LA MASSIMA
In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ. – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 27 marzo 2013, n.7791
Con citazione del 12/12/1998 M.C. chiedeva la condanna dei coniugi A.G. e R.A. al rilascio di alcuni locali di sua proprietà occupati senza titolo, oltre al risarcimento dei danni.
L’attrice esponeva:
– che il 24/7/1993 aveva pattuito con i predetti coniugi la concessione dell’uso dei locali in cambio dell’assistenza continua e affettuosa per lei e la sorella B. ;
– che il rapporto aveva avuto inizio il 4/3/1994, ma era stato interrotto il 30/7/1995 per inadempimento degli stessi coniugi, tale da costringerla a fare assistere la sorella da altra persona.
I convenuti si costituivano ed esponevano di avere concluso con Mi.Ca. , che si impegnava alla loro copertura previdenziale e assicurativa, un contratto avente ad oggetto la prestazione di lavoro domestico, assistenza e cura in cambio dell’usufrutto dei locali e della promessa della piena proprietà alla morte dell’attrice la quale li aveva, inoltre, autorizzati alla ristrutturazione dei locali per impiantarvi un negozio.
I convenuti sostenevano di avere regolarmente adempiuto le obbligazioni assunte e in riconvenzionale chiedevano la declaratoria di illegittimità del recesso e del loro diritto a conservare l’uso dei locali; in via subordinata chiedevano la condanna dell’attrice al pagamento dell’indennità di avviamento ex art. 34 L. 392/1978 e della somma di lire 38.000.000 asseritamente spesa per le opere di ristrutturazione autorizzate, con diritto di ritenzione fino al pagamento delle suddette indennità, oltre al pagamento di lire 11.000.000 per opere da loro eseguite nell’abitazione dell’attrice. Nel corso del giudizio di primo grado era disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio con ordinanza successivamente revocata i coniugi A. formulavano ulteriori richieste di condanna per il pagamento del lavoro svolto dal Gennaio 1993 al Settembre 1995.
Infine il giudice di prime cure con sentenza del 26/3/2003, dopo avere qualificato il contratto intercorso tra le parti come “contratto di mantenimento”, osservava che le dichiarazioni scritte, ma unilaterali e mortis causa dell’attrice non integravano un contratto; pertanto dichiarava la nullità del contratto di mantenimento per mancanza del requisito della forma scritta (in quanto avente ad oggetto il trasferimento di immobili)e condannava i convenuti alla restituzione dei locali; rigettava la domanda dell’attrice di risarcimento danni e, in accoglimento di una domanda riconvenzionale condannava l’attrice al pagamento della somma di Euro 7.654,80 per miglioramenti apportati all’immobile; rigettava tutte le ulteriori domande riconvenzionali dei coniugi A. .
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 4/10/2006, decidendo sull’appello proposto dai coniugi A. e sull’appello incidentale della M. , in parziale riforma della sentenza appellata, condannava gli appellanti principali a pagare l’indennità di occupazione calcolata in misura pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore dell’immobile ristrutturato, annualmente rivalutata, oltre interessi; condannava M.C. a corrispondere ai coniugi A. , a titolo di indennità per i miglioramenti, la somma di Euro 13.372,618; confermava nel resto la sentenza appellata. La Corte territoriale ha rilevato che il contratto, nel quale una parte si obbligava al trasferimento di un immobile e l’altra a prestarle assistenza morale e materiale, doveva essere qualificato contratto atipico di mantenimento e, comportando un trasferimento immobiliare, doveva essere concluso in forma scritta, nella specie mancante perché recante la sola sottoscrizione della M. , mentre la comparsa di costituzione dei coniugi A. con la domanda riconvenzionale non poteva realizzare il requisito formale perché intervenuta quando era già stata proposta la domanda di risoluzione del contratto; avendo così qualificato il contratto, il giudice di appello escludeva che potesse essere intervenuto un contratto d’opera.
I coniugi A. hanno proposto ricorso affidato a due motivi nei confronti di Ru.Mi. e C.E. quali eredi testamentari di M.C. con ricorso notificato agli avv.ti Nicola e Aniello Campagnolo quali loro procuratori costituiti e domiciliatari.
Resistono con controricorso. dichiarandosi eredi testamentari di M.C. , C.E. e Ru.Mi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 e dell’art. 1350 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. sostenendo la sufficienza, nel caso di specie, per la realizzazione del requisito di forma, del testamento e l’idoneità della loro domanda riconvenzionale a integrare il requisito della forma scritta.
Il motivo si conclude con il seguente quesito: ‘È legittimo operare in appello una reformatio in peius della sentenza impugnata disponendo, oltre al rilascio dell’immobile anche la condanna al risarcimento per occupazione sine titillo?’.
L’art. 366 – bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (per le sentenze, come quella oggi impugnata, pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto d.Lgs.), stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del nn. 1-2-3-4 dell’art. 360 c.p.c., debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo stesso, con la formulazione di un quesito di diritto. La formulazione del motivo non corrisponde ai requisiti richiesti dalla citata norma perché la formulazione del quesito di diritto è meramente apparente e non risponde all’esigenza di cooperazione del ricorrente all’espletamento della suddetta funzione nomofilattica di questa Corte di Cassazione (la norma perseguiva, infatti, anche l’obiettivo di fissare il corretto principio di diritto al quale ci si debba conformare nei casi del genere: v. Cass. n. 14682/07) Nella fattispecie la formulazione del quesito di diritto è completamente estranea al motivo nel quale si sostiene la realizzazione del requisito della forma scritta; il quesito, invece, non concerne l’applicazione delle regole sulla forma del contratto e la relativa nullità, ma i limiti del potere decisorio del giudice di appello che non sono pertinenti rispetto al motivo.
Quanto all’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 366 bis c.p.c., si osserva che la sentenza risulta depositata il 4/10/2006, ossia nella vigenza della suddetta norma; ai sensi dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere.
Infine, per il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ., secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonché del correlato specifico disposto del comma quinto dell’art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi dell’art. 47 della citata legge n. 69 del 2009) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi, come quello in esame, proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. Sez.3, n. 7119 del 24/03/2010). Sul punto è stato escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale del comma quinto dell’art. 58 cit. per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. Sez. L. n. 26364 del 16/12/2009). Pertanto il primo motivo va dichiarato inammissibile.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1367 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. e sostengono che il negozio testamentario doveva essere considerato parte integrante di un complesso di rapporti disciplinati da singoli negozi interdipendenti e al complesso dell’assetto di interessi delineato dalle parti doveva essere applicata la regola ermeneutica, invece violata, per la quale doveva essere attribuito un significato che consentisse al negozio di produrre i suoi effetti.
A conclusione dell’illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: ‘la regola sancita dall’art. 1367 c.c. va applicata solamente nel persistere del dubbio interpretativo oppure costituisce regola basilare in materia di interpretazione?’.
2.1 Il motivo è del tutto infondato e al quesito occorre dare risposta negativa tenuto conto che il giudice di appello non ha espresso dubbi interpretativi e non risulta che ve ne siano.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio di diritto opposto a quello propugnato dai ricorrenti, essendo affermazione costante di questa Corte quella secondo la quale in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell’art. 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’art. 1362, primo comma, cod. civ. – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto (Cass. 22/12/2011 n. 28357; Cass. 30/3/2007 n. 7972; Cass. 7/10/2004 n. 19994).
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare a alla parte controricorrente Ru.Mi. e C.E. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
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