ a far tempo dalla concreta conoscenza che ne e’ data al terzo assegnato o perfino dal successivo momento ivi indicato, se diverso; sicche’ l’unica specificazione, cioe’ del momento di acquisto di tale efficacia, non inficia affatto la validita’ della riaffermazione del principio generale suddetto sulla natura di titolo esecutivo, ma attiene soltanto alle concrete modalita’ ed ai tempi del suo azionamento: e, difettando qualunque contrasto sul punto, ne’ ravvisandosi ragioni per rivedere le conclusioni al riguardo raggiunte dall’orientamento di recente consolidato, l’istanza preliminare dell’odierna ricorrente va senz’altro disattesa.

8.- Il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati, siccome riferiti alla contestazione della soluzione data dalla gravata sentenza alla legittimita’ di un precetto relativo anche a spese e competenze o compensi ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza di assegnazione prevista dall’articolo 553 c.p.c., contenente un termine dilatorio al terzo assegnato, sono infondati.

9.- Gia’ in tesi, potrebbe rilevarsi che proprio la natura di titolo esecutivo di formazione giudiziale, che la ricorrente vorrebbe negata dalla qui gravata sentenza all’ordinanza di assegnazione, precluderebbe poi il riesame di quest’ultima anche quanto ai suoi singoli capi se fosse mancata – come e’ mancata – la sua impugnazione con il solo mezzo consentito e cioe’ con l’opposizione agli atti esecutivi ed entro il termine perentorio di venti giorni dalla sua legale conoscenza: capi tra i quali va considerato pure quello che fissava il termine dilatorio per il pagamento.

10.- In via dirimente, peraltro, va osservato che la stessa qui gravata sentenza non disconosce la natura di titolo esecutivo, nei confronti del terzo gia’ pignorato e poi assegnato, all’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’articolo 553 c.p.c. (conformemente a giurisprudenza gia’ consolidata di questa Corte; per tutte e fra le piu’ recenti: Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712; Cass. 3 giugno 2015, n. 11493, ove ulteriori riferimenti; Cass. 20 novembre 2012, n. 20310), ma ne postula la non azionabilita’ in uno al precetto, prima cioe’ del decorso del termine dilatorio fissato al terzo medesimo, termine che ne costituisce una evidente peculiarita’; e tanto conformemente al principio di diritto gia’ affermato da questa Corte (Cass. 10 maggio 2016, n. 9390, confermata da Cass., ord. 16 dicembre 2016, n. 26013), che e’ opportuno confermare in questa sede con un mero richiamo alle ampie argomentazioni svolte nei relativi precedenti, in base al quale “in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 533 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si e’ dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione”.

11.- Una volta riconosciuto il difetto di esecutivita’ dell’ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore, al quale va ricondotta anche la facolta’ di richiedere spese o competenze o compensi per il precetto nel medesimo intervallo, in base ai principi desumibili, oltretutto nella stessa materia (benche’ dettati espressamente per l’azione nei confronti del debitore principale, che era una amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico), dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 14, conv. con modif. in L. n. 30 del 1997 e succ. modif. e integr. (Cass. 21 marzo 2011, n. 6346, o da Cass. 24 settembre 2013, n. 21838).

12.- Tale soluzione va riconosciuta a garantire l’effettivita’ della tutela della facolta’ concessa al nuovo debitore, il terzo assegnato, indicato nel titolo – che egli potrebbe legittimamente ignorare per la struttura del processo di espropriazione presso terzi – di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione – gia’ peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati – e dei relativi oneri e spese e cosi’ evitando un uso improprio – se non un abuso – del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi – e quindi di locupletazione – a danno di soggetti ignari o incolpevoli.

13.- Invero, una volta correttamente esclusa la temporanea esecutivita’ del titolo (in quanto differita dalla stessa previsione in esso espressamente contenuta) a salvaguardia del potere del terzo di adempiere spontaneamente e liberamente le obbligazioni derivanti dal titolo costituito dall’ordinanza ex articolo 553 c.p.c., senza aggravi a lui non imputabili, sia pure per il limitato intervallo del decorso del termine dilatorio a tal fine fissato al destinatario, nessuna voce deve qualificarsi dovuta in relazione ad un’attivita’ non consentita; e la possibilita’ di esenzione dagli oneri e dalle spese del precetto, gia’ rinvenibile quale ratio giustificatrice della fissazione del termine nel capo di ordinanza di assegnazione (oltretutto inoppugnabile per mancata opposizione avverso tale provvedimento in quanto titolo esecutivo di formazione giudiziale), sarebbe vanificato, ove fosse ciononostante ammessa l’intimazione del precetto per il tempo successivo alla scadenza del detto termine dilatorio (a prescindere dal fatto che, in concreto, il precetto, fotoriprodotto nel ricorso, intima il pagamento in dieci giorni dalla notifica del medesimo – v. pag. 8 del ricorso, in cui e’ riprodotta la prima pagina del precetto, benche’ in quella successiva vi sia un contraddittorio riferimento al diverso termine di venti giorni – avvenuta contestualmente a quella dell’ordinanza di assegnazione e quindi in violazione del termine dilatorio ivi fissato).

14.- In modo sostanzialmente, analogo del resto, perviene alla stessa conclusione, qualificandola come corollario del principio qui riassunto al precedente punto 10, la gia’ richiamata Cass. 10 maggio 2016, n. 9390, affermando testualmente (pagina 21) che:

– “se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potra’ configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente)”;

– “se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’articolo 553 cod. proc. civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata ne’ altrimenti resa nota, e’ inapplicabile l’articolo 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente”;

– “il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, puo’ essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto”.

15.- Ne consegue che, cosi’ qualificandosi infondati i primi due motivi di ricorso, correttamente il giudice di appello, nella qui gravata sentenza, ha ritenuto illegittima l’intimazione, col precetto notificato in uno ad un titolo che fissava un termine dilatorio per il pagamento, anche del pagamento di spese o compensi o competenze ulteriori (cioe’ diversi da quelli soli espressamente contenuti e menzionati nell’ordinanza di assegnazione azionata in executivis) prima della scadenza del termine dilatorio stesso, in applicazione del seguente principio di diritto: poiche’ l’ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza stessa, e’ illegittima l’intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell’ordinanza.

16.- Ancora, la questione di legittimita’ costituzionale e’, a tacer d’altro, manifestamente irrilevante, visto che la norma che ne e’ oggetto non troverebbe giammai applicazione nella presente controversia, in dipendenza se non altro della sua risoluzione in base ad argomenti che totalmente ne prescindono, attesa la radicale insussistenza del potere di intimare precetto per le spese e compensi ulteriori rispetto all’ordinanza di assegnazione e la pacifica circostanza dell’adempimento, da parte del terzo assegnato, delle obbligazioni recate da quest’ultima.

17.- Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilita’ aggravata, se non altro perche’ solo nel corso del 2016 la giurisprudenza di legittimita’ si e’ chiaramente orientata nel senso della piena legittimita’ di un termine dilatorio per l’acquisto dell’efficacia esecutiva del titolo consistente nell’ordinanza di assegnazione prevista dall’articolo 553 c.p.c.: cio’ che elide in radice la rilevanza delle questioni sull’applicabilita’ – o meno – dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, ovvero articolo 385 c.p.c., comma 4, e, a maggior ragione, ogni valutazione di opportunita’ sulla loro devoluzione alle Sezioni Unite di questa Corte.

18.- Il ricorso e’ quindi rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimita’ in favore della controparte, pure dovendosi dare atto – per carenza di discrezionalita’ sul punto (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di integrale reiezione, in rito o nel merito, di questa.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS) spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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