Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 febbraio 2017, n. 815

La consonanza delle valutazioni, refluite nelle schede di valutazione riferibili a ciascun componente della commissione, espresse in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati, così come l’identità dei punteggi assegnati a questi ultimi, non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che, a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere un giudizio autonomo, rispetto a quelli formulati dagli altri membri

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 21 febbraio 2017, n. 815

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2016, proposto da: Se. De Fr., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ra., Fa. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Ma. in Roma, via (…);

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

nei confronti di

Ma. Al. non costituito in giudizio e altri;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 00799/2016, resa tra le parti, concernente del provvedimento di valutazione ai fini del giudizio di avanzamento a scelta aliquota 2007

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Ma. e l’Avvocato dello Stato Di Pa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.La controversia concerne il mancato avanzamento a scelta del Tenente Colonnello Se. De Fr. al grado di Colonnello, nella aliquota 2007.

1.1.Il primo provvedimento di valutazione (con punteggio pari a 26,21 e posizione 191 in graduatoria) fu impugnato dal De Fr.; il Tar (con sentenza n. 6231 del 2012) lo annullò perché viziato da eccesso di potere in senso assoluto.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1121 del 2014) accolse parzialmente l’appello dell’Amministrazione, riconoscendo l’eccesso di potere in senso relativo, un difetto di motivazione relativa e non assoluta.

1.2. La nuova valutazione – verbale CSA del 20 giugno 2014, refluita nel provvedimento del 13 agosto 2014 – con punteggio di 26,55, e posizione 157 bis in graduatoria, con la quale era stato sempre riconosciuto idoneo, ma non iscritto nel quadro di avanzamento utile per la promozione, fu impugnata con ricorso per l’ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato e per l’annullamento dinanzi al Tar.

Il ricorso per l’ottemperanza fu dichiarato inammissibile, non ravvisandosi elusione o violazione del giudicato (sentenza n. 2133 del 2015).

Il Tar, con la sentenza del 2016, in epigrafe, rigettò il ricorso avverso la nuova valutazione.

2.Il De Fr. propone appello, affidato ad unico complesso motivo.

L’Amministrazione si è costituita.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

1.Il tar ha premesso che:

– il CdS (sentenza del 2014) aveva ritenuto insufficiente la motivazione della prima valutazione rispetto ai parametri A (qualità morali, di carattere e fisiche), B (qualità professionali), C (qualità intellettuali e culturali), dell’art. 21, comma 4 del d.lgs n. 69 del 2001;

-il CdS (sentenza del 2015), nel dichiarare inammissibile il ricorso per l’ottemperanza, aveva ritenuto l’Amministrazione vincolata dal giudicato a provvedere ad una nuova valutazione, col divieto di adottare una motivazione identica o identicamente carente, ed aveva riconosciuto l’adempimento dell’obbligo di rinnovare il giudizio con analitica motivazione.

Quindi, il Tar ha provveduto all’esame della nuova motivazione.

Ha messo in evidenza che la commissione ha usato un metodo dualistico oppositivo nell’esaminare le risultanze del libretto personale del De Fr. e dei controinteressati, rispetto ai vari profili, pervenendo ad un nuovo e diversamente motivato giudizio, non viziato da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o per travisamento dei fatti. In generale, ha argomentato che l’identità delle schede di valutazione dei componenti della Commissione non integra la lamentata illegittimità, atteso che dal verbale risulta la redazione delle stesse all’esito della discussione, con la conseguenza che rappresenta l’esito della discussione in forma sintetica, condivisa da tutti i componenti. In particolare, ha precisato che, all’esito del raffronto tra le deficienze di motivazione individuate dal Consiglio di Stato, nella decisione di cui si è detto, e le nuove argomentazioni spese dalla Commissione, la nuova motivazione è stata articolata ed analitica, prendendo in esame altre ulteriori circostanze.

2.L’appellante deduce erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione.

2.1.Sostiene che l’identità delle schede individuali di valutazione, tanto da poter essere sovrapposte, essendo sintomo di una mancata valutazione individuale, integrerebbe la violazione dell’art. 13 del d.m. n. 571 del 1993 e dell’art. 21, c. 4 del d.lgs n. 69 del 2001, non bastando ad escludere l’illegittimità, come ritenuto dal Tar, la circostanza che le schede – secondo quanto risultante dal verbale – sono state redatte all’esito della discussione.

2.1.1.Il profilo di censura va rigettato.

La circostanza della sovrapponibilità, “ricalcatura” delle schede sulla quale l’appellante insite anche nelle memorie, involgendo un profilo meramente tecnico, non è idonea a mettere in discussione la consolidata giurisprudenza che si incentra sulla possibilità che, all’esito della discussione collegiale, il giudizio valutativo sia identico da parte di ciascun componente.

