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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 aprile 2013 n. 14979[1]

L’articolo 9 della legge 194 sull’aborto esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l’aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo ‘in quanto deve’ assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza.

Il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/il-medico-obiettore-non-puo-negare-assistenza-dopo-laborto.html

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