Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 febbraio 2017, n. 813

Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 2003 , le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; in ogni caso, non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 21 febbraio 2017, n. 813

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2008, proposto da:

Ba. To., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (…);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2008, proposto da:

Ba. An., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2008, proposto da:

Ba. To., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2008, proposto da:

Ba. To. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2008, proposto da:

Ba. Ro., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2008, proposto da:

Ba. An., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Pa., con domicilio eletto presso lo studio An. Pa. in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. St., con domicilio eletto presso lo studio Cl. De Cu. in Roma, viale (omissis);

nei confronti di

Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

Regione Campania non costituita in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 174 del 2008:

della sentenza del T.AR Campania, Sez. VI, n. 10140/2006, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio- manc. conf. norme urbanistico-ambientali

quanto al ricorso n. 175 del 2008:

della sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 10142/2006, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio- manc. conf. norme urbanistico-ambientali

quanto al ricorso n. 176 del 2008:

della sentenza del TAR Campania – Sez. VI, n. 10144/2006, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio- manc. conf. norme urbanistico-ambientali

quanto al ricorso n. 177 del 2008:

della sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 10139/2006, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione

quanto al ricorso n. 178 del 2008:

della sentenza del T.AR Campania, Sez. VI, n. 10141/2006, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio- manc. conf. norme urbanistico-ambientali

quanto al ricorso n. 179 del 2008:

della sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 10143/2006, resa tra le parti, concernente diniego richiesta di condono edilizio- manc. conf. norme urbanistico-ambientali

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Ma. Pa., su delega di An. Pa., e Mo., su delega di St.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame (r.g. n. 174/2008), il signor To. Ba. impugna la sentenza 22 novembre 2006 n. 10140, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di (omissis) 5 aprile 2006, di declaratoria di irricevibilità ed improcedibilità della domanda di sanatoria presentata il 6 dicembre 2004, prot. n. 48092.

La predetta domanda di “condono edilizio” era relativa alla realizzazione abusiva, in via (omissis), nel Comune di (omissis), di un deposito annesso alla attività commerciale. Tale istanza veniva respinta in quanto l’abuso, come si legge nella sentenza impugnata, “ha comportato un incremento volumetrico non consentito in quanto ricade in zona di pregio, normata dal PTP dei (omissis) quale “zona di protezione integrale” e nel PRG zona (omissis) – parco archeologico naturale del Lago di Av., del Lago di Lu. e del Monte Nu.; è altresì ricadente nel parco Ca. Fr. e sottoposta a vincolo idrogeologico”.

La sentenza impugnata, ritenuti non sussistenti i vizi di violazione della l. n. 241/1990, “essendo chiaro che l’esito della istanza non poteva essere diverso da quello indicato dall’amministrazione”, ed evidenziato come “il diniego di condono è stato effettuato sulla base della normazione di cui agli artt. 32 e 27, lett. d) della legge n. 326/2003”, esclude che le opere di ampliamento sarebbero – come sostenuto dal ricorrente – antecedenti al PTP, dato che “il richiamo al rilievo aerofotogrammetrico non pertiene all’intervento qui in contestazione ma ad altro abuso (sala)”.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando; violazione art. 111 Cost, art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione l. n. 326/2003, art. 32 l. n. 47/1985; d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione del PTP (omissis); del R.D. n. 3267/1923; della circolare n. 2699/2005 del Ministero delle Infrastrutture; del D.M. 12 settembre 1957; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ciò in quanto: a1) il Tribunale “ha travisato l’oggetto del ricorso e del provvedimento impugnato”, incentrando ” il proprio iter logico-giuridico non sulla sala di 250 mq. posta in ampliamento del fabbricato preesistente ma su di un piccolo deposito oggetto di altro provvedimento di diniego del condono… e di altro ricorso al TAR”; a2) la sala è preesistente ai vincoli di inedificabilità introdotti dal PRG, come provato dall’aerofotogrammetria; di modo che “il caso de quo non può essere ricompreso tra quelli di incondonabilità ex art. 32 lett. d), l. n. 326/2003 proprio perché la sala ristorante risulta essere stata realizzata antecedentemente alla data di introduzione dei vincoli di cui al PTP dei (omissis)”; ne consegue che il Comune “avrebbe dovuto procedere ad istruire le pratiche di condono e, successivamente, verificare effettivamente la compatibilità delle opere con i soli vincoli preesistenti (idrogeologico e ambientale)”;

b) error in iudicando; violazione art. 111 Cost., art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 7 e 10-bis l. n. 241/19890; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria; poiché “l’amministrazione comunale ha palesemente disatteso l’inequivoco disposto di cui rispettivamente agli artt. 10-bis e 7 della legge sul procedimento amministrativo”, laddove il caso di specie rappresenta “un esempio lampante in cui l’apporto dell’interessato al procedimento amministrativo avrebbe avuto un ruolo decisivo nella determinazione finale dell’amministrazione procedente”.