La questione della rilevanza, ai fini del sindacato della legittimità dei giudizi di avanzamento, dell’identità dei punteggi e delle schede valutative è stata già ripetutamente esaminata dalla giurisprudenza e costantemente risolta, con indirizzo ormai univoco (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi), nel senso che: la consonanza delle valutazioni – refluite nelle schede di valutazione riferibili a ciascun componente della commissione – espresse in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati, così come l’identità dei punteggi assegnati a questi ultimi, non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che, a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso (nella specie non ricorrente) in cui il privato provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere un giudizio autonomo, rispetto a quelli formulati dagli altri membri (CdS del 2005 n. 214).

2.2. In generale, deve dirsi che le censure dedotte in appello mancano di specificità e chiarezza atteso che il ricorso è costruito mediante rinvio/riproduzione di parte delle memorie prodotte in primo grado, viene implementato con memorie di appello non propriamente esplicative, contenenti l’aggiunta di profili, con conseguenti profili di inammissibilità per mancata specificità delle censure.

2.3.Per quanto sembra potersi identificare, può precisarsi quanto segue.

In riferimento alla erronea valutazione di fatti attribuita al Tar, l’appellante isola – all’interno della valutazione attinente al requisito A – il profilo della flessione della qualifica da “eccellente” a “superiore alla media” riscontrata per il De Fr. e ritenuta assente nei controinteressati e sostiene che anche gli altri avrebbero avuto delle flessioni. Controdeduce l’Amministrazione che per gli altri non si è trattato di flessione della qualifica ma solo di perdita per alcuni periodi della aggettivazione di “apprezzamento” e di “lode”, ferma restando la qualifica di “eccellente (Na. e Ca.), mentre per Al. non vi era stata neanche la perdita della aggettivazione.

In riferimento al requisito sub B, l’appellante isola all’interno delle qualità professionali il profilo del giudizio finale sulla motivazione al lavoro, effettuando comparazioni con il Ca., senza prendere in considerazione la valutazione delle voci interne delle schede valutative, rispetto alle quali la Commissione aveva valutato l’attuale appellante e tutti i controinteressati, secondo un giudizio ritenuto immune da vizi dal Tar.

Ancora, l’appellante si lamenta della mancata adeguata considerazione del comando della guardia di finanza in Afghanistan, a fronte di una valutazione della Commissione – ritenuta immune da vizi dal Tar – che ha considerato il minor periodo complessivo di comando del De Fr. rispetto agli altri.

Infine, in riferimento alle doti intellettuali e di cultura (requisito sub C), si lamenta sostanzialmente della omessa considerazione del titolo di dottore di ricerca, che avrebbe controbilanciato la mancata iscrizione all’albo degli avvocati e dei revisori contabili, senza fare i conti con l’argomentazione centrale della sentenza impugnata, secondo la quale è determinante – come ha ritenuto la Commissione – considerare solo i titoli regolarmente risultanti dallo stato di servizio alla data utile (31 ottobre 2006), mentre pacificamente l’attestato di dottore di ricerca è successivo.

L’appellante, sempre mediante il richiamo alle memorie prodotte in primo grado, esprime censure in riferimento al requisito sub D), attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore. Ma, tale profilo non è considerato dalla sentenza impugnata, coerentemente con l’esclusione dello stesso dall’accoglimento dell’appello nella sentenza del Consiglio di Stato del 2014, che aveva riconosciuto un eccesso di potere relativo rispetto ai primi tre parametri.

3. In conclusione, l’appello va rigettato in considerazione dei profili di inammissibilità, per via della mancanza di censure specifiche, ben individuate e inequivocabili. In considerazione della prospettazione di censure atomistiche, all’interno dei singoli elementi divisati dalle lettere da a) a d) dell’art. 21, non idonee a mettere in discussione la valutazione d’insieme in un giudizio globale. In definitiva non si ravvisa il vizio d’eccesso di potere in senso relativo, che deve essere sostenuto dall’esistenza di vistose incongruenze, emergenti con assoluta immediatezza dall’esame della documentazione, nell’attribuzione dei punteggi in riferimento all’ufficiale interessato e a uno o più parigrado iscritti in quadro, in sede di giudizio d’avanzamento degli ufficiali. Quindi, il Collegio non ritiene di poter riscontare nel giudizio espresso dalla Commissione, all’esito della procedura presa in esame, un vizio della funzione talmente evidente da poter essere apprezzato in questa sede.

Consegue che l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e del provvedimento impugnato.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese processuali integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Leonardo Spagnoletti – Consigliere

Luca Lamberti – Consigliere

Nicola D’Angelo – Consigliere

Giuseppa Carluccio –

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