2. Con l’ulteriore appello r.g. n. 176/2008, il signor To. Ba. impugna la sentenza 22 novembre 2006 n. 10144, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di (omissis) 5 aprile 2006, di declaratoria di irricevibilità ed improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria del 6 dicembre 2004 prot. n. 48094 (relativa alla realizzazione abusiva in via (omissis) in (omissis), di un deposito di mq. 50 al secondo piano).

La sentenza impugnata, ritenuti non sussistenti i vizi di violazione della l. n. 241/1990, “essendo chiaro che l’esito della istanza non poteva essere diverso da quello indicato dall’amministrazione”, ed evidenziato come “il diniego di condono è stato effettuato sulla base della normazione di cui agli artt. 32 e 27, lett. d) della legge n. 326/2003”, esclude che le opere di ampliamento sarebbero – come sostenuto dal ricorrente – antecedenti al PTP, dato che “il richiamo al rilievo aerofotogrammetrico non pertiene direttamente all’intervento qui in contestazione” ed inoltre il rilievo aerofotogrammetrico “non da contezza dei successivi incrementi in verticale, quali quelli realizzati ai piani successivi”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i medesimi motivi di appello già riportati al precedente par. 1, sub lettere a) e b), con esclusione del punto a1).

3. Con l’appello r.g. n. 175/2008, il signor An. Ba. impugna la sentenza 22 novembre 2006 n. 10142, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di (omissis) 5 aprile 2006, di reiezione della domanda di condono edilizio del 6 dicembre 2004 prot. n. 48095, anch’essa relativa alla realizzazione abusiva di una sala in via (omissis) di (omissis).

La sentenza impugnata motiva il rigetto con argomentazioni analoghe a quelle di cui alla sentenza n. 10144/2006.

Anche i motivi di appello proposto sono analoghi a quelli proposti dal signor Ba. To. e riportati al precedente par. 2, precisandosi che la sentenza “ha erroneamente individuato l’abuso nella sala posta al primo piano del fabbricato originario e non in quella realizzata nella immediata adiacenza di quest’ultimo”.

4. Con l’appello r.g. n. 179/2008, la signora An. Ba. impugna la sentenza 22 novembre 2008 n. 10143, con la quale il TAR per la Campania, sez. II, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 5 aprile 2006 del Comune di (omissis), di reiezione della domanda di condono edilizio 6 dicembre 2004 n. 48091, relativa alla realizzazione di una sala in via (omissis).

La sentenza impugnata si fonda su motivazioni analoghe a quelle delle sentenze nn. 10144 e 10142 ed avverso la stessa vengono proposti motivi di impugnazione analoghi a quelli proposti dal signor Ba. An. con l’appello r.g. n. 175/2008 (di cui al precedente par. 3).

5. Con l’appello r.g. n. 178/2008, la signora Ba. Ro. impugna la sentenza 22 novembre 2008 n. 10141, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 5 aprile 2006, con il quale il Comune di (omissis) ha respinto la sua istanza di condono edilizio del 6 dicembre 2004 n. 48093, relativa alla realizzazione abusiva di un deposito e di un terrazzino in via (omissis).

La sentenza impugnata si fonda su una motivazione analoga a quella della sentenza n.

10140 di pari data, e riportata al precedente par. 1.

Avverso tale decisione, vengono proposti motivi di appello analoghi a quelli proposti dal signor Ba. To. e riportati al precedente par. 2.

6. Con l’ulteriore appello r.g. n. 177/2008, i signori To. e altri impugnano la sentenza 22 novembre 2006 n. 10139, con la quale il TAR per la Campania, sez. VI, ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 22068/2006, relativa a “tutte le opere abusive realizzate ed intraprese in via (omissis)”.

La sentenza impugnata – sottolineando come parte ricorrente ha realizzato abusivamente molteplici interventi in via (omissis) di (omissis) – ribadisce che, nel caso di specie, si è “in presenza di una tipica incondonabilità ai sensi della legge 326/2003, riconducibile all’art. 32, co. 27, lett. d)”. Afferma, inoltre, quanto alla rilevanza della aerofotogrammetria in ordine alla sala realizzata che “trattasi di sala posta al I piano di un manufatto sicchè la indicazione del rilievo non offre contezza delle trasformazioni in verticale poi realizzate”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello

a) error in iudicando; violazione art. 111 Cost; art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione l. n. 326/2003, art. 32 l. n. 47/1985; d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione del PTP (omissis); del R.D. n. 3267/1923; della circolare n. 2699/2005 del Ministero delle Infrastrutture; del D.M. 12 settembre 1957; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ciò in quanto la sala è preesistente ai vincoli di inedificabilità introdotti dal PRG, come provato dall’aerofotogrammetria; di modo che “il caso de quo non può essere ricompreso tra quelli di incondonabilità ex art. 32 lett. d), l. n. 326/2003 proprio perché la sala ristorante risulta essere stata realizzata antecedentemente alla data di introduzione dei vincoli di cui al PTP dei (omissis)”; ne consegue che il Comune “avrebbe dovuto procedere ad istruire le pratiche di condono e, successivamente, verificare effettivamente la compatibilità delle opere con i soli vincoli preesistenti (idrogeologico e ambientale)”;

b) error in iudicando; violazione art. 111 Cost; art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 34 T.U. Edilizia ed art. 12 l. n. 47/1985; omessa motivazione, eccesso di potere per sviamento e difetto assoluto di motivazione; poichè la sentenza ha omesso di pronunciarsi “in ordine alla lamentata carenza di motivazione del provvedimento demolitorio impugnato che è fondato esclusivamente sul carattere abusivo delle opere contestate”, laddove avrebbero dovuto essere considerati “l’enorme sacrificio che la demolizione comporterebbe agli interessati” a fronte di “alcun beneficio per il pubblico interesse” ed a distanza di un lungo lasso di tempo dall’edificazione;

c) error in iudicando; violazione art. 111 Cost., art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 7 e 10-bis l. n. 241/19890; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, poiché l’amministrazione comunale ha disatteso “l’inequivoco disposto di cui rispettivamente agli artt. 10-bis e 7 della legge sul procedimento amministrativo”;

d) error in iudicando; violazione art. 111 Cost., art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione art. 31 T.U. Edilizia; omessa motivazione; eccesso di potere per sviamento e difetto assoluto di motivazione; poiché vi è stata una “immotivata e incomprensibile preclusione a far eseguire la demolizione ad opera dei medesimi comproprietari dell’immobile nel termine previsto dall’art. 31 DPR n. 380/2001” e non risulta esservi stata “una valutazione da parte dell’amministrazione in termini di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato”.

7. In tutti i giudizi innanzi riportati, si è costituito il Comune di (omissis), che ha concluso per il rigetto degli appelli, stante la loro infondatezza.

All’udienza pubblica di trattazione, le cause sono state riservate in decisione.

DIRITTO

8. Gli appelli devono essere riuniti, perché gli stessi possano essere decisi con unica sentenza, stante la connessione oggettiva (i provvedimenti impugnati in I grado attengono tutti ad interventi effettuati su un medesimo immobile sito in via (omissis) di (omissis)) e parzialmente soggettiva (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36).

9. Gli appelli sono infondati e devono essere, pertanto, respinti, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.

Ai fini della migliore comprensione del thema decidendum occorre precisare che i primi cinque appelli proposti sono rivolti, nella sostanza, ad impugnare i provvedimenti con i quali il Comune di (omissis) ha rigettato altrettante domande volte ad ottenere concessione edilizia in sanatoria (cd. condono edilizio), ai sensi della l. n. 326/2003, per una pluralità di abusi (in particolare, sala, deposito, terrazzino), tutti realizzati in Via (omissis) dove (si cita dal ric. n. 177/2008, pag. 1) “gli appellanti sono proprietari di un fabbricato di tre piani fuori terra con area circostante di circa 1.500 mq., situata in zona periferica del Comune di (omissis), ove da anni esercitano l’attività di ristorazione”.

Il sesto degli appelli riportati nell’esposizione in fatto (ed unico ad essere proposto congiuntamente dai signori Ba.) riguarda, invece, l’ordinanza adottata dal Comune di (omissis) di demolizione di tutte le opere abusive realizzate o intraprese in via (omissis), 24 (ed indicate alle pagg. 1-2 dell’appello).

Gli appelli ora riuniti si fondano:

– su alcuni motivi comuni (e dunque riproposti in ciascuno di essi), afferenti, in sostanza, alla violazione di talune regole di partecipazione procedimentale (segnatamente, artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990), ovvero alla violazione di legge ed a talune figure sintomatiche di eccesso di potere, per non avere le sentenze impugnate considerato la preesistenza delle opere realizzate (sia pure abusivamente), rispetto alla imposizione dei vincoli di cui al PTP dei (omissis) ed al PRG, il che renderebbe possibile la (invece omessa) valutazione sulla loro “condonabilità”;

– su alcuni motivi specificamente rivolti avverso la sentenza di reiezione del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione (n. 10139/2006), e riportati sub lett. b) e d), par. 6, dell’esposizione in fatto).

Al contempo, non appare rilevante, ai fini del decidere, quanto evidenziato con il motivo sub lett. a1) dell’appello r.g. n. 174/2008 (circa un errore in ordine all’immobile abusivo considerato), posto che, nella presente sede, ben possono essere considerate le ragioni “di merito” esposte dall’appellante (che possono portare ad una conferma della sentenza “con diversa motivazione”, e, dunque – come innanzi affermato – alla reiezione dell’appello).

10. L’art. 32 d. l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326, nel prevedere la possibilità di concessione edilizia in sanatoria, in particolare per le “opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.” (co. 25), esclude dalla possibilità di sanatoria, tra l’altro, le opere che “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che., ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269 del 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria); d) vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 2 agosto 2016 n. 3487).

In ogni caso, non possono essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898).

Allo stesso modo, la giurisprudenza penale afferma che il condono edilizio è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676).

Con specifico riferimento al Comune di (omissis), questa Sezione ha affermato che non può essere consentito il rilascio di concessione edilizia in sanatoria per immobili realizzati dopo l’imposizione del vincolo ex l. n. 1497/1939 (D.M. 12 settembre 1957) e che siano in contrasto con lo strumento urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2007 n. 4396).

Nel caso di specie, occorre rilevare:

– per un verso, che la pluralità delle opere realizzate – come affermato dalla sentenza impugnata – appare di dubbia riconducibilità ad un epoca anteriore al 31 marzo 2003;

– per altro verso, che quanto realizzato consiste in aumenti di superfici e volumetria in zona del Comune di (omissis) sottoposta a vincoli da tempo ben antecedente anche ad una (supposta) realizzazione risalente al 1991 e comunque in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (né gli appellanti hanno argomentato in ordine alla conformità di quanto realizzato all’assetto urbanistico-edilizio vigente all’epoca dei lavori);

– per altro verso ancora, che, mediante il richiamo alla normativa (ed ai vincoli) violati l’amministrazione ha dato congrua motivazione in ordine alle ragioni che escludono comunque ogni compatibilità degli interventi con l’assetto urbanistico-edilizio e paesaggistico del territorio;

– infine, a fronte dell’abusività delle costruzioni, che non vi sono spazi di ponderazione tra interesse pubblico ed interesse del privato, al fine di definire l’interesse prevalente.

Inoltre, la doverosità dell’intervento repressivo dell’amministrazione, a fronte di abusi edilizi, esclude che possano assumere rilevanza eventuali violazioni di norme volte a garantire la partecipazione procedimentale, e segnatamente degli art. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 (in termini, Cons. Stato, sez. IV, n. 4397/2006 cit.), atteso anche che, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241 cit., l’amministrazione non avrebbe potuto comunque adottare un diverso provvedimento.

D’altra parte, la conclusione cui si è pervenuti nella presente sede in ordine all’infondatezza dei motivi “di merito”, relativi ad una (presunta) condonabilità dell’opera, escludono di per sé l’autonoma rilevanza di eventuali violazioni procedimentali.

Per le ragioni sin qui esposte, tutti i motivi comuni ai sei ricorsi proposti (come indicati al precedente par. 9), sono infondati e devono essere pertanto respinti.

11. Anche i motivi specificamente proposti avverso l’ordinanza di demolizione (sub lett. b) e d) del par. 6 dell’esposizione in fatto) sono infondati, in quanto l’ordinanza di demolizione risulta sufficientemente motivata con il richiamo del carattere abusivo di quanto realizzato e delle norme violate, ed inoltre, a fronte della doverosità che caratterizza l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, non sussistono margini di discrezionalità in ordine al contemperamento degli interessi contrapposti.

Né può assurgere a motivo di doglianza il non avere innanzi tutto ingiunto al privato di effettuare la demolizione “in proprio”, ben potendo quest’ultimo autonomamente provvedervi, ove lo ritenga, prima dell’intervento in danno da parte dell’amministrazione.

12. Per tutte le ragioni esposte, gli appelli devono essere respinti, con conseguente conferma delle sentenze impugnate.

Stante la natura delle questioni trattate, sussistono motivi per compensare tra le parti le spese ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando

sugli appelli proposti da Ba. To. (nn. 174/2008 e 176/2008 r.g.), Ba. An. (n. 175/2008 r.g.), Ba. Ro. (n. 178/2008 r.g.), Ba. An. (n. 179/2008 r.g.), nonché dai predetti congiuntamente (n. 177/2008 r.g.):

a) riunisce gli appelli;

b) rigetta gli appelli e, per l’effetto, conferma le sentenze impugnate;

c) compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere

Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia – Consigliere

Daniela Di Carlo –

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